n.271 del 01.09.2021 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Attività di recupero rifiuti non pericolosi (R5) con impianto mobile nell'ambito dell'intervento di dismissione dell'area ex porcilaia Chiodaroli", localizzato in comune di Castel San Giovanni (PC), proposto da Colombo Severo & C. S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Attività di recupero di rifiuti non pericolosi (R5) con impianto mobile nell'ambito dell’intervento di dismissione dell’area ex porcilaia Chiodaroli” localizzato in località Colombarone nel Comune di Castel San Giovanni (PC) proposto dalla Società Colombo Severo & C., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1) al fine di prevenire l’eventuale dispersione accidentale di fibre d’amianto in atmosfera e la potenziale generazione di rifiuti pericolosi per la presenza di M.C.A. nel materiale da macinare, contestualmente alla comunicazione relativa l’avvio della campagna di macinazione, dovranno essere fornite indicazioni in merito alle modalità di demolizione delle strutture e della verifica della presenza di amianto. Così come suggerito dalle linee guida SNPA n.89/16 “Criteri e indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti” è buona pratica attuare una “demolizione selettiva” delle strutture e aver verificato con scrupolo l’assenza di amianto e di prodotti a base di amianto (o altre sostanze pericolose) nelle parti oggetto dei lavori (come ad esempio: coperture, tubazioni e vasche, pareti, controsoffittature, pavimenti in linoleum o piastrelle di materiale vinilico, canne fumarie, ecc.). Le informazioni di cui sopra potranno essere rese anche mediante apposita attestazione di cui all’art.47 DPR. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, c.d.” atto notorio”);

2) sui rifiuti da avviare al recupero dovrà essere effettuata una attenta verifica merceologica visiva finalizzata ad escludere la presenza di frazioni merceologiche non compatibili con il successivo recupero, ovvero che i rifiuti in lavorazione siano “privi di amianto”; in casi di dubbi dovrà essere effettuata specifica analisi;

3) i prodotti di frantumazione MPS dovranno essere stoccati in cumuli, omogenei per frazione granulometrica (o per composizione merceologica), affinché si possa procedere alla caratterizzazione per la verifica dei seguenti requisiti:

conformità alle specifiche merceologiche e prestazionali con particolare riferimento alla Circolare Ministeriale del 15/7/2005, n.5205 – Allegato C;

conformità ai requisiti del test di cessione di cui all’allegato 3 al DM 5/02/98;

in relazione alla numerosità dei campioni, si può fare riferimento alla Circolare n. 5205, che fissa un campione ogni 3.000 m³;

4) in fase di presentazione della domanda di campagna di attività, dovrà essere richiesto, se ritenuto necessario, il regime di deroga dei limiti acustici ai sensi dell'articolo 6 - comma 1 - lettera h) - della L. n. 447 del 26/10/1995, nei termini indicati dall'art. 11 della L.R. n. 15 del 9/5/2001 e con le modalità tecniche e procedurali previste dalla Delibera G.R. n. 45 del 21/1/2001;

5) in fase di presentazione della domanda di campagna di attività, dovrà essere fornita una descrizione specifica delle modalità di regimazione, collocamento e trattamento delle acque reflue generate ed essere individuate le aree di deposito temporaneo dei rifiuti generati (ferro, legno, plastica…); inoltre, dovrà essere indicato il numero delle campagne di attività e la loro durata;

6) dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

b) che la verifica dell’ottemperanza delle presenti condizioni ambientali dovrà essere effettuata da:

a. ARPAE per le condizioni di cui ai punti: “1, 2, 3, 5 e 6”;

b. Comune di Castel San Giovanni per la condizione di cui al punto “4”;

c) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Società Colombo Severo & C. s.r.l., al Comune di Castel San Giovanni, alla Provincia di Piacenza,all'AUSL di Piacenza, all'ARPAE di Piacenza e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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