n.259 del 17.08.2022 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Ampliamento di impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non (autodemolizione)", localizzato nel comune di Rimini (RN)

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Ampliamento di impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non (autodemolizione)”, localizzato nel comune di Rimini (RN), proposto da Giorgi Angelo Snc, per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1. in fase di predisposizione del progetto definitivo, la ditta dovrà redigere una relazione di impatto acustico dove vengano approfondite in modo più puntale tutte le tipologie di lavorazioni eseguite nell’area oggetto di valutazione. Dovranno essere eseguite misure fonometriche puntuali per la caratterizzazione acustica dell’area con tempi di misura congrui dei fenomeni osservati e dovranno essere allegate alla documentazione le previsioni acustiche mediante mappe acustiche (o tabelle) di isolivello, tenendo in considerazione le reali altezze dei ricettori individuati;

2. dovrà essere realizzata una campagna di monitoraggio post operam del livello di pressione sonora cagionato dall’impianto, da realizzarsi ad attività pienamente in funzione i cui risultati dovranno essere inviati ad Arpae Rimini entro 120 giorni dalla messa in esercizio;

3. in fase di predisposizione del progetto definitivo è necessario prevedere, quale opera di mitigazione-compensazione ambientale, che almeno il 20% (circa 500 m2) della superficie interessata dall’ampliamento in oggetto sia mantenuta completamente permeabile e sia destinata a verde, individuandola in una apposita tavola;

4. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti da 1 a4, dovrà essere effettuata da ARPAE;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Giorgi Angelo Snc, al Comune di Rimini, all'ARPAE di Rimini;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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