n.392 del 29.12.2022 (Parte Seconda)

Assegnazioni a destinazione vincolata in materia di Sanità. Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato in particolare l’articolo 51, il quale stabilisce:

- al comma 2, che “Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.”;

- al comma 3, che “L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.”;

Viste:

- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di Stabilità regionale 2022)”;

- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- la L.R. n. 10 del 28 luglio 2022 “Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna” per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 2276 del 27 dicembre 2021 “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

Richiamata la propria deliberazione n. 104 del 1 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione delle variazioni al Bilancio di Previsione”, ed in particolare il punto B) lettera a) dell’allegato parte integrante al medesimo provvedimento, che attribuisce alla Giunta la competenza per le variazioni al documento tecnico di accompagnamento, al bilancio di previsione e al bilancio gestionale per l'iscrizione delle entrate derivati da assegnazioni vincolate nonché delle relative spese;

Preso atto delle assegnazioni a destinazione vincolata di seguito elencate:

Assegnazione dello Stato per favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia

Visti:

- la Legge 4 luglio 2005, n. 123, “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”;

- i decreti del Ministero della Salute che autorizzano l’impegno e il pagamento a favore della Regione Emilia-Romagna dei seguenti importi:

  • euro 15.485,24 sul capitolo 5400 ed euro 15.485,33 sul capitolo 5398 per la somministrazione di pasti senza glutine nelle mense e strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche,
  • euro 35.849,58 sul capitolo 5401 ed ancora euro 35.849,58 sul capitolo 5399 per l’istituzione di moduli informativi sulla celiachia nell’ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e ad albergatori,

per un totale di euro 102.669,73;

- le bollette d’incasso numero 19811 del 23 novembre 2022, 20052 e 20053 del 25 novembre 2022 e 20381 del 30 novembre 2022 per un importo complessivo di euro 102.669,73, versante la Direzione Generale di igiene del Ministero della Salute;

Assegnazione dello Stato per le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.) volte ad implementare la gestione dell'emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19

Visti:

- l’art. 4-bis del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che ha stabilito l’istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria;

- l’art. 1, commi 295 e 296, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 che in materia di Unità Speciali di Continuità Assistenziali (U.S.C.A.) stabiliscono rispettivamente la proroga al 30 giugno 2022 delle disposizioni di cui al sopracitato d.l. 18/2020 e che “All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 295, valutato in 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato”;

- l’Allegato 7 alla L. 234/2021 che nel ripartire 105 milioni di euro a livello nazionale sulla base della quota d’accesso 2021, assegna in favore della Regione Emilia-Romagna la quota di euro 7.924.075,00 per l’anno 2022;

Assegnazione dello Stato per la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico

Visti:

- l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 che estende fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni in materia di somministrazioni di vaccini in farmacia, disponendo inoltre che ai relativi oneri, quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00 si provveda a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 447 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che a tal fine è integrato di 4,8 milioni di euro per l’anno 2021;

- l’Intesa Rep. Atti n. 190/CSR del 14 settembre 2022, che approva lo schema di decreto del Ministro della salute concernente le modalità di riparto delle risorse di cui all’articolo 12 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, in materia di somministrazione di vaccini in farmacia;

- il decreto del Ministro della Salute del 15 settembre 2022, pubblicato in G.U. serie generale n. 252 del 27 ottobre 2022, ove sono stabilite le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse di cui trattasi;

- la nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della prevenzione sanitaria - Prot. 25.11.2022.1187863.E. che, ai sensi dell’articolo 3 - primo comma del sopra citato decreto ministeriale, comunica il riconoscimento in favore della Regione Emilia-Romagna di euro 51.804,00 quale saldo per l’anno 2022;

- la bolletta d’incasso numero 20382 del 30 novembre 2022, per un importo di euro 51.804,00, versante la Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute e causale “TESUN-81762938237613 DM 15 SETTEMBRE 2022 VACCINAZIONI IN FARMACIA CAP. 4384 TIT. 4 ART. 1”;

Assegnazione dello Stato per la costituzione di una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione e per l’acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l’attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico – operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021 – 2023

Visti:

- il “Piano strategico – operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021 – 2023” oggetto di Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 gennaio 2021 (Rep. Atti n.11/CSR) pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2021;

- l’art. 1, commi da 264 a 267, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che stabilisce quanto segue:

  • al comma 264 “Al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente;
  • al comma 265 “Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente;
  • al comma 266 “Per le finalità di cui ai commi 264 e 265, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definita la quota di spesa autorizzata per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base delle risultanze derivanti da una ricognizione effettuata con le medesime regioni e province autonome, anche in relazione alla dimensione dei rispettivi servizi sanitari regionali e provinciali;
  • al comma 267 “Per le finalità di cui ai commi 264 e 265, con i decreti di cui al comma 266, ove necessario, si provvede alla rimodulazione delle quote assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui all'Allegato B annesso alla medesima legge;

- l’Intesa sancita in data 30 novembre 2022 in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sullo schema di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, relativo alle risorse per la fase interpandemica PanFlu 2021-2023 che prevede per la Regione Emilia-Romagna un’assegnazione complessiva pari ad euro 63.470.468,00 di cui 62.903.682,00 in parte corrente per la costituzione di una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione ed euro 566.786,00 in c/capitale per l’acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l’attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica;

Assegnazione dello Stato delle risorse per borse aggiuntive in formazione di medicina generale finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e in particolare la Missione 6 Componente 2, Investimento 2.2: “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” - Subinvestimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di medicina generale”;

- il Decreto del Ministero della Salute del 22 settembre 2022, con cui sono state assegnate e ripartite alla Regione Emilia-Romagna le somme di cui alla Missione 6 Componente 2 del PNRR, Investimento 2.2: “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” - Sub-investimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di medicina generale” finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR per un importo di euro 767.944,86 per ciascuna annualità 2022, 2023 e 2024 per un totale di euro 2.303.834,58;

Trasferimento dalla contabilità speciale intestata al Commissario delegato delle risorse per l’assistenza e il soccorso sul territorio nazionale delle popolazioni provenienti dall’Ucraina in conseguenza all’emergenza bellica incorsa sul loro territorio a fronte degli oneri per l’accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale

Visti:

– il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni, dalla L. n. 51/2022, che all’art. 31 comma 1 lett. c) autorizza il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022, alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna Regione e Provincia Autonoma, un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unità;

– l’OCDPC n. 872 del 04/03/2022 e in particolare l’art. 2, che nomina i Commissari delegati;

– l’OCDPC n. 881 del 29/03/2022 e in particolare l’art. 5, commi 4, 5 e 6, in cui si stabilisce che il contributo forfetario viene definito in euro 1.520,00 per ciascuna unità, che tali rimborsi sono erogati a favore dei Commissari delegati di cui all’OCDPC n. 872/2022 a valere sulle contabilità speciali appositamente istituite per l’emergenza Ucraina, sulla base dei dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria e che i Commissari delegati accertano ed impegnano nel perimetro sanitario del bilancio regionale i rimborsi ricevuti in favore dei rispettivi Servizi sanitari ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 118/2011;

– la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – prot. n. 0036682 del 10/8/2022 con cui è stato disposto l’ordine di accreditamento dell’importo di euro 12.526.320,00 sulla contabilità speciale n. 6348 a titolo di contributo forfettario per l’accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale dei richiedenti e titolari della protezione temporanea, accolti sul territorio regionale alla data del 28 aprile 2022;

– l’art. 44, comma 1 lettera c), D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, che autorizza l’integrazione nel limite di euro 27.000.000 per l'anno 2022, del contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21/2022, per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da riconoscere alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di ulteriori 20.000 unità;

Dato atto che a seguito del procrastinarsi della guerra in atto in Ucraina e della relativa emergenza umanitaria che ha generato un incremento degli arrivi sul territorio nazionale dei richiedenti protezione temporanea, il Ministero della Salute - Direzione generale della programmazione sanitaria con nota 0023859-21/11/2022-DGPROGS-MDS-P del 21/11/2022, nostro prot. 1172371, ha convocato il Comitato tecnico previsto al comma 7, articolo 5, dell’OCDPC n. 881 per attivare gli adempimenti amministrativo-contabili necessari per permettere alla Protezione civile di effettuare l’ulteriore riparto relativo alle quote aggiuntive fino alle complessive 120.000 unità, al momento legislativamente previste e autorizzate dai sopra citati decreti-legge n. 21 del 21 marzo 2022 e n. 50 del 17 maggio 2022;

Preso atto che in base agli accordi intervenuti in tale sede sarà trasferita alla Regione Emilia-Romagna la somma di euro 8.741.495,80 definita sulla base della rilevazione dati al 10 giugno, che riconosce quota parte del contributo nella misura prevista dal DL 21/2022 (max 26.936 unità) pari al 57,38% per euro 5.274.400,00 e quota parte del contributo nella misura prevista dal DL 50/2022 (20.000 unità), pari al 42,62% per euro 3.467.095,80;

Assegnazione dello Stato delle risorse destinate all'erogazione di un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi

Visti:

- l’art. 1-quater, comma 3, del D.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 22 febbraio 2021, n. 15, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ad erogare un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti provati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi, in seguito all’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica;

- il successivo comma 4 che dispone autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2022, ripartiti come da Tabella C allegata al decreto stesso, che assegna alla Regione Emilia-Romagna euro 754.654,00;

- l’art. 25 del D.L. 25 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, che porta l’autorizzazione di spesa di cui al punto precedente a 25 milioni di euro per l’anno 2022 e prevede la sostituzione della tabella di riparto;

Dato atto che per effetto della sostituzione della tabella di riparto le risorse destinate alla Regione Emilia-Romagna passano a euro 1.886.685,00, con un incremento di euro 1.132.011,00;

Versamento da parte delle Aziende farmaceutiche a titolo di pay-back delle somme dovute per il ripiano delle eccedenze del tetto di spesa

Visti:

- l’art. 1, comma 796 lettera g), Legge 27 dicembre 296 n. 296 che consente alle aziende farmaceutiche di chiedere ad AIFA “…la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura dell’ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi, al lordo dell'IVA, indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo le modalità indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci…”;

- l’art. 11, comma 6, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, che al fine del contenimento della spesa sanitaria nazionale dispone che “…le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime ((e all'erario)) un importo dell'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico ((al lordo dell'imposta sul valore aggiunto)) dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale. ((Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del quarto periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)).”;

Considerato che sul relativo capitolo del Bilancio regionale E04646 “Versamento da parte delle Aziende farmaceutiche a titolo di pay-back delle somme dovute per il ripiano delle eccedenze del tetto di spesa (art. 1, comma 796, lett. g, L. 27 dicembre 2006, n. 296; art. 11, comma 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78)” si sono verificate, alla data odierna, maggiori entrate rispetto agli stanziamenti previsti, per euro 2.298.451,77;

Ritenuto opportuno procedere a una variazione per euro 2.400.000,00 al fine di ricomprendere eventuali ulteriori accertamenti da registrare entro la fine dell’esercizio;

Considerato altresì che saranno trasferite alle Aziende sanitarie esclusivamente le somme effettivamente riscosse e non oggetto di contenzioso e che pertanto non si ritiene necessario accantonare alcuno stanziamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, in quanto a fronte di eventuali riduzioni degli accertamenti si procederà alla contestuale riduzione degli impegni assunti;

Assegnazione dello Stato per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva

Visti:

- l’art. 2, comma 1, Legge 28 agosto 1997, n. 284 che al fine di favorire iniziative volte alla prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva, destina annualmente delle risorse in favore delle regioni affinché attuino convenzioni con centri specializzati, per la creazione di nuovi centri dove questi non esistano ed il potenziamento di quelli già esistenti;

- la bolletta d’incasso n. 20160 del 28 novembre 2022 di euro 50.083,63 con causale “TESUN-81744638235783 quota contributo anno 2021 CAP. 4400 TIT. 6 ART. 1”;

Assegnazione dello Stato per la formazione del personale sanitario e di altre figure professionali per la realizzazione di attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine sottoposte a pratiche di mutilazione degli organi genitali

Visti:

- la L. 9 gennaio 2006 n. 7, “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”;

- la bolletta d'incasso n. 19700 del 22 novembre 2022 di euro 16.346,00 con causale “TESUN-81703408231660 TRASFERIMENTO FONDI IN APPLICAZIONE LEGGE N.7 DEL 9 GENNAIO CAP. 4385 TIT. 107 ART. 3”;

Assegnazioni dello Stato destinate alla realizzazione di attività volte a favorire l'accesso da parte degli utenti alle tecniche di procreazione assistita

Visti:

- la legge 19 febbraio 2004, n. 40, “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”;

- l’art. 1, comma 450, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale stabilisce che “al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 451, alle coppie con infertilità e sterilità per consentire l’accesso alle prestazioni di cura e diagnosi dell’infertilità e della sterilità, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno, la dotazione del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui all’art. 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”;

- il successivo comma 451, il quale dispone che “con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di attuazione del comma 450 anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma”;

- la bolletta di incasso n. 20476 del 1 dicembre 2022 di euro 329.364,28, versante Ministero della Salute e causale “TESUN-81769758238295 Riparto Fondo Procreazione medicalmente assistita CAP. 2440 TIT. 26 ART. 1”;

Vista altresì la richiesta di variazione di bilancio dell’Assessore Politiche per la salute, Prot. n. 07/12/2022.1215174.I;

Ritenuto di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

- n. 111 del 31 gennaio 2022 avente ad oggetto “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamate altresì le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 771 del 24/5/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell’Ente. Secondo Adeguamento degli assetti organizzativi e linee di Indirizzo 2021”;

- n. 324 del 7/3/2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale”;

- n. 325 del 7/3/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21/3/2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- n. 1846 del 2/11/2022 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2022-2024”;

Vista, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 5514 del 24/3/2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale Politiche Finanziarie, conferimento di incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e proroga delle posizioni organizzative”;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale, rapporti con UE;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di prendere atto delle assegnazioni indicate in premessa;

2) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 – 2024 le variazioni ai titoli e alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2022 - 2024 le variazioni ai capitoli afferenti ai titoli e alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2022 - 2024 le variazioni ai capitoli afferenti ai titoli e alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di cui all’allegato 8 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., da trasmettere al Tesoriere (Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente atto);

6) di trasmettere al Tesoriere, dopo l’adozione del presente atto, il prospetto di cui all’allegato 8 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

7) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

8) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, la presente deliberazione ai sensi del comma 8, dell'art. 31, della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.

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