n.67 del 19.04.2012 (Parte Prima)

NOTE

Note all’art. 1

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 8 dell'accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, allegato alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3, che concerne Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, era il seguente:

«Art. 8 - Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri dei quali uno designato dal Ministro della Sanità, tre nominati dalla Regione Lombardia e tre dalla Regione Emilia-Romagna, scelti tra esperti di organizzazione e programmazione, anche in materia di sanità.».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell'articolo 8 dell'accordo, tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, allegato alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3, che concerne Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 8 - Il Consiglio di amministrazione

(omissis)

2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Lombardia, a seguito della designazione del Ministro della sanità e delle nomine dei Consigli regionali.».

Comma 3

3) il testo del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3, che concerne Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 3 -Efficacia dell'accordo

1. Le disposizioni dell'accordo allegato alla presente legge assumono efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi regionali di approvazione dello stesso.».

Nota all’art. 2

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3, che concerne Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 2 - Nomina dei rappresentanti regionali

1. La nomina dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico è effettuata dal Consiglio regionale con le modalità previste dalla L.R. 27 maggio 1994, n. 24.».

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