n.169 del 27.05.2020 periodico (Parte Seconda)

Correttivi al bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 1944/2019, relativo agli interventi per tra-sporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci per contenere le criticità emerse a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con l’art. 10, recante “Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci - Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2014”, della L.R. n. 30 del 10 dicembre 2019 (legge di stabilità regionale 2020), come già disposto nelle precedenti Leggi Regionali 4 novembre 2009, n. 15 e 30 giugno 2014, n.10, la Regione ha attivato interventi nel settore del trasporto delle merci in coerenza con gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, al fine di riequilibrarne il sistema del trasporto sviluppando il settore ferroviario, sia intermodale che tradizionale, per ridurre il numero di mezzi pesanti in circolazione sulla strada e produrre beneficio per l’inquinamento, la congestione e la sicurezza del traffico;

- le citate leggi regionali, contenendo un regime di aiuti finalizzati ad incentivare la crescita del trasporto merci, sono state oggetto di notifica all’Unione Europea ed hanno ottenuto il parere favorevole circa la compatibilità delle misure con la normativa comunitaria in materia di concorrenza;

- in particolare, le misure previste al citato art. 10 della LR 30/19, sono state preventivamente autorizzate dalla Commissione europea, con Decisione C(2019) 7371 del 10 ottobre 2019, adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, che ha dichiarato di non sollevare obiezioni sull’aiuto di stato n. “SA.54990 (2019/N) *Italia* Aiuti a sostegno del trasporto merci ferroviario nella Regione Emilia-Romagna”;

- l’incentivazione di nuovi traffici, su relazioni già esistenti e su nuove relazioni, in attuazione delle citate leggi regionali 4 novembre 2009, n. 15 e 30 giugno 2014, n.10 già sperimentate, ha stimolato e realizzato, secondo le attese, la crescita del trasporto ferroviario contrastandone il forte calo prodotto dalla crisi economica, evitando una sua ulteriore erosione ed il collasso dell’intera filiera intermodale;

Evidenziato che, in conformità all’autorizzazione concessa dalla Commissione europea, con delibera di Giunta regionale n. 1944 dell’11 novembre 2019 è stato approvato lo schema di bando attuativo relativo agli interventi per trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci, prevedendone la pubblicazione con le eventuali modifiche non sostanziali, solo a seguito della pubblicazione nel BURERT della legge contenente la disciplina (legge di stabilità regionale 2020);

Dato atto:

- che in conformità alla propria deliberazione n. 1944/2019 sopra citata, a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico n. 409 del 10 dicembre 2019 della L.R. n. 30/2019 sopra richiamata, il relativo bando è stato pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna e, successivamente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico n. 3 del 3 gennaio 2020;

- che il punto 6.3 del predetto bando prevedeva il 10 febbraio 2020 quale termine di presentazione delle domande di partecipazione;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Viabilità, logistica e trasporto per vie d’acqua n. 1408 del 28 gennaio 2020, per le motivazioni nella stessa indicate, il citato termine di scadenza è stato prorogato alle ore 13.00 del giorno 21 febbraio 2020;

Preso atto:

- che entro la data di scadenza prevista sono pervenute, esclusivamente per servizi di trasporto ferroviario e non anche di trasporto fluviale e fluviomarittimo, le richieste di 18 imprese pari a 37 istanze;

- che con determinazione del Direttore generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n.3652 del 3 marzo 2020, conformemente a quanto stabilito al punto 7 del bando in questione ed in attuazione dell’art. 10 comma 9 della LR 30/19, è stato quindi costituito apposito Nucleo di Valutazione per l’esame delle domande pervenute;

- che il Nucleo suddetto ha quindi effettuato l’istruttoria delle domande pervenute, come risulta dal “Resoconto delle sedute del 18, 19 e 20 marzo e 10,16, 23, 24 e 30 aprile e 4 maggio 2020” acquisito agli atti del Servizio Viabilità, Logistica e trasporto per vie d’acqua con NP/2020/0030023 dell’ 11 maggio 2020, valutando le richieste sulla base dei criteri e dei pesi previsti al punto 8 del bando approvato con propria deliberazione n. 1944/2019 e stilando la conseguente graduatoria dei servizi ammissibili;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Viabilità, Logistica e trasporto per vie d’acqua n. 7946 del 12/5/2020 è stata quindi approvata, come stabilito al punto 7 del bando citato in premessa ed in attuazione dell’art.10 comma 8 della L.R. n. 30 del 10 dicembre 2019, la graduatoria degli interventi per il trasporto ferroviario delle merci;

Evidenziato:

- che le richieste di contributo sono pervenute in data 21 febbraio 2020 e quindi antecedentemente al manifestarsi dell’emergenza sanitaria causata dall’ attuale pandemia di COVID- 19 che ha comportato il lockdown del Paese e la sospensione della quasi totalità delle attività imprenditoriali;

- che gli operatori economici partecipanti hanno rilevato l’esistenza di numerose criticità discendenti dall’emergenza sanitaria, sottolineando che l’imprevedibilità dell’evento legato alla pandemia in atto, impatta in maniera sostanziale sulla possibilità di rispettare gli obblighi a carico dei beneficiari previsti nel bando in questione, approvato con la citata propria deliberazione n. 1944/2019;

- che, conseguentemente, nell’atto sopra citato di approvazione della graduatoria, è stato ritenuto necessario sottoporre all’esame della presente Giunta regionale le criticità emerse, al fine di consentire la previsione di eventuali misure correttive ritenute necessarie quanto meno a contenere le stesse criticità emerse;

Dato atto:

- che l’art. 10 comma 10 della citata LR 30/19 prevede espressamente che sono ammissibili a contributo:

- che in conformità a quanto previsto nel citato art. 10, comma 10, L.R. n. 30/19, il punto 4 del bando in questione ha previsto che la contribuzione è ammessa per la realizzazione di servizi con le seguenti caratteristiche:

“Ogni servizio ferroviario deve essere aggiuntivo rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento 1 luglio 2018 – 30 giugno 2019 ed avere origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, presso un terminal ferroviario ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

I servizi ferroviari aggiuntivi dovranno essere costituiti da almeno 30 treni all’anno oppure dovranno trasportare almeno 20.000 tonnellate di merce all’anno. Per il primo anno di contribuzione, nel caso in cui il nuovo servizio venisse avviato in data successiva al 1 gennaio 2020, il servizio ferroviario aggiuntivo minimo richiesto potrà essere riparametrato a 22 treni all’anno oppure almeno 15.000 tonnellate di merce all’anno trasportate, e ciò in considerazione della presumibile data di approvazione della graduatoria, fino alla quale non vi è certezza di essere stati ammessi alla contribuzione.

Per il raggiungimento della soglia minima di 30 treni l’anno, per il trasporto tradizionale non può essere conteggiato anche il treno di ritorno a vuoto.

È ammesso il contributo per il trasporto di Unità di Trasporto Intermodale (UTI) vuote, funzionali al ritorno dei contenitori, esclusivamente sulla base del peso delle stesse e di un numero di chilometri pari a quelli percorsi nel tragitto di andata; non è invece ammesso il contributo per i chilometri percorsi da treni di ritorno con carri tradizionali vuoti

I treni la cui massa netta supera le 1.300 tonnellate possono, ai fini del raggiungimento del numero minimo di 30 treni all’anno, essere considerati come due treni.

Non sono ammessi al contributo i servizi ferroviari di autostrada viaggiante”;

- che il punto 4.2. del bando in questione prevede inoltre che “L’effettivo avvio di ciascun servizio ammesso a contributo deve avvenire al massimo entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria e, entro tali termini, deve essere dimostrato mediante l’invio della documentazione prevista nel successivo punto 9, pena la revoca del contributo assegnato”

- che il punto 10 dello stesso bando prevede che l’impresa beneficiaria, si assume l’impegno contrattuale, fra gli altri, di “effettuare i servizi per cui si richiede il contributo come dichiarato nella domanda e comunque nel rispetto dei requisiti minimi previsti al punto 4 del presente bando”;

Evidenziato che le criticità riconducibili alla pandemia da COVID-19 discendono dal prolungato periodo di sospensione delle attività imposto dal Governo con il lockdown, che difficilmente consentirà di rispettare le condizioni sopra riportate previste dal bando, avendo provocato, tale lockdown, una crisi economica senza precedenti con un forte calo del PIL e previsioni di ripresa lenta e incerta;

Evidenziato altresì che l’effetto di incentivazione sotteso all’art. 10 della L.R. n. 30/19, oggi più che mai appare lo strumento idoneo a dare “respiro” alle imprese del settore, contrastando il forte calo prodotto dalla crisi economica in essere ed evitando l’erosione ed il collasso dell’intera filiera intermodale;

Dato atto che ai sensi dell’art. 10, comma 20, della L.R. n. 30/19, è stata prevista nel bilancio regionale un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e ciò solo a seguito dell’autorizzazione preventiva discendente dal sopra citata autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 TFUE, per lo stesso triennio 2020-2022;

Ritenuto pertanto opportuno - al fine di contrastare il forte calo prodotto dalla crisi economica in essere ed agevolare una imminente ripresa del settore senza rischiare la mancata erogazione delle risorse per l’annualità in corso - intervenire prevedendo alcuni correttivi alle disposizioni del bando in oggetto, mantenendo inalterata l’istruttoria già effettuata e la conseguente graduatoria dei servizi ferroviari ammessi a finanziamento approvata con la citata determinazione n. 7946 del 12/5/2020;

Ritenuto in particolare di intervenire nel seguente modo:

a) incidendo mediante la modifica del periodo di riferimento di cui al punto 4 del bando approvato con propria deliberazione n. 1944/19 definito per l’aggiuntività del servizio ed indicato fra il 1 luglio 2018 e il 30 giugno 2019, stabilendo conseguentemente che il periodo di riferimento da considerarsi sia quello compreso fra il 1 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 riparametrato alle 12 mensilità, fermo restando il rispetto dei minimi come ridefiniti al punto che segue;

b) incidendo mediante la modifica del servizio ferroviario aggiuntivo minimo richiesto di cui al punto 4 del bando approvato con propria deliberazione n. 1944/19 che prevede che “I servizi ferroviari aggiuntivi dovranno essere costituiti da almeno 30 treni all’anno oppure dovranno trasportare almeno 20.000 tonnellate di merce all’anno” stabilendo che per il primo anno di contribuzione - in considerazione della crisi economica generata dal COVID-19 e riservandosi una ulteriore ridefinizione anche per gli anni successivi in base all’effettivo andamento della crisi economica - il servizio ferroviario aggiuntivo minimo richiesto sarà costituito da almeno 10 treni all’anno oppure almeno 6.600 tonnellate di merce all’anno trasportate;

c) incidendo mediante la modifica del punto 4.2. del bando, che prevede che “l’effettivo avvio di ciascun servizio ammesso a contributo deve avvenire al massimo entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria e, entro tali termini, deve essere dimostrato mediante l’invio della documentazione prevista nel successivo punto 9, pena la revoca del contributo assegnato” consentendo l’avvio, su richiesta motivata, entro il 15 ottobre 2020 e l’eventuale conclusione, su richiesta motivata, entro il 30 aprile 2021 in aggiunta al servizio da effettuare nel 2021, della quota parte del servizio non reso nell’ anno 2020, fermo restando l’effettuazione nello stesso anno almeno dei minimi richiesti così come ridefiniti alla lettera che precede;

d) incidendo mediante la concessione della possibilità di mantenere il contributo anche per lo svolgimento di servizi analoghi e quindi ammettendo la modifica della tipologia di merce trasporta o la modifica dell’origine o della destinazione a parità di percorrenza nel territorio regionale salvo il mantenimento obbligatorio dello scalo regionale da cui partono o arrivano i servizi, nonché, ove previsti, dei collegamenti ferroviari retroportuali, di cortoraggio o di quelli che si svolgono lungo itinerari alternativi ai “colli di bottiglia”, che sono stati oggetto di valutazione;

e) incidendo mediante la previsione della possibilità in materia di “decadenza e revoca del contributo” di cui al punto 12.1., che “Eventuali ulteriori risorse resesi disponibili sul pertinente capitolo di bilancio a seguito di comunicazione, da parte dei soggetti beneficiari del contributo, di rinuncia di parte del contributo concesso, pur effettuando il minimo richiesto, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria dei servizi ammessi a contributo, compatibilmente con i principi e postulati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

f) incidendo mediante la previsione della possibilità in materia di “modalità di erogazione del contributo” di cui al punto 11, che “Eventuali ulteriori risorse resesi disponibili sul pertinente capitolo di bilancio a seguito di minor erogato conseguentemente alla rideterminazione della liquidazione, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria dei servizi ammessi a contributo, compatibilmente con i principi e postulati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 83/2020 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 199 del 17 febbraio 2014 recante “Linee organizzative in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali e dei regolamenti proposti dalla Giunta regionale;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Richiamate inoltre:

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore Regionale alla Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio;

 A voti unanimi e palesi

delibera

1. di apportare, per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente ripotate ed al fine di contrastare il forte calo che ha investito il settore intermodale prodotto dalla crisi economica in essere evitando l’erosione ed il collasso dell’intera filiera intermodale, i seguenti correttivi alle previsioni contenute nel bando approvato con propria deliberazione n. 1944/2019pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico n. 409 del 10 dicembre 2019,mediante:

a) la modifica del periodo di riferimento di cui al punto 4 del bando, definito per l’aggiuntività del servizio ed indicato fra il 01 luglio 2018 e il 30 giugno 2019, stabilendo quindi che il periodo di riferimento da considerarsi sia quello compreso fra il 1 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 riparametrato alle 12 mensilità, fermo retando il rispetto dei minimi come ridefiniti al punto che segue;

b) la modifica del minimo richiesto per il servizio ferroviario aggiuntivo di cui al punto 4 del bando approvato con propria deliberazione n. 1944/19 che stabilisce che “I servizi ferroviari aggiuntivi dovranno essere costituiti da almeno 30 treni all’anno oppure dovranno trasportare almeno 20.000 tonnellate di merce all’anno”, stabilendo che per il primo anno di contribuzione, il servizio ferroviario aggiuntivo minimo richiesto sarà costituito da almeno 10 treni all’anno oppure almeno 6.600 tonnellate di merce all’anno trasportate, riservandosi una ulteriore ridefinizione anche per gli anni di contribuzione successivi in base all’effettivo andamento della crisi economica generata dal COVID-19;

c) la modifica del punto 4.2. del bando, che prevede che “l’effettivo avvio di ciascun servizio ammesso a contributo deve avvenire al massimo entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria e, entro tali termini, deve essere dimostrato mediante l’invio della documentazione prevista nel successivo punto 9, pena la revoca del contributo assegnato” consentendo l’avvio, su richiesta motivata, entro il 15 ottobre 2020 e l’eventuale conclusione, su richiesta motivata, entro il 30 aprile 2021 in aggiunta al servizio da effettuare nel 2021, della quota parte del servizio non reso nell’ anno 2020, fermo restando l’effettuazione nello stesso anno almeno dei minimi richiesti così come ridefiniti alla lettera che precede;

d) la concessione della possibilità di mantenere il contributo anche per lo svolgimento di servizi analoghi e quindi ammettendo la modifica della tipologia di merce trasporta o la modifica dell’origine o della destinazione a parità di percorrenza nel territorio regionale salvo il mantenimento obbligatorio dello scalo regionale da cui partono o arrivano i servizi, nonché, ove previsti, dei collegamenti ferroviari retroportuali, di cortoraggio o di quelli che si svolgono lungo itinerari alternativi ai “colli di bottiglia”, che sono stati oggetto di valutazione;

e) prevedendo la possibilità in materia di “decadenza e revoca del contributo” di cui al punto 12.1. del bando, che “Eventuali ulteriori risorse resesi disponibili sul pertinente capitolo di bilancio a seguito di comunicazione, da parte dei soggetti beneficiari del contributo, di rinuncia di parte del contributo concesso, pur effettuando il minimo richiesto, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria dei servizi ammessi a contributo, compatibilmente con i principi e postulati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

f) prevedendo altresì la possibilità in materia di “modalità di erogazione del contributo” di cui del bando al punto 11, che “Eventuali ulteriori risorse resesi disponibili sul pertinente capitolo di bilancio a seguito di minor erogato conseguentemente alla rideterminazione della liquidazione, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria dei servizi ammessi a contributo, compatibilmente con i principi e postulati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, nonché sul sito della Regione Emilia-Romagna nella sezione del bando all’uopo dedicata.

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