n. 234 del 09.08.2017 - periodico (Parte Seconda)

Presa d'atto variazione titolarità e denominazione della struttura sanitaria accreditata ora denominata Poliambulatorio privato Synlab Bellaria (ex Cosmol) di Bellaria Igea Marina (RN)

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Viste le proprie determinazioni:

- n. 1829 del 12.3.2009 con cui il Poliambulatorio Privato Cosmol, sito in via De Gasperi 29, a Bellaria Igea Marina (RN), è stato accreditato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, quale Poliambulatorio per le seguenti attività:

a) Attività di diagnostica per immagini (limitatamente all’ecografia);

b) Laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia (Laboratorio esami chimica clinica/ematologia/ immunoematologia/microbiologia);

- n. 6717 del 29/5/2015 con cui:

- si prende atto della variazione di ragione sociale e di denominazione della società gestore del Poliambulatorio privato Cosmol, Via De Gasperi 29, Bellaria Igea Marina (RN), che passa da Cosmol di Contos Evangelos & C. s.n.c. a Cosmol s.a.s. di Contos Rino & C.;

- si concede l’ampliamento dell’accreditamento per l'attività di Punto prelievi;

- si revoca l’accreditamento concesso con determinazione n. 1829/2009 per l'attività di Laboratorio di analisi in Via De Gasperi 29, Bellaria Igea Marina (RN) a far data dal 24/6/2013, data del rilascio dell’autorizzazione sanitaria per la nuova sede del Laboratorio di analisi Cosmol;

Viste inoltre:

- la domanda di variazione dell'accreditamento pervenuta il 24/11/2016, con la quale il Legale rappresentante della società Cosmol sas di Synlab Emilia-Romagna Srl & C., gestore della struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Cosmol, sito a Bellaria Igea Marina (RN) in via De Gasperi 29, comunica la variazione del soggetto titolare della struttura accreditata di che trattasi che passa da Cosmol s.a.s. di Contos Rino & C., a Cosmol sas di Synlab Emilia-Romagna Srl & C. con sede legale in Cesena (FC), via Riccardo Busi n. 151;

- le note del Servizio Assistenza territoriale del 23/12/2016, di richiesta di integrazione documentale alla domanda di cui sopra con relativa sospensione del procedimento, e del 20/1/2017, di prosecuzione della sospensione del procedimento in attesa di altra documentazione;

- la successiva domanda di ulteriore variazione dell’accreditamento, pervenuta il 23/2/2017, con la quale il Legale rappresentante della società Synlab Emilia-Romagna Srl, gestore della struttura sanitaria di cui trattasi, comunica la variazione del soggetto titolare della struttura accreditata in argomento, che passa da Cosmol sas di Synlab Emilia-Romagna Srl & C. a Synlab Emilia-Romagna Srl, con sede legale in Faenza (RA), via Case Nuove n. 44, e dichiara che nulla è cambiato nel poliambulatorio privato di cui trattasi, relativamente alle attività esercitate, requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi valutati in sede di rilascio dell'autorizzazione e che nulla è modificato sulla gestione sistema qualità secondo il modello previsto dalla normativa sull’accreditamento della Regione Emilia-Romagna;

- l’ulteriore richiesta di integrazione documentale dello stesso Servizio inoltrata il 21/3/2017 e la relativa risposta del 29/3/2017, con la quale la società comunica l’avvenuta variazione di denominazione della struttura erogativa di cui trattasi, ora denominata Poliambulatorio privato Synlab Bellaria;

il tutto conservato agli atti del Servizio assistenza territoriale,

Preso atto che:

- tale variazione di titolarità e di denominazione della struttura non comporta modifiche nelle tipologie di trattamento erogate per le quali la struttura è stata accreditata;

- è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la presa d'atto prot. 3308/2017 del 3/2/2017 del Comune di Bellaria Igea Marina (RN) della fusione per incorporazione della società Cosmol sas di Synlab Emilia-Romagna srl & C. nella società Synlab Emilia-Romagna srl e relativo cambio di denominazione della struttura;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 66/2016;

- la DGR n. 89/2017;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina

1.di prendere atto della variazione di titolarità e di denominazione della struttura accreditata Poliambulatorio privato Cosmol, sita a Bellaria Igea Marina (RN), in via De Gasperi n. 29, ora in capo alla società Synlab Emilia-Romagna s.r.l. e denominata Poliambulatorio privato Synlab Bellaria, accreditata con propri atti n. 1829/2009 e n. 6717/2015 per Attività di diagnostica per immagini (limitatamente all’ecografia) e Punto prelievo;

2. di prendere atto inoltre che l’accreditamento già concesso con le citate determinazioni n. 1829/2009 e n. 6717/2015, che mantiene inalterate le altre disposizioni in esse contenute, rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto non necessita l’adozione di un provvedimento di rinnovo in quanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;

3. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;

4. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

5. di stabilire che eventuali ulteriori prestazioni, afferenti alle discipline già accreditate, per le quali siano stati applicati e valutati tutti i requisiti disponibili alla data del presente atto, potranno essere erogate in regime di accreditamento, senza la necessità di presentare domanda di variazione dell’attività;

6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina