n.358 del 04.12.2013 periodico (Parte Seconda)

Hydrovi S.r.l. - Domanda 14/6/2007 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso idroelettrico, dal torrente Parma in comune di Parma (PR), Loc. Vigatto. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione. Proc. PR07A0139

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla società Hydrovi S.r.l. C.F./P. IVA 02668920347, con sede in Parma, Strada Chiesa di Roncopascolo n. 13, legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Parma, la concessione a derivare acqua pubblica dal Torrente Parma nel Comune di Parma, località Vigatto, per uso idroelettrico (produzione di energia elettrica) e la concessione alla occupazione delle aree demaniali occupate dall’impianto;

b) di approvare il progetto definitivo per la costruzione di una centrale idroelettrica sul Torrente Parma nel Comune di Parma, località Vigatto, come risulta agli atti dell’istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e ritenuto nel complesso ambientalmente compatibile, con prescrizioni, nel “Rapporto sull'impatto ambientale del progetto denominato impianto idroelettrico in loc. Vigatto, nel comune di Parma (PR) presentato da Saneco S.r.l. (ora Hydrovi S.r.l.)” per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul Torrente Parma, nel comune di Parma, località Vigatto, adottato in data 2/5/2013;

c) di fissare nella misura media uguale e non superiore a mc/s 3,750 (l/s 3.750,00) la portata di concessione, da derivarsi nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, per produrre, con un salto utile di m 13,40 la potenza di kW 493,00 corrispondente alla potenza nominale media annua concessa;

d) di stabilire che il prelievo massimo della risorsa idrica non potrà essere superiore a mc/s 13,000 (l/s 13.000,00);

e) di stabilire in ragione di mc/s 0,700 (l/s 700,00) il valore del deflusso minimo vitale (D.M.V.) da lasciar defluire in alveo;

f) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2015;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 4/6/2013 n. 6336

(omissis)

Art. 4 - Durata della concessione 

La concessione ai sensi del R.R. 4/2005 e della L.R. 7/2004 è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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