n.84 del 24.05.2012 (Parte Prima)
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE 2009, N. 13(ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2009
1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali) è abrogato.
2. Il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:
“6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti del CAL possono delegare un assessore della propria Giunta alla partecipazione alle sedute del CAL e delle commissioni.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:
“3. Nell’ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui all’articolo 3, comma 5, rispettando il rapporto tra Comuni montani e non montani. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l’assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, l’organo opera validamente composto dai restanti componenti in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi. In tal caso non è richiesto il rispetto delle proporzioni tra i componenti elettivi indicate dall’articolo 2, comma 3.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:
“4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell’articolo 3, a nuove elezioni di tutti i componenti elettivi.”.
5. Il comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è abrogato.
Art. 2
Disposizione transitoria
1. Le modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 introdotte dalla presente legge si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 maggio 2012 VASCO ERRANI