n.62 del 13.03.2013 periodico (Parte Seconda)
Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto denominato "Impianto di trattamento e recupero rifiuti urbani da raccolta differenziata e rifiuti speciali non pericolosi sito in Via del Frullo, in comune di Granarolo dell'Emilia (BO)" - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a. la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto relativo “all’impianto di trattamento e recupero di rifiuti urbani da raccolta differenziata e rifiuti speciali non pericolosi sito in via del Frullo, nel Comune di Granarolo dell'Emilia (BO)” presentato dalla Ditta Akron SpA., poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 21 gennaio 2013, è realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, di seguito sinteticamente riportate:
1. si prescrive un obiettivo minimo di recupero modulato sul breve-medio termine pari al 60% in peso su base annua, entro due anni dall'avvio dell'attività e pari al 70% in peso su base annua entro quattro anni dall'avvio dell'attività;
2. il gestore dell'impianto dovrà, fornire alla Provincia di Bologna, Arpa Distretto urbano e Comune di Granarolo Emilia, report trimestrali che consentano anche alle PP.AA. di tenere costantemente monitorata la natura merceologica dei flussi in ingresso con riferimento specifico alle raccolte monomateriali urbane provenienti dai Comuni e le raccolte mono e multimateriali di origine industriale (rifiuti speciali non pericolosi) e le rese effettive di recupero;
3. sulla base dei report trimestrali, la Provincia di Bologna verificherà con anticipo rispetto alle scadenze previste, il percorso di raggiungimento degli obiettivi di recupero; sulla base di tale verifica, la Provincia di Bologna potrà valutare una eventuale proposta di modifica dell’autorizzazione ex art. 208 del Dlgs 152/06, avanzata dalla ditta Akron, e rimodulare le percentuali di recupero, senza che ciò comporti l’effettuazione di un’apposita procedura di verifica (screening);
4. in merito alle condizioni antincendio:
- dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi;
- per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal DPR n. 246/93, DLgs n. 81/2008, DM 10/03/98;
- l’impianto idrico antincendio dovrà essere integralmente conforme alla norma UNI 10779 per aree di livello di pericolosità due; a tal riguardo si ritiene di dover evidenziare che i due idranti UNI 70, prossimi alla tettoia dovranno essere opportunamente distanziati dalla stessa;
- gli impianti elettrici e di messa a terra dovranno essere realizzati conformemente al DM 22/1/2008 n. 37;
- A lavori ultimati, in conformità all’art. 4 del DPR 151/11 e del DM 4/5/1998, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del titolare dell’attività, al fine del Controllo di Prevenzione incendi, allegando la documentazione indicata nell’allegato II al predetto DM;
5. in merito alle condizionni di igiene e salute:
- la ditta titolare dell’attività al momento della realizzazione delle opere dovrà produrre notifica di insediamento si sensi dell’art. 67 del Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. alla competente UOC PSLAL Pianura”;
6. in merito al permesso a costruire:
- Non si devono mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti al luogo dei lavori, salvo l'ottenimento di speciale autorizzazione del Sindaco, e devono essere osservate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o a cose. Le aree occupate devono essere restituite ripristinate allo stato originale;
- Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo il lato prospiciente le vie e gli spazi pubblici;
- Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse impianti di servizi pubblici, deve usare ogni cautela per non danneggiarli e darne subito avviso al Comune, o nel caso, alle società che garantiscono il servizio;
- Dovrà essere evitato qualsiasi inquinamento atmosferico e delle acque, a norma delle vigenti leggi e regolamenti comunali;
- Prima dell’esecuzione di opere di scavi dovrà essere effettuata indagine archeologica preventiva dandone comunicazione alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici;
- Il materiale da scavo dovrà essere trattato ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- L’intervento edilizio di progetto dovrà essere conforme alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche” e s.m.i;
- I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del permesso a costruire ed ultimati entro e non oltre 36 mesi dalla stessa data;
- Prima dell’inizio dei lavori il Committente o, se nominato, il Responsabile dei Lavori, relativamente alle Ditte Esecutrici dei Lavori, dovrà trasmettere allo Sportello Unico per l’Edilizia gli elementi necessari ai fini della verifica del Documento unico di regolarità contributiva;
- Prima dell’inizio dei lavori delle parti strutturali il costruttore dovrà adempiere a quanto indicato dalla Legge Regionale 30.10.2008 n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e s.m.i.;
- L’impianto di illuminazione esterna dovrà essere eseguito nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 19 del 29/3/2003 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico” e della D.G.R. n. 2263 del 29/12/2005 e s.m.i.. Prima dell’inizio dei lavori dovrà esserne data preventiva comunicazione al comune. La comunicazione dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione prevista dalla D.G.R. n. 2263 del 29/12/2005 e s.m.i..
- L’intervento dovrà assicurare i requisiti minimi previsti, mediante l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, dalla Delibera di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 156 del 4 agosto 2008 “Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” e s.m.i.;
- L’inizio dei lavori relativo allo smaltimento dell’eventuale eternit presente nei fabbricati da demolire è subordinato alla presentazione e relativa approvazione del piano di smaltimento nonché al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- La segnaletica di cui alla Tav 11.56.00 PR 01.02.00 acquisita in data 23/11/2012 al P.G. n. 16553 dovrà essere concordata in fase esecutiva con il Corpo di polizia Municipale;
- L’inizio dei lavori di cui al Permesso di Costruire è subordinato alla sottoscrizione della convenzione urbanistica, ai sensi dell’art. 29 lett. b), Tomo I, del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Granarolo dell’Emilia, regolante l’attuazione dell’intervento edilizio diretto, la monetizzazione degli standard di dotazioni e alla partecipazione pro quota da parte dell’Akron Spa alle spese per la realizzazione della vasca di sistema di compenso idraulico di cui alla convenzione stipulata in data 22/6/2012 tra il Comune di Granarolo dell’Emilia, il Consorzio di Bonifica Renana e Hera Spa;
- Prima di eseguire la tinteggiatura delle pareti esterne e tutte le relative finiture, occorrerà chiedere sopralluogo al RESPONSABILE DI AREA al fine di concordare il colore e tonalità;
- Il responsabile ovvero titolare dell’attività da cui origina lo scarico delle acque reflue dovrà ottenere l’autorizzazione, qualora prevista dalle normative vigenti, prima dell’attivazione degli stessi;
7. la società Akron Spa dovrà partecipare pro quota alle spese per la realizzazione della vasca di sistema di compenso idraulico di cui alla convenzione stipulata in data 22/6/2012 tra il Comune di Granarolo dell’Emilia, il Consorzio di Bonifica Renana e Hera Spa;
8. prima dell’esecuzione di opere di scavi dovrà essere effettuata indagine archeologica preventiva dandone comunicazione dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici;
9. sia garantita l’effettiva captazione delle acque di prima pioggia e di dilavamento delle superfici carrabili per la loro corretta gestione;
10. le vasche interrate a servizio della raccolta dei rifiuti derivanti da percolati e dalle acque di lavaggio della superficie, realizzate nell’area deposito (1246,52 mq) e in adiacenza all’area tettoia (73,38 mq) dovranno essere a tenuta e impermeabilizzate al fine di evitare una contaminazione delle matrici ambientali (suolo/sottosuolo, acque sotterranee);
11. dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di polveri;
12. le operazioni di carico e scarico del carburante dovranno essere gestite al fine di evitare percolamenti dello stesso ed il bacino di contenimento dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e pulizia ed i rifiuti prodotti gestiti secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06;
13. il materiale escavato per la realizzazione dell’impianto dovrà essere gestito ai sensi di quanto previsto dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 ssmmii ovvero, ove applicabile, dal D.M. 161/12;
14. qualora nelle fasi di realizzazione delle opere in progetto emergano evidenze di potenziale contaminazione dei suoli, sottosuoli o acque sotterranee, dovranno essere attivate le procedure ai sensi di quanto previsto dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06 ssmmii;
Rifiuti.
15. i rifiuti dovranno essere stoccati all’interno delle aree individuate nella planimetria allegata al progetto di VIA;
16. le procedure di transito e carico/scarico dei rifiuti e delle materie prime secondarie dovranno essere tali da impedire ricadute degli stessi nelle aree carrabili. Ove si dovessero verificare eventi accidentali gli stessi dovranno essere immediatamente gestiti attraverso idonei presidi (contenimento, lavaggio, raccolta, ecc.) e i rifiuti prodotti gestiti in base al D.Lgs. 152/06 ssmmi evitando immissioni nell’impianto di prima pioggia;
17. tali aree dovranno essere identificate da cartellonistica riportante il codice CER del rifiuto e l’attività di recupero prevista;
18. in nessun caso potranno essere previsti trattamenti e stoccaggi di rifiuto su aree scoperte esposte agli agenti atmosferici così come previsto dal progetto presentato;
19. i cassoni scarrabili dovranno essere mantenuti chiusi e periodicamente dovrà esserne verificata la tenuta;
Aria
20. le bocche dei camini dovranno risultare più alte di almeno 1 m rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro volume tecnico o struttura distante meno di dieci metri e trovarsi a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta di locali abitati situati a distanza compresa fra i 10 ed i 50 m;
21. in base al p.to 4.12.3 dei CRIAER, la concentrazione massima ammessa di materiale particellare per l’emissione E1 è di 20 mg/Nm3;
22. i limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l’obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione;
23. per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del DLgs 152/06;
24. i sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi -Testo Unico sulla sicurezza del lavoro);
25. l’impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare deve rispettare i parametri costruttivi e di funzionamento dei sistemi tecnologici di cui al p.to 3.2.1 “Filtri a maniche o tasche” dei CRIAER;
26. l’impianto di abbattimento dell’emissione E1, dovrà essere dotata di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento dei filtri a tessuto; unitamente alle analisi di messa a regime dovrà essere comunicato l’intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l’efficienza di abbattimento superiore al 90%;
27. il filtro a maniche dovrà essere sottoposto con periodicità almeno annuale a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza;
28. i livelli di rumorosità generati dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti fissati dalla vigente normativa in materia, con particolare riguardo al rispetto dei limiti nei confronti dei ricettori posti nei pressi dell’impianto;
29. la messa in esercizio del punto di emissione E1 deve essere comunicata alle Autorità competenti con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E1;
30. i punti di emissione dovranno avere l'identificazione, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto;
31. qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dell’impianto di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento;
32. come previsto dall’art. 271 comma 14 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. La suddetta comunicazione dovrà contenere anche una descrizione delle azioni intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare il normale e corretto funzionamento dell’impianto;
Acque
33. lo scarico delle acque reflue industriali prime piogge prodotto dovrà essere autorizzato così come previsto dal D.Lgs. 152/06 e ssmmii nel rispetto dei limiti della Tab.3 valori limite per l’immissione in pubblica fognatura così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
34. l’impianto di trattamento di prima pioggia dovrà rispettare i criteri dimensionali previsti dalla DGR 286/05 e DGR 1860/06 così come dai documenti di progetto;
35. i pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere accessibili, riconoscibili dagli Organi Competenti e conformi a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
36. dovrà essere garantito il corretto funzionamento dell’impianto di trattamento e previsti adeguati controlli e adeguate operazioni di manutenzione e pulizia dello stesso e degli impianti afferenti (pozzetti, tubazioni ecc.);
37. le operazioni di manutenzione e pulizia così come indicate nel p.to 5, dovranno essere eseguite con periodicità almeno semestrale e i rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti in impianto autorizzato ai sensi D. Lgs. n. 152/06; la documentazione attestante tale smaltimento dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
38. lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà avvenire nelle 48-72 ore successive all’evento meteorico;
39. dovrà essere posizionato un sistema automatico di allarme (visivo/sonoro) al fine di segnalare mal funzionamenti dell’impianto (pompa, ecc) e l’alimentazione elettrica dovrà essere collegata all’alimentazione generale dello stabilimento al fine di evitare interruzioni di corrente che possano interrompere il processo depurativo;
40. come indicato nella documentazione allegata, al fine della tutela dei corpi recettori, dovranno essere posizionate le saracinesche per la chiusura degli scarichi in caso di eventi accidentali;
41. a fine lavori dovrà essere fornita una planimetria aggiornata della rete fognaria comprensiva di tutte le reti fognarie (acque reflue domestiche, acque reflue industriali, acque reflue meteoriche di dilavamento) unitamente all’impianto prima pioggia, pozzetti, cordoli, caditoie, ecc;
42. in merito alla laminazione delle acque meteoriche si prende atto del parere del Consorzio della Bonifica Renana e della documentazione fornita e si demanda per quanto di competenza;
Rumore
43. l’attività dovrà rispettare i limiti di rumore previsti dal DPCM 14/11/1997;
Campi Elettromagnetici in Bassa Frequenza
44. il “locale Enel” ed il “locale tecnico impianti meccanici” della cabina di trasformazione bt/MT di progetto siano entrambi privi di trasformazione,
45. la realizzazione dell’impianto avvenga conformemente a quanto indicato e dichiarato nella documentazione presentata ad integrazione dallo studio tecnico Tassinari (specifiche tecniche, tipologie, ubicazione e potenza degli appartati tecnologici installati, ecc..),
46. gli elettrodotti di progetto aerei e/o interrati, se previsti in media tensione, dovranno essere realizzati con la posa di cavi cordati ad elica,
47. all’interno della DPA determinata, non sia consentita la permanenza prolungata di persone per tempi superiori alle quattro ore giornaliere;
si ricorda infine che:
48. nel caso in cui il produttore si avvalga della possibilità di immettere in rete parte dell’energia prodotta in media tensione, dovrà essere presentato il “Progetto Definitivo” redatto ai sensi della L.R. 10/93 s.m.i. dell’allacciamento tra il punto di consegna ed il punto di connessione, vidimato per benestare dall’ente gestore (Enel, Hera, ecc..),
49. qualora all’interno della cabina di trasformazione bt/Mt di progetto fossero collocati degli ulteriori trasformatori, bisognerà rideterminare la DPA complessiva valutata congruamente sulla base delle potenze degli apparati di trasformazione installati;
b. di dare atto che i pareri sulla procedura di VIA ai sensi dell’art. 18 della L.R. 9/99 e succ. modifiche e integrazioni da parte della Provincia di Bologna, del Comune di Granarolo dell’Emilia, del Comune di Bologna e del Comune di Castenaso sono contenuti all’interno del Rapporto sull’impatto ambientale del progetto che costituisce l’Allegato 1 alla presente deliberazione;
c. di dare atto che il Comune di Granarolo ha rilasciato con atto numero 584/1/U/2013 del 15/01/2013 il Permesso a Costruire che costituisce l’Allegato 2 alla presente deliberazione;
d. di dare atto che il Consorzio della Bonifica Renana ha rilasciato il proprio parere idraulico favorevole acquisito al prot. PG/2012/151397 del 20/6/2012, in merito allo scarico indiretto di acque meteoriche e reflue nello scolo Zenetta di Quarto mediante le pubbliche fognature esistenti, che costituisce l’Allegato 3 alla presente deliberazione; tale parere è ricompreso nel Rapporto Ambientale di cui al punto 3.7; il Consorzio della Bonifica Renana non ha partecipato alla riunione conclusiva della conferenza di servizi e quindi trova applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
e. di dare atto che il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna ha rilasciato il proprio parere favorevole condizionato, acquisito al prot. PG/2012/295063 del 14/12/2012 che costituisce l’Allegato 4 alla presente deliberazione; tale parere è ricompreso nel Rapporto Ambientale di cui al punto 3.7; il Comando Provinciale Vigili del Fuoco non ha partecipato alla riunione conclusiva della conferenza di servizi e quindi trova applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
f. di dare atto che AUSL ha trasmesso il proprio parere favorevole condizionato inviato con nota prot. 71367/15-04 del 13/6/2012, che costituisce l’Allegato 5 alla presente deliberazione; tale parere è ricompreso nel Rapporto Ambientale di cui al punto 3.7; AUSL non ha partecipato alla riunione conclusiva della conferenza di servizi e quindi trova applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
g. di dare atto che ARPA ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni inviato con nota prot. PGBO/2013/595 del 16/01/2013, che costituisce l’Allegato 6 alla presente deliberazione; tale parere è ricompreso nel Rapporto Ambientale di cui al punto 3.7; ARPA non ha partecipato alla riunione conclusiva della conferenza di servizi e quindi trova applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
h. di dare atto che il Comune di Castenaso ha trasmesso il proprio parere contrario alla realizzazione del progetto, inviato con nota n. 21033 del 21/12/2012 acquisita al prot. n. 2746 del 7/1/2013, che costituisce l’Allegato 7 alla presente deliberazione; tale parere è ricompreso nel Rapporto Ambientale di cui al punto 3.7; il Comando Comune di Castenaso non ha partecipato alla riunione conclusiva della conferenza di servizi e quindi trova applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
i. di dare atto che il Comune di Bologna ha trasmesso il proprio parere favorevole condizionato, inviato con nota PG/7457 dell’11/1/2013 acquisita al prot. n. PG/2013/13927 del 18/1/2013, che costituisce l’Allegato 8 alla presente deliberazione; tale parere è ricompreso nel Rapporto Ambientale di cui al punto 3.7; il Comune di Bologna non ha partecipato alla riunione conclusiva della conferenza di servizi e quindi trova applicazione quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
j. di dare atto che la Provincia di Bologna ha trasmesso la delibera di Giunta provinciale n. 49 del 5/2/2013 relativa all’Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 20 del DLgs 152/06 e s.m. che costituisce l’Allegato 9 alla presente deliberazione;
k. di dare atto che al fine dell’efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni/permessi accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri e quant'altro, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge;
l. di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Akron SpA;
m. di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Bologna, al Comune di Granarolo dell’Emilia, al Comune di Bologna, al Comune di Castenaso, ad ARPA - Sezione provinciale di Bologna, ad AUSL Dipartimento del Servizio di Prevenzione Imola, al Comando provinciale Vigili del Fuoco Bologna, al Consorzio della Bonifica Renana;
n. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
o. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.