n.178 del 15.06.2016 periodico (Parte Seconda)

Modifica alla DGR n. 674/2013 relativa ai criteri, alle modalità e ai termini per l'accesso al fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro di cui all L.R. 29 aprile 2008 n. 6

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Vista la L.R. del 29/04/2008 n. 6 "Istituzione del fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro", ed in particolare l’art.5 “Modalità e criteri di erogazione” e l’art.6 “Limiti temporali”;

Vista la L.R. n. 26/01 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge regionale 25 maggio 1999,n. 10”, che prevede interventi volti a sostenere l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative fra i quali, in particolare, la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e l’erogazione delle borse di studio agli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione;

Vista la propria deliberazione n. 1226 del 28/7/2008 “Definizione criteri e modalità per l’accesso al fondo istituito ai sensi della L.R. 29 aprile 2008, n. 6” che, in particolare, dava attuazione sperimentale alla L.R. 6/2008, al fine di acquisire elementi di conoscenza e dati di riferimento sui quali poter elaborare proiezioni di fabbisogno e previsioni di spesa, nonché di verificare il livello di complessità dei dispositivi per l’accesso al fondo istituito dalla legge citata e per l’erogazione dei relativi contributi;

Vista altresì la propria deliberazione n. 674 del 27/05/13 che, in ragione delle annualità trascorse e dell’esperienza acquisita, modifica la citata deliberazione n. 1226/08 e definisce i criteri, le modalità e i termini per l’accesso al fondo di cui all’art.2 della L.R. 6/2008 e per l’erogazione del contributo; 

Visti:

- il D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 con il quale si è approvato il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

- il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7/11/2014 (pubblicato nella G.U. n. 267 del 17/11/14) con il quale si è approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

Considerato che, ai sensi dell'art. 15 del D.P.C.M. 159/13, a decorrere dal 1 gennaio 2015 sono abrogati il D.Lgs. 109/98 e il D.P.C.M. n. 221/1999 e inoltre le attestazioni ISEE rilasciate ai sensi del D.Lgs. 109/98 non hanno più validità;

Considerato pertanto che il D.P.C.M. 159/13 e il D.M. del 7/11/14 rappresentano anche nell'ambito del diritto allo studio disciplinato dalla L.R. 26/01 i nuovi riferimenti normativi in materia di ISEE ai fini della determinazione delle condizioni economiche delle famiglie per l'attribuzione dei contributi;

Valutato inoltre necessario apportare alle disposizioni per la concessione dei contributi ai figli dei lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali sul lavoro, di cui alla propria deliberazione sopracitata n. 674/2013, alcuni aggiornamenti riferiti sia alle modalità di determinazione delle condizioni economiche a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia di ISEE, sia alle modalità e ai termini di presentazione delle domande al fine di corrispondere il maggior numero di benefici nei limiti delle disponibilità di bilancio;

Ritenuto, pertanto, di modificare la propria deliberazione n. 674/2013 secondo quanto riportato nell'Allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione contenente i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione del contributo di cui alla L.R. 6/2008, che sostituisce in toto l’Allegato approvato con la propria precedente deliberazione n. 674/2013;

Ritenuto opportuno ribadire quanto indicato nella propria deliberazione n. 674/2013 ossia che:

- nell’ipotesi eventuale in cui le risorse del bilancio regionale non coprano il fabbisogno complessivamente rilevato, con proprio atto potranno essere adottate, al fine di corrispondere alle finalità della L.R. 6/2008, ulteriori criteri di selezione oltre al reddito e potranno essere introdotti tetti massimi di contributo;

- il limite di reddito del nucleo familiare, da accertare secondo i criteri ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), quale requisito di accesso al fondo di cui alla L.R. 6/2008 è fissato nella misura massima di euro 10.632,94, in analogia con quanto previsto nella L.R. 26/01;

- qualora vengano modificati i limiti di reddito previsti per la concessione delle borse di studio di cui alla L.R. 26/01, con proprio atto venga adeguato anche il limite di reddito del nucleo familiare di cui alla presente deliberazione, in ragione delle analogie nelle finalità dei due provvedimenti normativi regionali e del necessario raccordo fra gli interventi di settore;

Richiamati:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in particolare l’art. 26, comma 1;

- la propria Delibera n. 1621 dell’11 novembre 2013 “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

- la propria Delibera n. 57 del 26 gennaio 2015 “Programma per la Trasparenza e l’Integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

Viste:

- la L.R. n. 40 del 15/11/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto applicabile;

- la L.R. n. 43 del 26/11/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;

Richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 2060 del 20 dicembre 2010, n. 1377 del 20 settembre 2010, così come rettificata dalla n. 1950/2010, n. 1222 del 4 agosto 2011, n. 1642 del 14/11/2011,221/2012, 335/2015 e 905/2015;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali: adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss. mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le ragioni espresse in premessa, che si ritengono qui integralmente riportate: 

1. di modificare la propria deliberazione n. 674/2013 secondo quanto riportato nell’Allegato al presente atto, che si approva quale parte integrante e sostanziale e che contiene i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione del contributo ai figli dei lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali sul lavoro, di cui alla L.R. 6/2008;

2. di dare atto che l’Allegato di cui al punto 1) sostituisce in toto l’Allegato approvato con la propria deliberazione n. 674/2013;

3. di ribadire che:

  • nell’ipotesi eventuale in cui le risorse del bilancio regionale non coprano il fabbisogno complessivamente rilevato, con proprio atto potranno essere adottate, al fine di corrispondere alle finalità della L.R. 6/2008, ulteriori criteri di selezione, oltre al reddito, e potranno essere introdotti tetti massimi di contributo;
  • il limite di reddito del nucleo familiare, da accertare secondo i criteri ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), quale requisito di accesso al fondo di cui alla L.R. 6/2008 è fissato nella misura massima di euro 10.632,94, in analogia con quanto previsto nella L.R. 26/01;
  • qualora vengano modificati i limiti di reddito previsti per la concessione delle borse di studio di cui alla L.R. 26/01, con proprio atto venga adeguato anche il limite di reddito del nucleo familiare di cui alla presente deliberazione, in ragione delle analogie nelle finalità dei due provvedimenti normativi regionali e del necessario raccordo fra gli interventi di settore;

4. di dare atto altresì che all’assegnazione, all’impegno e alla liquidazione delle risorse regionali a favore degli aventi diritto provvederà con successivi atti il dirigente regionale competente per materia, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs n. 33/2013;

5. di dare atto inoltre che, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1, del D.lgs n. 33/2013 e dalla propria delibera n. 1621/2013, il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi previsti;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna per garantirne la più ampia diffusione.

Allegato

Definizione di criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione del contributo di cui alla L.R. 6/2008

1. Criteri per l’individuazione dei destinatari

Sono destinatari del contributo i figli di genitori deceduti a seguito di incidenti mortali sul lavoro, anche in itinere, verificatisi dal momento dell’entrata in vigore della L.R. 6/2008, che presentino i seguenti requisiti:

  • status di figlio di genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro;
  • età non superiore a 25 anni;
  • genitore residente al momento del decesso in uno dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;
  • iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico, di ogni ordine e grado, università o corso di formazione professionale;
  • reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a quanto annualmente previsto dalla Giunta Regionale.

In relazione ai suddetti requisiti, si specifica quanto segue:

a) per “incidente mortale sul lavoro anche in itinere”, si intende quanto previsto all’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

b) l’età, come si rileva dall’indicazione della data di nascita; per “non superiore ai 25 anni” si intende che, al momento della domanda di accesso al fondo, il beneficiario non deve avere compiuto i 25 anni;

c) per “servizio educativo per la prima infanzia” si intendono tutti i servizi educativi di cui alla L.R. n.1/2000 e successive modifiche;

d) per “servizio scolastico, di ogni ordine e grado”, si intendono le scuole dell’infanzia, le istituzioni scolastiche statali e paritarie (ai sensi della legge 62/2000 e della L.R. 26/2001), i percorsi di IeFP di cui alla L.R. 5/2011 e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) di cui al DPCM del 25/1/2008;

e) per “Università” si intendono le Università e le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale di cui alla Legge 508/99;

f) per “corso di formazione professionale” si intendono le attività formative realizzate esclusivamente da enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni o ricompresi in cataloghi di offerte pubbliche delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Si specifica inoltre che, qualora si richieda l’accesso al fondo per il figlio di un lavoratore straniero deceduto sul lavoro, è necessario che il genitore al momento del decesso fosse in regola con le norme che disciplinano la presenza sul territorio nazionale; nel caso in cui fosse richiesto il permesso di soggiorno e questo fosse scaduto alla data del decesso, è necessario che il lavoratore avesse presentato domanda di rinnovo dello stesso.

2. Condizioni di reddito

I richiedenti devono presentare, con riferimento alla famiglia di appartenenza, un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), riferito ai dati dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore a euro 21.691,19, per un nucleo familiare di tre componenti, equivalente ad un valore ISEE riferito al singolo componente di 10.632,94 euro.

Ai fini dell’accesso ai contributi, le condizioni economiche dei richiedenti vengono determinate facendo riferimento alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 159/13 e al D.M. del 7/11/14.

Il valore ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente viene determinato, ai sensi del DPCM 159/13, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) il cui modello tipo e le relative istruzioni per la compilazione sono contenute nell’allegato A al DM 7 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. - serie generale - n. 267 del 17 novembre 2014 - supplemento ord. n. 87.

Dal 1 gennaio 2015, l'attestazione ISEE rilasciata nel 2014 ai sensi del D.Lgs. 109/98 non ha più validità.

I valori ISE ed ISEE sono calcolati come segue:

ISE (Indicatore della situazione economica) = indicatore della situazione reddituale (ISR) + 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) (art. 2, c.3 DPCM 159/2013).

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) = ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del DPCM 159/2013.

La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE può essere presentata gratuitamente a Comuni, Centri di assistenza fiscale (CAF), Uffici dell'Ente erogatore del beneficio o Sedi INPS oppure in via telematica collegandosi al sito internet www.inps.it. Il portale ISEE è disponibile nella sezione del sito “Servizi on-line”- “Servizi per il cittadino” al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS e presentare la propria DSU tramite un percorso di acquisizione telematica assistita che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare. Secondo quanto disposto dalla circolare INPS 171 del 18/12/2014, l'attestazione viene resa disponibile entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU.

Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione riportante l'ISEE, può essere presentata la domanda di contributo allegando copia delle ricevuta di presentazione della DSU e sarà cura del richiedente comunicare successivamente alla Regione il valore ISEE certificato o copia dell'attestazione.

3. Modalità di presentazione delle domande

La domanda di accesso al fondo per l’ottenimento del contributo viene presentata dal genitore o da chi ha la rappresentanza del minore o dallo studente stesso, qualora maggiorenne, compilando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il modulo predisposto dalla Regione reso disponibile sul sito http://scuola.regione.emilia-romagna.it/diritto-allo-studio-scolastico della Regione Emilia-Romagna alla voce “Fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro”.

Per l’attestazione del valore ISEE occorre rivolgersi ai Comuni - Centri di assistenza fiscale (CAF) - alle Sedi INPS - in via telematica collegandosi al sito internet www.inps.it.;

Le domande devono pervenire alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Istruzione, entro il 15 ottobre di ogni anno attraverso invio da casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: istruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it; oppure tramite invio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna, Servizio Istruzione - Viale A. Moro n. 38 - 40127 Bologna. Fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande pervenute successivamente al termine indicato verranno prese in considerazione nei limiti delle disponibilità di bilancio e soddisfatte rispettando l'ordine di arrivo.

Le domande presentate e ritenute ammissibili ma non soddisfatte per mancanza di risorse saranno considerate nel primo esercizio in cui si renderanno disponibili i mezzi finanziari in bilancio.

Le domande vanno comunque presentate ogni anno, per l'anno scolastico di riferimento, entro il termine sopra stabilito anche dai soggetti già aventi diritto, in considerazione della variabilità delle spese effettivamente sostenute, nonché di possibili modificazioni dell’indicatore ISE/ISEE.

4. Tipologie delle spese ammissibili

Il Servizio Istruzione provvederà all’istruttoria delle domande pervenute nei termini indicati, tenuto conto delle tipologie delle spese ammissibili, ed alla concessione del contributo agli aventi diritto.

Le spese ammissibili per la concessione del contributo sono:

  • tasse di iscrizione (se pagate a rate, la domanda di rimborso potrà essere presentata solo dopo aver completato il pagamento di tutta l’annualità di riferimento con il versamento dell’ultima rata);
  • rette di frequenza (se pagate a rate, la domanda di rimborso potrà essere presentata solo dopo aver completato il pagamento di tutta l’annualità di riferimento con il versamento dell’ultima rata);
  • acquisto libri di testo; per gli iscritti al sistema nazionale di istruzione le spese sono ammissibili solo nei limiti della dotazione libraria adottata annualmente dal Ministero dell’Istruzione per i ragazzi iscritti alle scuole secondarie di 1° e 2° grado;
  • acquisto ausili scolastici per portatori di handicap;
  • servizio mensa (qualora tale spesa sia ricompresa nella tassa di iscrizione o nella retta, ciò deve essere chiaramente evidenziato in modo da non dare luogo a doppio rimborso);
  • abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico.

Le spese rimborsabili sono solo quelle effettivamente sostenute, al netto di eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni concesse da chi eroga il servizio. Non sono comunque rimborsabili le spese per le quali il richiedente avrebbe avuto diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le norme regolamentari di chi eroga il servizio ed esse non siano state richieste.

Dall’importo delle spese sostenute, va inoltre detratto l'eventuale contributo concesso per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo.

5. Documentazione delle spese ammissibili

Le spese effettivamente sostenute, al netto di eventuali riduzioni anche non usufruite dal richiedente, dovranno essere dichiarate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sulla domanda di contributo, secondo il modello predisposto dalla Regione reso disponibile sul sito http://scuola.regione.emilia-romagna.it/diritto-allo-studio-scolastico della Regione Emilia-Romagna alla voce “Fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro”.

Trattandosi di spese effettivamente sostenute, le spese dichiarate dovranno essere supportate da apposita documentazione di spesa (quali scontrino fiscale, ricevuta fiscale, fattura, bonifico bancario), da cui si evinca chiaramente il bene o servizio cui si riferisce la spesa. Il richiedente è pertanto tenuto a conservare tutta la documentazione, relativa alle spese dichiarate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 per ottenere il contributo, fino al 31 dicembre del 3° anno successivo all’anno di presentazione della domanda, in previsione dei controlli disposti dalla Regione Emilia-Romagna.

6. Importi dei contributi

Il contributo è pari al rimborso del 100% di quanto presentato e ritenuto ammissibile, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Nell’ipotesi eventuale in cui le risorse del bilancio regionale non coprano il fabbisogno complessivamente rilevato, la Giunta regionale, al fine di corrispondere alle finalità della L.R. 6/2008, potrà adottare ulteriori criteri di selezione, oltre al reddito, nonché introdurre tetti massimi di contributo.

7. Controlli

Ai sensi dell’art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/00, la Regione Emilia-Romagna effettuerà i controlli su almeno un campione del 5% delle domande ammesse volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, eventualmente anche dopo aver erogato il contributo. A tal fine, il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione richiesta. Nel caso in cui non venga esibita la documentazione richiesta, il richiedente perde il diritto al contributo e, qualora il contributo sia già stato concesso, la Regione provvederà alla revoca ed al recupero dello stesso.

La Regione potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti.

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere perde il diritto al contributo e, qualora il contributo sia già stato concesso, la Regione provvederà alla revoca ed al recupero dello stesso. Inoltre, così come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000, sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

8. Privacy

Tutti i dati personali di cui la Regione Emilia-Romagna verrà in possesso in occasione dell’espletamento del procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

9. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm., è la Dott.ssa Cristina Balboni, Responsabile del Servizio Istruzione della Direzione Generale Cultura. Formazione e Lavoro.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Istruzione inviando una mail a istruzione@regione.emilia-romagna.it.

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