n.255 del 07.10.2015 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 per la realizzazione di una nuova stazione radio per telefonia mobile da collocare nel comune di Guastalla lungo la linea ferroviaria Parma - Suzzara

 IL RESPONSABILE

(omissis)

 determina: 

1. Di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali, l'intervento per la realizzazione di nuova stazione radio base per telefonia mobile da collocare nel comune di Guastalla (Re) in via Cavallo, n. 3/A presso la torre piezometrica esistente distinta catastalmente al Fg. n. 29, mapp. n. 44 e ricadente nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Parma - Suzzara ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso D.P.R.;

2. di dare atto che l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori è composta dal presente atto e dagli elaborati grafici pervenuti con prot. n. PG/2014/0283107 del 01/08/2014 e dei documenti di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione:

  • 055_118 guastalla centro - pdm nuovo impianto_revb;
  • 055_re118 guastalla centro - relazione ferrovie_revb;

3. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dai richiedenti, le medesime esprimono:

3.a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

3.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

3.c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

4. di stabilire inoltre quanto segue:

4.a) entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Comunicazione di Inizio Lavori C.I.L. o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;

4.b) qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata;

“E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli art.49 e 60 del DPR 753/80”;

4.c) qualora l’opera in questione sia soggetta a Comunicazione di Inizio Lavori C.I.L. o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla segnalazione medesima;

4.d) il richiedente dovrà dare comunicazione all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;

4.e) eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese dei proprietari o aventi causa della costruzione;

4.f) la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;

4.g) qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;

4.h) al gestore dell'infrastruttura della linea ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;

5. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

6. di dare atto che l’adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente atto secondo quanto previsto dall’art.23 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 verrà eseguito nelle forme previste dall’allegato A - parte seconda - della deliberazione della Giunta regionale n. 1621 dell' 11 novembre 2013;

7. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina