n.138 del 01.08.2012 periodico (Parte Seconda)
Presa d'atto della variazione di titolarità del Poliambulatorio specialistico privato San Nicolò di Carpi (MO) - ora in capo alla Società Alliance Medical Diagnostic Srl - e dell'ampliamento dell'accreditamento per ulteriori prestazioni in attività già accreditate con le determinazioni n. 20 dell'8/1/2010 e n. 14239 del 7/12/2010
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di prendere atto della variazione di titolarità della struttura denominata Poliambulatorio specialistico privato San Nicolò, via delle Mondine n. 6, Carpi (MO), accreditata con propri atti n. 20 dell'8/1/2010 e n. 14239 del 7/12/2010, ora in capo alla Società Alliance Medical Diagnostic Srl;
2) di prendere atto dell’ampliamento dell’accreditamento del Poliambulatorio specialistico privato San Nicolò, via delle Mondine n. 6, Carpi (MO), di cui alle citate determinazioni 20/10 e 14239/10, per ulteriori prestazioni relative alle attività già accreditate di Dermatologia e Oculistica, con l’eccezione delle prestazioni di Dermatologia e di Oculistica che devono essere eseguite in ambulatorio chirurgico, di cui il Poliambulatorio non è dotato, come specificato in premessa;
Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
3) di dare atto che, poiché le prestazioni oggetto del presente atto non presentano requisiti specifici applicabili rispetto a quelli generali già valutati con esito positivo in occasione dei precedenti accreditamenti, la verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati sarà effettuata dall’Agenzia sanitaria sociale regionale, ai sensi della L.R. 34/98, e successive modifiche, in occasione dell’eventuale rinnovo dell’accreditamento;
4) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.