n. 212 del 12.10.2012

Programmazione delle attività e delle spese inerenti l’accoglienza di persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture socio-sanitarie per il periodo 30 luglio – 31 dicembre 2012 ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione nonché della realizzazione degli interventi provvisionali urgenti, è stata istituita in loco, ovvero presso l’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del dipartimento della Protezione Civile;

- l’art. 1, comma 4, dell’OCDPC n. 3/2012, ai sensi del quale la DI.COMA.C, relativamente al territorio della Regione Emilia-Romagna, è stata autorizzata ad operare per il tramite delle strutture della Regione, costituenti parte integrante della DI.COMA.C stessa;

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, con il quale lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per il superamento dell’emergenza;

- in particolare l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, che ha istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6;

EVIDENZIATO che il capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 ha diramato le indicazioni operative ed attuative dell’OCDPC n. 1/2012 e dell’OCDPC n. 3/2012 in materia di procedure di spese, sia raggruppando le spese in oggetto per tipologie sia operando una classificazione tra spese sostenute entro la prima fase emergenziale, finanziabili dietro presentazione di apposita rendicontazione, e spese che si prevede di sostenere entro la seconda fase emergenziale, finanziabili dietro presentazione di apposita autorizzazione della DI.COMA.C per la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui al citato art. 7 dell’OCDPC n. 3/2012;

RICHIAMATA la nota prot. TEREM/0047007 del 4/7/2012 del Coordinatore del Dicomac in merito al rimborso delle spese di accoglienza in strutture sociosanitarie di anziani e disabili non autosufficienti e fragili;

RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;

VISTA la notaprot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 con cui, in anticipazione dell’ordinanza n. 15 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, l’Assessore alla sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative volte ad assicurare l’attività di assistenza alla popolazione senza soluzione di continuità;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15 del 1° agosto 2012, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna. Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012”, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati, si dispone che:

  • alla data del 2 agosto 2012 cessano le funzioni e le attività della DI.COMA.C e dei Direttori delle tre Regioni interessate, tra cui, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, quali soggetti responsabili per l’assistenza alla popolazione ai sensi della OCDPC n. 1/2012 e dell’OCDPC n. 3/2012, ai quali subentrano, a decorrere dal 3 agosto 2012, i Presidenti di tali Regioni in qualità di Commissari delegati;
  • il Commissario delegato per la Regione Emilia-Romagna, si avvale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;
  • il Coordinatore della Dicomac trasmette entro il 2 agosto 2012 ai Commissari delegati una relazione contenente le informazioni necessarie per consentire, senza soluzione di continuità, il proseguimento delle attività di assistenza alle popolazioni colpite, nonché le richieste di autorizzazioni pervenute entro il 2 agosto 2012 alla Direzione di Comando e Controllo e per le quali entro la medesima data non sia stato completato l’iter autorizzativo;
  • gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza alla popolazione da parte dei Commissari Delegati, gravano sul Fondo di cui all’art. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti, nell’ambito della quota del citato fondo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, a far data dal 30 luglio 2012;

VISTA la propria Ordinanza n. 17 del 2 agosto 2012: "Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DICOMAC “ nella quale si stabilisce, per quanto qui rileva, che:

  • l’Agenzia regionale di Protezione Civile, a supporto all’azione commissariale, assicura, a decorrere dal 3 agosto 2012, in stretto raccordo ed avvalendosi del supporto delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e le attività della Direzione di Comando e controllo istituita ai sensi dell’OCDPC n. 3/2012 ed, in particolare, di coordinamento, assistenza alla popolazione, rilievo del’agibilità e del danno, tecnica di valutazione, logistica, volontariato, sanità e sociale, autorizzazioni di spesa;
  • contestualmente alla cessazione dell’attività e delle funzioni della Dicomac cessi anche l’operatività dei Centri di Coordinamento provinciale le cui funzioni saranno svolte dalle Province con il supporto delle competenti strutture regionali e delle altre istituzioni locali;
  • l’Agenzia regionale di protezione civile è preposta all’attività di istruttoria delle richieste finanziarie provenienti dagli enti territoriali in ordine agli oneri sostenuti correlati agli eventi sismici e provvede ai conseguenti provvedimenti autorizzativi commissariali;

RILEVATA la necessità di programmare gli interventi ed i relativi oneri con riferimento al periodo 30 luglio – 31 dicembre 2012 per quanto concerne l’accoglienza presso strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili che nel periodo considerato ammontano ad   8.227.359;

VISTO l'art. 27, comma 1, della Legge 24 novembre 2000, n. 340 ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

RITENUTO necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340/2000, trattandosi di interventi socio-sanitari correlati alla assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici in parola;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

- la Deliberazione della Giunta regione della Regione Emilia-Romagna n. 840 del 11 giugno 2008 “Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali e l’assistenza al domicilio per le persone con gravissima disabilità nell’ambito del FRNA e della DGR 2068/04”;

- la Deliberazione della Giunta regione della Regione Emilia-Romagna n. 2110 del 21 dicembre 2009 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l’accreditamento transitorio”;

- la Deliberazione della Giunta regione della Regione Emilia-Romagna n. 219 del 11 gennaio 2010 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali sociosanitari per disabili valevole per l’accreditamento transitorio”;

- la Deliberazione della Giunta regione della Regione Emilia-Romagna n. 1336 del 13 settembre 2010 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi residenziali sociosanitari per disabili valevole per l’accreditamento transitorio”;

Rilevata l’opportunità di confermare sino al 15/10/2012 le indicazioni contenute nella nota prot. TEREM/0047007 del 4/7/2012 del Coordinatore del Dicomac in merito al rimborso delle spese di accoglienza in strutture sociosanitarie di anziani e disabili non autosufficienti e fragili;

Dato atto dell’avvenuto rientro o presso le strutture residenziali sociosanitarie dei territori colpiti dal sisma o presso il proprio domicilio della maggioranza degli anziani e dei disabili ospitati in strutture sociosanitarie al di fuori del proprio territorio e del fatto che tale processo continuerà anche nelle prossime settimane e che di conseguenza le previsioni di spesa sono basate sugli elementi di conoscenza attualmente a disposizione dei Comuni e che pertanto potranno essere aggiornate;

Vista la propria Ordinanza n.52 del 9 ottobre 2012 che in allegato 1 al punto14 indica la stima degli oneri per gli interventi di accoglienza in strutture sociosanitarie di anziani e disabili non autosufficienti e fragili per il periodo 30 luglio – 31 dicembre 2012;

Ritenuto opportuno:

  • assicurare un rientro progressivo nella condizioni di normalità anche per quanto riguarda i criteri di determinazione dei rimborsi;
  • disporre che dal 16 ottobre 2012 il rimborso delle spese di accoglienza in strutture sociosanitarie di anziani e disabili non autosufficienti e fragili potrà riguardare esclusivamente gli oneri relativi all’accoglienza riferita alle persone anziane e disabili provenienti dal domicilio, dando atto che il corrispettivo complessivo giornaliero non potrà superare i limiti massimi previsti dal sistema regionale di remunerazione per i servizi accreditati con riferimento alle specifiche tipologie di servizio per anziani, disabili e per le gravissime disabilità acquisite;

DISPONE

  1. di prevedere, relativamente al periodo 30 luglio – 31 dicembre 2012 per le attività di accoglienza presso strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili realizzate dai Comuni titolari degli interventi di cui alla tabella 1 allegata quale parte integrante della presente ordinanza, una spesa complessiva stimata pari ad   8.227.359, come dettagliato in allegato 1;
  2. di dare atto che gli oneri corrispondenti ai punti 4,6,9,10,11 di cui al citato allegato 1, sono stati rilevati per ambito territoriale e verranno, con successivo atto, disaggregati per singolo Comune;
  3. che tali oneri trovino copertura finanziaria a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2012, annualità 2012;
  4. di stabilire che le richieste di autorizzazione alla spesa per l’accoglienza presso strutture sociosanitarie di anziani e disabili non autosufficienti e fragili presentate dai Comuni dovranno avvenire:
    • sino al 15/10/2012 secondo le modalità contenute nella nota prot. TEREM/0047007 del 4/7/2012 del Coordinatore del Dicomac;
    • dal 16 ottobre 2012 prevedendo che il rimborso potrà riguardare esclusivamente gli oneri relativi all’accoglienza riferita alle persone anziani e disabili provenienti dal domicilio, dando atto che il corrispettivo complessivo giornaliero non potrà superare i limiti massimi previsti dal sistema regionale di remunerazione per i servizi accreditati con riferimento alle specifiche tipologie di servizio per anziani, disabili e per le gravissime disabilità acquisite e che le modalità attuative verranno definite con comunicazioni della Direzione Sanità e Politiche sociali; 
  5. di attribuire al Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile d’intesa con il Direttore Generale sanità e politiche sociali, l’adozione degli atti contenenti le indicazioni operative agli Enti territoriali titolari degli interventi in ordine alle modalità e termini di presentazione della documentazione inerente la rendicontazione delle spese autorizzate;
  6. di inviare la presente Ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994;
  7. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 12 ottobre 2012 

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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