SUPPLEMENTO SPECIALE N.140 DEL 29.11.2016

Relazione

Il presente progetto di legge propone di apportare modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”, (di seguito, Legge), per proseguire nel percorso di razionalizzazione in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne iniziato con l’approvazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che ha deciso l’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni.

Le modifiche di cui alla citata legge regionale n. 13 del 2015 assegnano, infatti, alla Regione le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, escludendo le attività di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative che restano confermate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna. La medesima legge regionale n. 13 del 2015 ha, altresì, previsto l'introito, da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna, dei proventi derivanti dalle sanzioni.

Attraverso il presente progetto di legge s'intende, inoltre, apportare ulteriori modifiche collegate anche alla prima applicazione della Legge.

Descrizione delle modifiche apportate

In via generale agli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 25 della Legge le modifiche riguardano principalmente gli adeguamenti collegati all'applicazione della legge regionale n. 13 del 2015 e connessi all’accentramento delle funzioni anche amministrative, con esclusione delle attività di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative nonché l'introito dei relativi proventi, di competenza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.

Nello specifico:

TITOLO I - Funzioni e strumenti di programmazione

Con l'inserimento, nella Legge, degli artt. 3bis e 5bis e con le modifiche introdotte all'art. 4 vengono declinati, a seguito del più volte richiamato processo di razionalizzazione, i diversi livelli e strumenti di programmazione e di gestione.

Si conferma il ruolo della Carta ittica quale strumento guida per la redazione del Piano ittico regionale - strumento di indirizzo politico quinquennale - e del Programma ittico regionale - strumento annuale di gestione. Viene inoltre soppressa la disposizione che stabiliva che nel Piano ittico regionale fossero definite le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la realizzazione delle attività.

Nelle aree protette, regionali ed interregionali e nei siti della Rete Natura 2000, i relativi Enti di Gestione possono dettare disposizioni di tutela integrative per l'esercizio della pesca nelle aree di competenza (art. 5 del presente progetto di legge)

La storica classificazione regionale delle acque (zona "A", zona "B", zona "C" e zona "D") entra a pieno e definitivo titolo all'interno della Legge (art. 4, comma 7, della Legge).

Le modifiche apportate all'art. 6 della Legge ridefiniscono composizione e compiti della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche locali (ora Tavoli di consultazione locale), riservando ai rappresentanti degli Enti parco nazionali ed interregionali nonché ai rappresentanti degli Enti di Gestione per i Parchi e la biodiversità presenti sul territorio regionale il ruolo di invitati permanenti, sia a livello centrale che locale. Tale ruolo è, altresì, riservato al comandante della Polizia provinciale territorialmente competente o della Città metropolitana di Bologna in seno ai Tavoli di consultazione locale.

TITOLO II - Tutela della fauna ittica e dell'ambiente, esercizio della pesca e dell'acquacoltura

Nell'ambito del Titolo II risultano significative le modifiche apportate agli artt. 9, 10, 12 e 13 della Legge.

In particolare, sono state prese in considerazione quelle specie che, pur di origine “alloctona”, abitano i nostri corsi d'acqua da tempo (art. 9 della Legge).

In relazione alle operazioni gestionali e di conservazione del patrimonio ittico da porre in essere in concomitanza di lavori in alveo e/o di prosciugamento dei canali di bonifica, nel primo caso sono state confermate le attività poste a carico dell'impresa o dell'ente esecutore dei lavori, nel secondo è prevista la possibilità che il Consorzio di bonifica ovvero l'Ente gestore dell'invaso si avvalga delle Associazioni piscatorie (art. 9 della Legge).

Le modifiche all'art. 10 della Legge riguardano modalità di pubblicizzazione e divulgazione delle diverse tipologie di zone di tutela della fauna ittica.

L'intervento sull'art. 12 della Legge è finalizzato all'inserimento di alcune disposizioni sulla pesca notturna e sul trasporto di pesce.

Infine, le modifiche introdotte all'art. 13 della Legge intendono razionalizzare l'attività dei pescatori professionali nelle acque interne, mediante regolamentazione dello sfruttamento professionale delle acque classificate zona "B".

TITOLI III e IV - Attività collegate alla pesca e disposizioni particolari per attività diverse - Vigilanza, controlli e disposizioni finali.

Le modifiche normative proposte per gli articoli dal 18 al 26 della Legge risultano particolarmente significative sul tema delle aree di pesca regolamentata, della vigilanza ittica, delle sanzioni e sui contenuti del regolamento di attuazione.

Relativamente alle aree di pesca regolamentata, alla luce dell'esperienza positiva fin qui maturata, si è ritenuto comunque di richiedere uno sforzo maggiore in fase di progettazione e di verifica periodica dell'attività (art. 20 della Legge).

Le modifiche apportate all'art. 23 della Legge riguardano principalmente gli adeguamenti collegati all'applicazione della legge regionale n. 13 del 2015 e connessi all'esercizio delle funzioni dell'attività di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative, assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna.

In campo sanzionatorio è previsto un sensibile e mirato inasprimento di alcune sanzioni, al fine di ulteriormente contrastare il dilagante bracconaggio (art. 25 della Legge).

Infine, si è intervenuti su quelli che saranno i contenuti del regolamento di attuazione della Legge (art. 26), riservando alcune regolamentazioni a provvedimenti specifici (es. Piano di gestione dell'anguilla) o eliminandone altre, a scarso contenuto regolamentare.

Infine l’art. 26 del presente progetto di legge detta disposizioni in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione, anche con riferimento alle eventuali variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, nonché norme transitorie.

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