n.191 del 19.06.2024 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Modifiche per ottimizzazioni operative e gestionali dell'impianto ITFI" localizzato nel comune di Bologna (BO) e proposto da Herambiente S.p.A.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO 

(omissis)

determina 

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Modifiche per ottimizzazioni operative e gestionali dell'impianto ITFI” localizzato nel comune di Bologna proposto da Herambiente S.p.A., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. poiché la massima cautela nella miscelazione è un aspetto di rilevanza ambientale oltre che di carattere gestionale, si chiede che, in fase di modifica sostanziale di AIA sia presentata una relazione sulla miscelazione che riporti i vari gruppi di miscele possibili (gruppi di rifiuti identificati dai CER) divisi tra rifiuti acidi, basici e coagulanti; si ritiene inoltre che debbano essere implementate le procedure in essere, attraverso l’effettuazione di verifiche analitiche del rifiuto in ingresso, da eseguirsi con cadenza da definire come programmata o periodica a campione;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza della condizione ambientale di cui alla lettera a), punto 1 dovrà essere effettuata da ARPAE APAM Bologna;

c)  di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Bologna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE AACM di Bologna alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Herambiente S.p.A., al Comune di Bologna, al Comune di Castel Maggiore, alla Città Metropolitana di Bologna, all’ AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica Bologna, all'ARPAE di Bologna, all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Bologna, HERA Gestione Servizio Idrico Integrato;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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