n.55 del 09.03.2017 (Parte Prima)

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara nella Provincia di Piacenza" (Proposta del relatore consigliere Gian Luigi Molinari e del relatore di minoranza consigliere Tommaso Foti su mandato della Commissione I).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso:

-che i Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara hanno inoltrato istanza congiunta alla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996, per richiedere l’avvio dell’iniziativa legislativa di fusione dei loro Comuni, dal momento che questi ultimi non raggiungono la soglia complessiva dei 50.000 abitanti richiesta dallo Statuto regionale per l’esercizio dell’iniziativa legislativa popolare;

-che tale istanza è pervenuta in data 28 luglio 2016 (prot.PG.2016.0555317) ed è corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale di Caminata n. 14 del 23/7/2016, dalla deliberazione del Consiglio comunale di Nibbiano n. 18 del 22/7/2016 e dalla deliberazione del Consiglio comunale di Pecorara n. 10 del 23/7/2016 tutte approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati rispettando così le modalità di approvazione previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 cui l’articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 fa rinvio;

-che la Giunta regionale, aderendo a tale istanza, ha approvato, con deliberazione n. 1536 del 26 settembre 2016, il progetto di legge recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara nella Provincia di Piacenza”, pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 124 del 28/9/2016;

-che la Giunta regionale ha acquisito il parere positivo del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2009;

-che la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali si è riunita dapprima il 10 ottobre 2016 per la nomina dei relatori, il 17 gennaio 2017 per l’illustrazione del progetto di legge ed infine il 21 febbraio 2017 per la disamina degli articoli del progetto di legge, esprimendo poi parere favorevole e conferendo mandato ai relatori per la presentazione in Aula della proposta di deliberazione dell’Assemblea legislativa sull’indizione del referendum delle popolazioni interessate;

Visti:

-l’articolo 133, comma 2, della Costituzione che stabilisce che “la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”;

-l’articolo 50 dello Statuto regionale;

-l’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che stabilisce che “le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate nelle forme previste dalla legge regionale”;

-la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) che disciplina il procedimento legislativo di fusione di Comuni e in particolare l’articolo 11 e l’articolo 12, comma 10, che prevede che le spese del referendum consultivo siano a carico della Regione;

-la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

-l’articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), che reca in rubrica “Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali”;

-il progetto di legge d’iniziativa della Giunta regionale recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara nella Provincia di Piacenza”, iscritto al protocollo generale dell’Assemblea legislativa con oggetto n. 3282 del 27/9/2016;

Considerato che:

-la Giunta regionale con la citata deliberazione n. 1536 del 26 settembre 2016 ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione;

-la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, nella seduta del 21 febbraio 2017, valutate le ragioni che giustificano la fusione proposta, ha esaminato in sede referente il progetto di legge, esprimendosi in senso favorevole alla sua approvazione e ha trasmesso con nota prot. n. 8880 del 21/2/2017 all’Assemblea legislativa, unitamente al testo licenziato, la proposta di deliberazione in ordine al referendum consultivo;

-la stessa Commissione propone pertanto all’Assemblea legislativa di proseguire nell’iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996;

Vista la legge regionale n. 24 del 1996 ed in particolare:

-l’articolo 11, comma 1 bis, che prevede che l’Assemblea legislativa esamini il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge, e, prima della votazione finale, deliberi se procedere o meno all’indizione del referendum;

-l’articolo 11, comma 2, lettera a), che dispone che, ai fini della consultazione prevista dall’articolo 133, comma 2, della Costituzione, per popolazione interessata si intenda “tutti gli elettori dei Comuni interessati”;

-l’articolo 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che “Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197”;

-l’articolo 12, comma 1, secondo il quale, qualora l’Assemblea legislativa deliberi l’indizione del referendum, essa definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l’ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare. 

Dato atto che:

-ai sensi dell’articolo 21, comma 4, dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l’individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24 del 1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 2 bis, della legge regionale n. 24 del 1996, gli aventi diritto al voto sono gli “elettori dei Comuni”, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali, ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

-nella relazione al progetto di legge, allegata quale parte integrante e sostanziale alla menzionata delibera di Giunta regionale n. 1536 del 26 settembre 2016, è riportata l’individuazione di una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Penica, Penica Val Tidone, Alta Val Tidone, Altavaltidone, Corte Val Tidone, Valtidone Alta, Monte Aldone, Montaldone, Rio Molato, Chiusa Val Tidone) così come proposta dai Consigli comunali attraverso le deliberazioni con le quali è stata proposta istanza alla Giunta regionale stessa.

Ritenuto:

-di accogliere la proposta della Commissione assembleare di proseguire nell’iter procedurale di cui alla legge regionale n. 24 del 1996 (parere prot. AL/2017/8880 del 21/2/2017);

-di procedere all’indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate.

Previa votazione, all’unanimità dei presenti,

delibera

a) di procedere all’indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge d’iniziativa della Giunta regionale oggetto n. 3282 “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara nella Provincia di Piacenza”, licenziato con modificazioni dalla Commissione “Bilancio, Affari generali ed istituzionali” nella seduta del 21 febbraio 2017, che si allega alla presente;

b) di definire nei seguenti termini i due quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:

“1) Volete voi che i Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara nella Provincia di Piacenza siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Penica;

b) Penica Val Tidone;

c) Alta Val Tidone;

d) Altavaltidone;

e) Corte Val Tidone;

f) Valtidone Alta;

g) Monte Aldone;

h) Montaldone;

i) Rio Molato;

l) Chiusa Val Tidone”;

c) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 133, comma 2, della Costituzione e dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996, partecipano al referendum consultivo gli elettori dei Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara nella Provincia di Piacenza, interessati alla fusione, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l’indizione del referendum;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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