n.406 del 25.11.2020 periodico (Parte Seconda)
L.R. n. 3/2017 art. 7 - Delibera di Giunta regionale n. 1093/2020 - Concessione contributi finalizzati al sostegno delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna inserite nel calendario previsto all'art. 4 comma 1 ed al sostegno di progetti di conservazione, restauro, integrazione del patrimonio costumistico, di attrezzature e materiali
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 6 marzo 2017, n. 3, concernente "Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna", ed in particolare l’art. 7, comma 1;
- la propria deliberazione n. 1093/2020, con cui è stato approvato il bando per la concessione di contributi finalizzati al sostegno delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna inserite nel calendario previsto all'art. 4 comma 1 ed al sostegno di progetti di conservazione, restauro, integrazione del patrimonio costumistico, di attrezzature e materiali;
Rilevato che entro il termine stabilito del 10/10/2020, sono pervenute n. 17 domande, elencate all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che dall'istruttoria amministrativa effettuata dal Servizio Turismo, Commercio e Sport risulta che tutti i soggetti richiedenti hanno presentato le documentazioni richieste e possiedono i requisiti amministrativi di ammissibilità previsti dal bando, ed è stato inoltre rilevato quanto segue:
- l’ASSOCIAZIONE AES CRANNA ASD ha dichiarato che il progetto presentato a contributo usufruisce di ulteriori contributi pubblici dell’importo di € 3.800,00;
- l’ENTE PALIO FERRARA ha dichiarato che il progetto presentato a contributo usufruisce di ulteriori contributi pubblici dell’importo di € 10.000,00;
- l’ASSOCIAZIONE 800 ha dichiarato che il progetto presentato a contributo usufruisce di ulteriori contributi pubblici dell’importo di € 7.880,00;
Dato atto che con determinazione n. 18408/2020 del Direttore Generale competente è stato istituito il Nucleo per la valutazione tecnica dei programmi presentati, che ha proceduto alla valutazione tecnica dei 17 progetti con domande ammissibili dal punto di vista amministrativo, secondo quanto previsto dal Bando approvato con la citata deliberazione n. 1093/2020;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria tecnica contenute nel verbale della seduta del 4/11/2020 del suddetto Nucleo di valutazione;
Visti:
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modificazioni;
- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- l’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
Considerato che:
- le iniziative oggetto del finanziamento di cui al presente atto non rientrano nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della sopra citata Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- le spese per i contributi in oggetto sono escluse dal campo di applicazione dell’art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012, in quanto i beneficiari rientrano fra i soggetti esclusi ai sensi dell’articolo stesso;
Visti inoltre:
- il D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 83, comma 3, lett. e);
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, Abrogazione della L.R. 6/7/1977, n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4” per le parti in essa ancora applicabili;
- le LL.RR. n. 29, n. 30 e n. 31 del 10 dicembre 2019;
- la L.R. n. 3 e n. 4 del 31 luglio 2020;
- la propria deliberazione n. 2386/2019, concernente: “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022” e succ.mod.;
- la determinazione dirigenziale n. 19432/2020, concernente: “Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 51, comma 4, D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato”;
Dato atto che il bando prevede che il contributo sia definito secondo il seguente schema:
- Progetti con valutazione da 100 a 70 = contributo fino ad un massimo dell’80% della spesa ammessa;
- Progetti con valutazione da 69 a 40 = contributo fino ad un massimo del 60% della spesa ammessa;
- Progetti con valutazione da 39 a 0 = Non ammissibile a contributo.
Considerato che le risorse disponibili stanziate nel bilancio finanziario-gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, ammontano a Euro 300.000,00 sui capitoli 25541 “Contributi alle associazioni di rievocazione storica per l’organizzazione delle manifestazioni storiche e per progetti di conservazione e restauro del patrimonio necessario alle attività di rievocazione storica (art. 7, L.R. 6 marzo 2017, n. 3)” e 25539 “Contributi a Enti locali per l'organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel calendario annuale delle manifestazioni storiche della regione Emilia-Romagna (art. 7, L.R. 6 marzo 2017, n. 3)”;
Ritenuto pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria amministrativa effettuata dal Servizio Turismo, Commercio e Sport, e della valutazione tecnica effettuata dal Nucleo di valutazione, di:
- ammettere a contributo tutti i progetti presentati, secondo la graduatoria indicata in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’importo di spesa ammessa indicato per ciascuno, applicando la percentuale massima prevista dal bando per la definizione del contributo, in considerazione dell'entità delle risorse disponibili;
- di ricalcolare il contributo massimo concedibile ad ASSOCIAZIONE AES CRANNA ASD, ENTE PALIO FERRARA e ASSOCIAZIONE 800, sulla base dei contributi pubblici già assegnati per il medesimo progetto, tenuto conto che il contributo regionale è cumulabile con altri contributi pubblici fino al 100% della spesa ammissibile, come previsto al paragrafo 5 del bando;
- di correggere l’errore materiale presente al paragrafo 9. Del bando approvato con propria deliberazione n. 1093/2020, sostituendo la data ivi riportata, 28 febbraio 2020, con la data 28 febbraio 2021;
- di approvare, in Allegato 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente atto, i fac-simile per la rendicontazione a saldo dei progetti finanziati, rispettivamente per progetti di tipologia 1 e progetti di tipologia 2;
Ritenuto altresì, a causa del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19, prorogato dal Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 al 31 gennaio 2021 di apportare le seguenti modifiche e integrazioni alle procedure di rendicontazione previste dal bando approvato con propria deliberazione n. 1093/2020 e ss.mm.ii., a valere per i progetti presentati per l’annualità 2020, al fine di eliminare alcuni vincoli e parametri di valutazione della documentazione di rendicontazione, come di seguito indicato:
- le disposizioni di cui all’art. 8 “Modifiche e variazioni di progetto” e all’art. 9 “Termine e modalità di rendicontazione delle spese e liquidazione dei contributi” vengono parzialmente modificate prevedendo:
- la possibilità di concedere, con atto del dirigente competente, su motivata richiesta del beneficiario da presentare entro il 31 dicembre 2020, la proroga delle scadenze per la realizzazione e rendicontazione a saldo dei progetti ammessi a contributo, come di seguito specificato:
termine massimo della proroga per l’ultimazione delle attività sopracitate: 30 aprile 2021; termine scadenza emissione fatture e relativo pagamento: 31 maggio 2021; contestuale proroga del termine di rendicontazione: 30 giugno 2021;
- una “clausola di garanzia” che preveda l’ammissibilità, a conclusione del progetto, di una riduzione della spesa di progetto non superiore al 20%, senza che tale riduzione provochi la riduzione del contributo concesso. Nel caso in cui lo scostamento fra spesa ammessa all’atto della concessione del contributo e spesa rendicontata ammissibile sia maggiore di tale percentuale, si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 20%”;
- le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 11 “Revoca del contributo” non si applicano, pertanto non saranno soggetti a revoca contributi riferiti a progetti per i quali la spesa rendicontata e ammissibile risulterà inferiore al 50% dell'importo ammesso a contributo;
Ritenuto infine:
- che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle modalità gestionali delle procedure medesime, trattandosi di contributi a rendicontazione concessi per attività da realizzare nel 2020, e che pertanto si possa procedere all’assunzione degli impegni di spesa a favore dei soggetti beneficiari del presente provvedimento, per la somma complessiva di € 279.199,53;
- di assumere pertanto l’impegno di spesa per complessivi Euro 279.199,53, come di seguito specificato:
- con riferimento ai contributi concessi ad Associazioni di rievocazione storica, per un totale di Euro 255.199,53, sul pertinente capitolo 25541 “Contributi alle associazioni di rievocazione storica per l’organizzazione delle manifestazioni storiche e per progetti di conservazione e restauro del patrimonio necessario alle attività di rievocazione storica (art. 7, L.R. 6 marzo 2017, n. 3)” del bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022, anno di previsione 2020;
- con riferimento al contributo concesso al Comune di Faenza, per l’importo di Euro 24.000,00, sul pertinente capitolo di spesa 25539 “Contributi a Enti locali per l'organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel calendario annuale delle manifestazioni storiche della regione Emilia-Romagna (art. 7, L.R. 6 marzo 2017, n.3) del bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022, anno di previsione 2020.
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che saranno disposti in attuazione del presente atto è compatibile con le prescrizioni previste dall'art. 56, comma 6 del citato D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
Visti:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020 -2022” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
Richiamato l’art. 1, commi 125 e 126, della Legge n. 124/2017 modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 468/2017, n. 1059/2018 e n. 733/2020;
- n. 2416 del 29/12/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. mod.;
Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 2373/2018 e n. 13516/2020;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri e del visto di regolarità contabile allegati;
Su proposta dell'Assessore regionale Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni riportate in premessa, e che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di prendere atto che entro il termine stabilito del 10/10/2020, sono pervenute n. 17 domande, elencate all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare la graduatoria delle domande in Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di stabilire di applicare a tutti i progetti la percentuale di contributo massima prevista dal bando rispetto al punteggio di valutazione assegnato;
4) di procedere alla concessione dei contributi secondo la graduatoria indicata in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’importo di spesa ammessa indicato per ciascun progetto, concedendo ai rispettivi beneficiari i contributi ivi indicati, per complessivi Euro 279.199,53;
5) di impegnare sulla base di quanto stabilito in premessa, la somma di € 279.199,53, come di seguito dettagliato:
- quanto alla somma di Euro 255.199,53, registrata con il n.9091 di impegno, sul pertinente capitolo 25541 “Contributi alle associazioni di rievocazione storica per l’organizzazione delle manifestazioni storiche e per progetti di conservazione e restauro del patrimonio necessario alle attività di rievocazione storica (art. 7, L.R. 6 marzo 2017, n. 3)” del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n.2386/2019 e succ.mod.;
- quanto alla somma di Euro 24.000,00 registrata con il n. 9092 di impegno, sul capitolo di spesa 25539 “Contributi a Enti locali per l'organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel calendario annuale delle manifestazioni storiche della regione Emilia-Romagna (art. 7, L.R. 6 marzo 2017, n. 3)”, del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n.2386/2019 e succ.mod.;
6) che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, è di seguito espressamente indicata:
Capitolo 25541 - Missione 07 - Programma 01 - Codice Economico U.1.04.04.01.001 - COFOG 04.7 - Transazione UE 8 - SIOPE 1040401001- C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3
Capitolo 25539 - Missione 07 - Programma 01 - Codice Economico U.1.04.01.02.003 - COFOG 04.7 - Transazione UE 8 - SIOPE 1040102003 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3
7) che alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento provvederà il dirigente regionale competente con propri atti formali, ai sensi della vigente normativa contabile ed in attuazione delle disposizioni previste dalla propria deliberazione n. 2416/2008 e successive modificazioni, con le modalità previste dal paragrafo 9. dell'allegato A della predetta deliberazione n. 1093/2020, così come modificate al successivo punto 8);
8) di approvare le seguenti modifiche e integrazioni alle procedure di rendicontazione previste dal bando approvato con propria deliberazione n. 1093/2020 e ss.mm.ii., a valere per i progetti presentati per l’annualità 2020, al fine di eliminare alcuni vincoli e parametri di valutazione della documentazione di rendicontazione e prevedere la possibilità di autorizzare un’eventuale proroga dei termini di realizzazione delle attività del progetto e di rendicontazione come di seguito indicato:
- le disposizioni di cui all’art. 8 “Modifiche e variazioni di progetto” e all’art. 9 “Termine e modalità di rendicontazione delle spese e liquidazione dei contributi” vengono parzialmente modificate prevedendo:
- la possibilità di concedere, con atto del dirigente competente, su motivata richiesta del beneficiario da presentare entro il 31 dicembre 2020, la proroga delle scadenze per la realizzazione e rendicontazione a saldo dei progetti ammessi a contributo, come di seguito specificato:
termine massimo della proroga per l’ultimazione delle attività sopracitate: 30 aprile 2021; termine scadenza emissione fatture e relativo pagamento: 31 maggio 2021; contestuale proroga del termine di rendicontazione: 30 giugno 2021;
- una “clausola di garanzia” che preveda l’ammissibilità, a conclusione del progetto, di una riduzione della spesa di progetto non superiore al 20%, senza che tale riduzione provochi la riduzione del contributo concesso. Nel caso in cui lo scostamento fra spesa ammessa all’atto della concessione del contributo e spesa rendicontata ammissibile sia maggiore di tale percentuale, si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 20%”;
- le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 11 “Revoca del contributo” non si applicano, pertanto non saranno soggetti a revoca contributi riferiti a progetti per i quali la spesa rendicontata e ammissibile risulterà inferiore al 50% dell'importo ammesso a contributo;
9) di correggere l’errore materiale presente al paragrafo 9. del bando approvato con deliberazione n. 1093/2020, sostituendo la data ivi riportata, 28 febbraio 2020, con la data 28 febbraio 2021;
10) di dare atto che la concessione dell'eventuale proroga di cui al precedente punto 8) comporterà la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione degli impegni di spesa assunti nei confronti dei beneficiari;
11) di approvare, in Allegato 2 e 3 al presente atto, i fac-simile per la rendicontazione a saldo dei progetti finanziati, rispettivamente per progetti di tipologia 1 e progetti di tipologia 2;
12) che si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e all’ulteriore pubblicazione prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del medesimo Decreto legislativo;
13) che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione si rinvia alle prescrizioni indicate nella propria delibera n. 1093/2020 sopracitata nonché alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
14) che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56, 7° comma, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in relazione al soggetto pubblico finanziato;
15) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.