n.240 del 08.07.2020 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Vivaio Tagliavini di Gianluca Facini - Domanda 10/1/2019 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione agricola e igienico, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), Loc. Corcagnano. Concessione di derivazione. Proc PR19A0005. SINADOC 3392 (Determina DET-AMB-2020-2967 del 25/6/2020)

Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all’azienda Vivaio Tagliavini di Gianluca Facini, c.f. FCNGLC60H15G337W, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR19A0005, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

– prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 75,20;

– ubicazione del pozzo: Comune di Parma (PR), località Corcagnano, su terreno di proprietà del Signor Gianluca Facini, censito al fg. n. 31, mapp. n. 58; coordinate UTM RER x: 603.601, Y: 4.954.226;

– corpo idrico interessato: Codice: 0080ER-DQ1-CL, Nome: Conoide Parma-Baganza - libero (alimentazione appenninica);

– destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola e igienico;

– portata massima di esercizio pari a l/s 3,5;

– volume d’acqua richiesto pari a mc/annui 1870;

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2024;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario; (omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2020-2967 del 25/6/2020 (omissis)

Articolo 5 - Durata della Concessione/Rinnovo/Rinuncia

1. La concessione è valida fino al 31/12/2024.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. 
(omissis)

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