n. 52 del 28.03.2012 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento della funzione di Provider ECM di cui alla DGR 1333/11. Definizione del procedimento di verifica dei requisiti, delle attribuzioni e delle modalità organizzative e procedurali per l'espletamento delle relative attività istruttorie e del rilascio dei provvedimenti di accreditamento
IL DIRETTORE
Richiamata la deliberazione n. 1333 del 19 settembre 2011, con la quale la Giunta Regionale ha disposto, in particolare:
- di avviare, in applicazione degli Accordi Stato-Regioni in materia di ECM, il processo di accreditamento della funzione di provider ECM, limitatamente alle Aziende sanitarie pubbliche e agli altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie pubblici o privati della Regione Emilia-Romagna (a condizione che abbiano già ottenuto l’accreditamento istituzionale);
- di approvare i requisiti per l’accreditamento della funzione di provider della formazione continua per l’ECM, descritti nell’allegato parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo;
- di stabilire, in coerenza con l’ordinamento amministrativo regionale, che all’accreditamento dei provider ECM, provveda il Direttore generale Sanità e Politiche sociali, attraverso apposite determinazioni, previa istruttoria tecnica del possesso dei requisiti di cui all’allegato parte integrante del provvedimento stesso, a cura dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale;
- di rinviare ad uno specifico atto del Direttore generale Sanità e Politiche sociali, la definizione del procedimento di verifica dei requisiti, nonché le attribuzioni e le modalità organizzative e procedurali per l’espletamento delle relative attività istruttorie e del rilascio dei provvedimenti di accreditamento;
Considerato che:
- la L.R. 34/98, così come modificata dalla L.R. 4/08, disciplina, in particolare l’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997;
- la durata dell’accreditamento istituzionale disposta dal comma 1 dell’art. 10 della L.R. n.34/1998, così come modificata dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 24 della L.R. 4/08, è di quattro anni (mesi 48);
- gli Accordi Stato-Regioni in materia di ECM prevedono che l’accreditamento della funzione di provider ECM, possa essere concesso a condizione che i soggetti erogatori abbiano già ottenuto l’accreditamento istituzionale della funzione di governo della formazione continua;
Ritenuto, pertanto, opportuno:
- mutuare da quanto disposto dalla L.R. 34/98, così come modificata dalla L.R. 4/08, e dai provvedimenti regionali attuativi della legge medesima, le modalità organizzative e procedurali ed i termini per l’espletamento delle attività di istruttoria delle richieste di rilascio di accreditamento della funzione di provider ECM;
- di stabilire che, nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente provvedimento, a far data dalla pubblicazione del presente atto, le aziende sanitarie pubbliche e gli altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie pubblici o privati della Regione Emilia-Romagna che abbiano già ottenuto l’accreditamento istituzionale della funzione di governo aziendale della formazione continua, anche in via transitoria, presentino apposita domanda di accreditamento di cui all’allegato 1, parte integrante del presente atto, corredata dalla documentazione richiesta (allegati 2 e 3 parti integranti del presente atto);
- di stabilire altresì che, nelle more dell’applicazione delle procedure di cui al presente provvedimento, venga concesso l’accreditamento provvisorio per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di concessione dell’accreditamento provvisorio;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modificazione;
Su proposta del Responsabile del Servizio Relazioni con gli Enti del S.S.R., Sistemi Organizzativi e Risorse umane in ambito Sanitario e Sociale, Supporto Giuridico;
attestata la regolarità amministrativa;
determina:
per i motivi esposti in premessa
1.di stabilire che, a far data dalla pubblicazione del presente atto, le aziende sanitarie pubbliche e gli altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie pubblici o privati della Regione Emilia-Romagna che abbiano già ottenuto,anche in via transitoria,l’accreditamento istituzionale della funzione di governo aziendale della formazione continua, possano presentare apposita domanda di accreditamento di cui all’allegato n.1, parte integrante del presente atto, corredata dalla documentazione richiesta (allegati n.2 e n.3 parte integrante del presente atto);
2.di stabilire altresì che, nelle more dell’applicazione delle procedure di cui al presente provvedimento, possa essere concesso l’accreditamento provvisorio per un periodo di 24 mesi, secondo le procedure disciplinate al successivo punto n. 5;
3. di stabilire che le domande di accreditamento debbano essere indirizzate al Responsabile del Servizio Relazioni con gli Enti del SSR Sistemi Organizzativi e Risorse Umane in ambito Sanitario e Sociale, Supporto Giuridico della Direzione Generale alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, redatte sulla base degli allegati n.1-3, parte integrante del presente atto, e corredate della documentazione richiesta;
4. di stabilire che le suddette domande possano essere presentate anche congiuntamente alle domande di accreditamento istituzionale della funzione di governo aziendale della formazione continua, secondo gli allegati predisposti, parte integrante del relativo atto;
5. di definire, per le motivazioni esposte in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, le attribuzioni e le modalità organizzative e procedurali per l’espletamento delle attività di istruttoria delle richieste di rilascio di accreditamento, sia di tipo provvisorio che definitivo, avanzate da parte delle aziende sanitarie e degli altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie pubblici o privati della Regione Emilia-Romagna, come di seguito specificato:
- il procedimento di istruttoria delle richieste fa capo al Servizio Relazioni con gli Enti del S.S.R., Sistemi Organizzativi e Risorse Umane in ambito Sanitario e Sociale, Supporto Giuridico (di seguito indicato come Servizio), che:
a) procede all’apertura di un fascicolo relativo alla richiesta di accreditamento all’atto della sua presentazione da parte di ciascun soggetto; in tale fascicolo deve essere conservata tutta la documentazione relativa al procedimento;
b) effettua una valutazione di ammissibilità della richiesta, accertando la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive, e
- in caso di verifica positiva:
- entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio concede l’accreditamento provvisorio per un periodo massimo di 24 mesi e trasmette all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, una copia completa della domanda e della relativa documentazione allegata, per l’attivazione dell’istruttoria ai fini dell’accreditamento definitivo per un periodo di 48 mesi.
- l’Agenzia, nel periodo di validità dell’accreditamento provvisorio e comunque nel tempo utile al Servizio competente ad effettuare i propri adempimenti, previa richiesta ai soggetti interessati della documentazione inerente il possesso dei requisiti di cui alla DGR n.1333/2011, espletate le procedure di cui al comma 2 dell’art. 9 della L.R. 34/98 e s.m. e alla richiamata DGR n. 1333/2011, trasmette al Servizio sopra citato, una relazione motivata in ordine alla accreditabilità o meno della struttura;
- il Servizio stesso predispone, a seguito di esame conclusivo della documentazione completa contenuta nel fascicolo, proposta motivata di concessione/diniego dell’accreditamento da sottoporre alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali che provvederà formalmente con apposite determinazioni, prendendo atto del risultato della verifica effettuata;
- in caso di verifica negativa trasmette al Direttore Generale alla Sanità e Politiche Sociali, proposta motivata di diniego dell’accreditamento per la conseguente determinazione;
6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore generale
Mariella Martini