n.48 del 27.02.2013 periodico (Parte Seconda)
Disposizioni transitorie in materia di concessioni sul demanio marittimo e mare territoriale aventi ad oggetto l'esercizio dell'attività di pesca, acquacoltura ed attività ad esse connesse rilasciate dalla Regione Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nella loro vigente formulazione;
- l’art. 105, comma 2, lett. l), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
Viste:
- la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9, recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";
- la propria deliberazione n. 2510 del 9 dicembre 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 31/5/2002, n. 9" con la quale, sulla base del regime fissato dal Codice della Navigazione e dal suo Regolamento di esecuzione, sono state dettate le procedure per il rilascio, sul territorio regionale, di concessioni demaniali marittime per le attività di pesca, di acquacoltura e per le attività produttive ad esse correlate;
Rilevato:
- che la Commissione europea, in data 2 febbraio 2009, ha notificato alla Repubblica Italiana una lettera di costituzione in mora (procedura di infrazione n. 2008/4908), con la quale rilevava l’incompatibilità della legislazione italiana, in materia di concessioni marittime, con il principio della libertà di stabilimento di cui all’art. 43 del Trattato CE (attualmente articolo 49 TFUE);
- che, al fine di superare le censure sollevate dalla Commissione, veniva approvato il Decreto Legge 20 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, con Legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, con il quale, all’art. 1, comma 18, in relazione alle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, si abrogava l’art. 37, comma 2, del Codice della navigazione, concernente il c.d. ‘diritto di insistenza’, e si disponeva, per quelle in essere, una proroga sino al 31 dicembre 2015;
- che la Commissione europea, in sede di esame delle disposizioni notificate dall’Italia, avendo rilevato alcune discrepanze tra il testo del citato Decreto Legge n. 194/2009 e quello della rispettiva legge di conversione (nella quale, al medesimo articolo 1, comma 18, era presente un rinvio - non previsto nel Decreto Legge n. 194/2009 - all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, che stabiliva il rinnovo automatico della concessione alla scadenza sessennale), osservava che il combinato disposto delle norme citate, oltre a rimettere in discussione l'abrogazione del diritto di insistenza - intesa ad adeguare la normativa italiana a quella dell’UE - determinava un quadro giuridico ambiguo per gli operatori economici;
- che alla luce delle suddette considerazioni, ribadendo il contrasto con i principi di libertà di stabilimento delle imprese comunitarie (art. 43 Trattato CE) e di imparzialità, trasparenza e pubblicità delle procedure di selezione dei concessionari (art. 12 Direttiva 2006/123/CE), la Commissione europea, in data 5 maggio 2010, inviava all’Italia una lettera di messa in mora complementare;
- che allo scopo di chiudere la citata procedura di infrazione n. 2008/4908, veniva, infine, approvata la Legge 15 dicembre 2011, n. 217 recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010.”, con la quale, all’articolo 11, comma 1, si abrogava il citato comma 2 dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 400/1993, ed al medesimo articolo 11, comma 2, si delegava al Governo l’adozione, entro il mese di aprile 2013, di un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, secondo i principi ed i criteri direttivi fissati nella medesima Legge n. 217/2011, tra i quali:
a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti;
b) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti;
Considerato:
- che sin dall’emanazione del Decreto Legge n. 194/2009 si rilevava una disparità sostanziale tra i concessionari di aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che godevano della proroga sino al 31 dicembre 2015, rispetto a quelli di aree destinate ad uso diverso, tra le quali, in particolare, quelle per la pesca, l’acquacoltura e le attività produttive ad esse connesse, a fronte del sostanziale medesimo impianto giuridico - amministrativo in tema di procedure di rilascio e/o rinnovo della concessione;
- che con Legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, è stato, pertanto, introdotto l’art. 13 bis, con il quale è stata disposta la proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico–ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, fino a tale data;
Dato atto che in prossimità della scadenza, fissata al 31 dicembre 2012, delle concessioni demaniali diverse da quelle turistico-ricreative, attesa l’assenza di indicazioni relative ai comportamenti da adottare dopo tale termine - pur essendo attivato un Tavolo di confronto nazionale, nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, per la definizione dei contenuti del Decreto Legislativo di cui all’art. 11, comma 2, della citata Legge n. 217/2011 - la VIa Commissione permanente (Finanze) della Camera dei Deputati approvava, in data 7 novembre 2012, la Risoluzione n. 8-00210 recante ”Uniformazione del termine della scadenza delle concessioni demaniali marittime”, con la quale si impegnava il Governo “ a dare rapida attuazione alla delega legislativa di cui all'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 circa il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, tenendo conto dell'esigenza di uniformare la scadenza di tutte le concessioni demaniali, disponendo, nello specifico, un allungamento della proroga per le concessioni diverse da quelle turistico ricreative fino alla data del 31 dicembre 2015, nonché ad adottare, ove necessario, ogni altra iniziativa normativa in materia, anche alla luce dei rilievi che dovessero pervenire al riguardo dalla Commissione europea”;
Dato atto altresì che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, in data 22 novembre 2012, un Ordine del giorno con il quale si chiedeva al Governo l’attivazione di “ogni iniziativa utile a prorogare al 31 dicembre 2015 le concessioni per le aree demaniali marittime, destinate ad uso diverso dal turistico–ricreativo …”;
Rilevato che nel mese di dicembre 2012 è stato richiesto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, anche in considerazione della Risoluzione n. 8-00210 e dell’Ordine del giorno approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di valutare la possibilità di inserire la proroga della validità delle concessioni demaniali marittime, ad uso diverso da quello turistico–ricreativo, in un prossimo provvedimento legislativo, equiparandole a quelle turistico-ricreative;
Atteso che, con due successivi provvedimenti legislativi - Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto Sviluppo) e Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) - il citato articolo 1, comma 18, del Decreto-Legge n. 194/2009 è stato modificato, ed in particolare:
- il termine di scadenza delle concessioni con finalità turistico-ricreative è stato prorogato al 31 dicembre 2020 (articolo 34 duodecies, Decreto Legge n. 179/2012);
- la proroga a tale data è stata estesa anche alle concessioni lacuali e fluviali, a quelle aventi finalità sportive nonché a quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto (articolo 1, comma 547, Legge n. 228/2012);
Constatato che dall’intervento del legislatore nazionale sono rimaste escluse, in particolare, le concessioni di beni demaniali per la pesca, l’acquacoltura e per le attività produttive ad esse connesse;
Valutato che l’incertezza sui rinnovi delle concessioni incide sull’operatività e sulla stessa sopravvivenza delle imprese ittiche, rendendo impossibile ogni efficace programmazione economica e finanziaria e mettendo a repentaglio i piani di sviluppo, nonché la continuità dei livelli occupazionali;
Considerato che l’Amministrazione regionale ha la necessità di far fronte a tale situazione individuando un percorso che tuteli le richieste del settore produttivo di riferimento nel rispetto della normativa vigente;
Ritenuto – seppur nell’attuale situazione di incertezza circa l’attuazione della citata delega legislativa di riordino nazionale - di dover adeguare l’attuale sistema di esercizio delle funzioni amministrative in tema di concessioni demaniali marittime per la pesca, l’acquacoltura e per le attività ad esse connesse, provvedendo entro il 2013, nel quadro delle previsioni di cui alla Legge regionale n. 9/2002, ad una complessiva revisione della disciplina regionale in materia di rilascio e rinnovo di dette concessioni sulla base di criteri, procedure e strumenti programmatori e giuridici più adeguati all’attuazione di una moderna politica di gestione e valorizzazione produttiva del settore e, nel contempo, rispettosi dei principi di libera concorrenza, di trasparenza, di pubblicità e di parità di trattamento sanciti dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, attraverso specifiche procedure di selezione dei concessionari;
Ritenuto, pertanto, nelle more della definizione della nuova disciplina nazionale e regionale, di stabilire in via transitoria, con riferimento alle concessioni di beni demaniali per la pesca, l’acquacoltura e le attività produttive ad esse connesse ed al fine di non pregiudicare gli interessi dei richiedenti contemperando le esigenze di tutela dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, parità di trattamento e trasparenza:
- che alle imprese le cui concessioni sono scadute al 31 dicembre 2012, comprese quelle oggetto della proroga disposta dall’art. 13 bis del Decreto Legge n. 216/2011, nonché alle imprese le cui concessioni abbiano una scadenza naturale fissata entro il 31 dicembre 2013, sia rilasciata, dal competente Servizio regionale, nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, concessione provvisoria con scadenza fissata al 31 dicembre 2013, salvo diversa volontà di rinuncia espressa dai concessionari o salvo che, per motivi di interesse generale, non sia previsto un uso diverso dell’area demaniale in concessione;
- che le istanze per il rilascio di nuove concessioni, già pervenute agli uffici regionali alla data di adozione del presente provvedimento, siano esaminate ed istruite, a cura del competente Servizio regionale, secondo i criteri e con le modalità fissate nella propria deliberazione n. 2510/2003 e che, nel caso in cui l’istruttoria abbia esito positivo, sia rilasciata ai richiedenti concessione demaniale con scadenza fissata al 31 dicembre 2013, salvo diversa volontà espressa dagli stessi, fatte salve le naturali scadenze qualora si tratti di concessioni suppletive di cui all’articolo 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione;
- che siano escluse dall’applicazione delle precedenti disposizioni le concessioni temporanee per la delocalizzazione di prodotto nelle Aree di Tutela Biologica, che potranno essere rilasciate dal competente Servizio regionale, attese le finalità di salvaguardia del prodotto e delle condizioni di operatività delle imprese interessate, nonché le concessioni finalizzate alla pesca sportiva e ricreativa;
Ritenuto infine, stante le predette necessità di riordino e pianificazione, di sospendere fino all’approvazione della nuova disciplina regionale le istruttorie delle istanze di rilascio di nuove concessioni o per il rinnovo di concessioni in scadenza dopo il 31 dicembre 2013 che pervengano agli uffici regionali in data successiva all’adozione del presente provvedimento;
Sentito il Tavolo Blu nel corso della riunione del 28 gennaio 2013;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni, ed in particolare art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche”;
- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
A voti unanimi e palesi
delibera:
per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,
1) di provvedere entro il 2013, nel quadro delle previsioni di cui alla Legge regionale n. 9/2002, ad una complessiva revisione della disciplina regionale in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni di beni demaniali per la pesca, l’acquacoltura e le attività produttive ad esse connesse, sulla base di criteri, procedure e strumenti programmatori e giuridici più adeguati all’attuazione di una moderna politica di gestione e valorizzazione produttiva del settore e, nel contempo, rispettosi dei principi di libera concorrenza, di trasparenza, di pubblicità e di parità di trattamento sanciti dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, attraverso specifiche procedure di selezione dei concessionari;
2) di stabilire, in via transitoria, con riferimento alle concessioni di beni demaniali per la pesca, l’acquacoltura e le attività produttive ad esse connesse e nelle more della definizione della nuova disciplina nazionale e regionale:
- che alle imprese le cui concessioni sono scadute al 31 dicembre 2012, comprese quelle oggetto della proroga disposta dall’art. 13 bis del Decreto Legge n. 216/2011, nonché alle imprese le cui concessioni abbiano una scadenza naturale fissata entro il 31 dicembre 2013, sia rilasciata, dal competente Servizio regionale, nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, concessione provvisoria con scadenza fissata al 31 dicembre 2013, salvo diversa volontà di rinuncia espressa dai concessionari o salvo che, per motivi di interesse generale, non sia previsto un uso diverso dell’area demaniale in concessione;
- che le istanze per il rilascio di nuove concessioni, già pervenute agli uffici regionali alla data di adozione del presente provvedimento, siano esaminate ed istruite, a cura del competente Servizio regionale, secondo i criteri e con le modalità fissate nella propria deliberazione n. 2510/2003 e che, nel caso in cui l’istruttoria abbia esito positivo, sia rilasciata ai richiedenti concessione demaniale con scadenza fissata al 31 dicembre 2013, salvo diversa volontà espressa dagli stessi e fatte salve le naturali scadenze qualora si tratti di concessioni suppletive di cui all’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione;
- che siano escluse dall’applicazione delle precedenti disposizioni le concessioni temporanee per la delocalizzazione di prodotto nelle Aree di Tutela Biologica, che potranno essere rilasciate dal competente Servizio regionale, attese le finalità di salvaguardia del prodotto e delle condizioni di operatività delle imprese interessate, nonché le concessioni finalizzate alla pesca sportiva e ricreativa;
3) di sospendere fino all’approvazione della nuova disciplina regionale le istruttorie delle istanze di rilascio di nuove concessioni o per il rinnovo di concessioni in scadenza dopo il 31 dicembre 2013 che pervengano agli uffici regionali in data successiva all’adozione del presente provvedimento;
4) di far obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento;
5) di trasmettere il presente atto alle Autorità marittime competenti e alle altre istituzioni interessate;
6) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni animali provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura.