n.127 del 11.05.2018 (Parte Prima)

Oggetto n. 6483 - Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 6253 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)". A firma del Consigliere: Bertani

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

l'articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2008, così come modificato dal progetto di legge n. 6253, stabilisce al comma 2 che "La legge europea regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione europea. La Giunta può presentare il progetto di legge all'Assemblea legislativa in occasione della sessione europea. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La Commissione competente consulta i soggetti interessati, in particolare associazioni ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con la facoltà di convocare ulteriori incontri tecnici".

Il testo evidenzia la funzione di grande rilevanza della legge europea regionale che, con cadenza annuale, persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea.

Contestualmente si richiama la possibilità che la Giunta presenti il relativo progetto di legge all'Assemblea in occasione della sessione europea.

L'articolo 38 del Regolamento interno dell'Assemblea, dedicato a "partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario", stabilisce al comma 3 che "Con le medesime procedure di cui ai commi 1 e 2 è esaminato il progetto di legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo. L'esame del progetto di legge può essere contestuale all'esame degli atti di cui al comma 1".

Le procedure dei commi 1 e 2 dell'articolo 38 del Regolamento prevedono, fra l'altro, che "Entro ventiquattro giorni dalla data di assegnazione, ciascuna commissione esprime parere sul programma legislativo relativamente alle parti di competenza e individua indirizzi per il miglioramento dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

L'iter in commissione referente, che si riunisce in sessione comunitaria, si conclude entro quaranta giorni dall'assegnazione. Alla relazione della commissione referente sono allegati, oltre alle eventuali relazioni di minoranza, gli atti approvati dalle altre commissioni competenti per materia. Trascorso detto termine, gli atti di cui al comma 1 sono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa, convocata in apposita sessione comunitaria, che si esprime approvando apposita risoluzione.

Il progetto di legge n. 6253 prevede che la Sessione comunitaria sia preceduta dalla presentazione della relazione sullo stato di conformità e del Rapporto conoscitivo, come previsto dall'introduzione — costituisce un'importante innovazione — dell'articolo 4 bis nel testo della legge regionale n. 16 del 2008.

Questi due documenti svolgono una funzione preparatoria di grande rilievo alla predisposizione della "legge europea", conseguentemente l'eventuale discussione congiunta in occasione della sessione europea, anche della legge europea (operazione che può risultare opportuna), rischia di limitare fortemente i tempi per l'esame e la discussione dei progetti di legge annuali per le "Leggi europee" annuali, riconducendo queste ultime ai tempi contingentati e molto brevi previsti per la Sessione comunitaria.

Ritenuto

necessario assicurare tempi certi, ma, contestualmente, adeguati alle esigenze di approfondimento e confronto, l'esame di provvedimenti importanti quali la legge europea annuale;

elemento importante la sottolineatura del fatto che l'esame del progetto di legge relativo alla legge europea possa essere contestuale a quello dei documenti preparatori.

Si impegna a

prendere in esame modifiche regolamentari tali da consentire che allorché il progetto di legge per la Legge Europea sia contestuale alla Sessione comunitaria vengano assicurati tempi ulteriori, e comunque certi, per l'esame del richiamato progetto di legge e consentire gli approfondimenti ed i confronti che l'importanza del provvedimento richiede.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana dell’8 maggio 2018

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina