n. 105 del 18.08.2010 periodico (Parte Seconda)

Modalità di accesso ai contributi di cui all'art. 9, comma 1 della L.R. n. 34/2002 per l'anno 2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visto l’art. 9, comma 1 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995, n. 10”, a norma del quale la Regione assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:

  1. alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e dell’evoluzione storica dell’associazionismo;
  2. al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo interassociativo;
  3. alla formazione e all’aggiornamento degli aderenti;
  4. al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;
  5. alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con più di cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e immobile di valore storico; 

Considerato che ai sensi del comma 3 del richiamato articolo di legge la Giunta regionale stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l’accesso e per l’erogazione dei contributi in questione; 

Ritenuto di dover provvedere alla definizione delle modalità di accesso ai contributi di cui trattasi riportate nell’allegato A parte integrante del presente atto deliberativo; 

Dato atto che al finanziamento dei contributi in oggetto è destinata la somma complessiva di € 200.000,00, con imputazione della spesa sul capitolo 57705 “Contributi alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale (art.9, comma 1, L.R. 9 dicembre 2002, n.34), afferente all’U.P.B. 1.5.2.2. 20120 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010; 

dato atto del parere allegato alla presente deliberazione; 

su proposta dell’Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione. Volontariato, associazionismo e terzo settore, Teresa Marzocchi; 

a voti unanimi e palesi

delibera: 

1) di approvare l’Allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione, concernente la definizione delle modalità di accesso ai contributi di cui all’art. 9, comma 1 della L.R. n. 34/2002 per l’anno 2010;

2) di dare atto che: 

  1. con successiva propria deliberazione si provvederà all’individuazione delle iniziative ammesse a contributo, all’assegnazione e concessione dei contributi stessi a favore delle Associazioni beneficiarie e, ricorrendone le condizioni previste dalla L.R. n. 40/2001, all’assunzione del relativo impegno di spesa;
  2. alla liquidazione e alla emissione della richiesta dei titoli di pagamento a favore dei beneficiari individuati così come previsto al punto precedente, provvederà con propri atti formali in applicazione della normativa regionale vigente, il Dirigente competente per materia con le modalità indicate al paragrafo 9 “Erogazione dei contributi” dell’Allegato A;
  3. la presente deliberazione sarà pubblicata sul BURERT.

Allegato A

Modalità di accesso ai contributi di cui all’art. 9, comma 1 della L.R. n. 34/2002 per l’anno 2010

1. Premessa

Gli interventi regionali previsti all’art. 9, comma 1 della L.R. n. 34/2002 sono finalizzati alla realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale. 

2. Soggetti destinatari 

Destinatarie dei contributi in oggetto sono esclusivamente le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 3 della L.R. n. 34/2002 che, alla data della deliberazione regionale che approva il presente bando, risultano iscritte da almeno un anno nel registro regionale di cui al primo comma del citato art. 4 della L.R. n. 34/2002. 

3. Oggetto dei contributi

Nell’ambito dell’art. 9, comma 1 della L.R. n. 34/2002 sono finanziabili i progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti: 

a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e dell’evoluzione storica dell’associazionismo;

b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo interassociativo;

c) alla formazione e all’aggiornamento degli aderenti;

d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;

e) alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con più di cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e immobile di valore storico. 

Restano esclusi dal finanziamento sulla L.R. n. 34/2002 i progetti riguardanti le specifiche attività (sociali, sportive, culturali, ecc.) attraverso cui si realizzano i fini istitutivi delle varie associazioni, nonché le ricerche, gli studi relativi a dette attività specifiche attualmente svolte dalle associazioni. 

Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera a) sono finanziabili iniziative tese alla divulgazione delle attività svolte dalle associazioni, alla pubblicazione e alla divulgazione di ricerche anche con l’utilizzo di supporti multimediali e all’attuazione di mostre, convegni e celebrazioni. 

Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera b) sono finanziabili iniziative tese al rafforzamento dei raccordi fra livelli centrali e livelli periferici delle associazioni, ai raccordi interassociativi anche internazionali e alla presa di coscienza del significato e delle opportunità dell’operare associativo. 

Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera c) sono finanziabili iniziative formative e di aggiornamento dei dirigenti non riguardanti attività specifiche (sociali, sportive, culturali...) delle associazioni, nonché azioni formative e di aggiornamento degli addetti ad attività amministrativo-contabili e degli operatori della comunicazione associativa. 

Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera d), per “servizi” si intendono rispettivamente: 

1. servizi di supporto alla struttura organizzativa delle associazioni o alle attività attraverso cui si realizzano i fini istitutivi delle stesse.

Sono quindi finanziabili, in via esemplificativa e non esaustiva, l’istituzione in proprio o l’accesso a servizi di documentazione e banche dati e la fruizione di consulenze fiscali-giuridiche-contabili.

Resta invece escluso dal finanziamento tutto quanto riguarda direttamente la gestione dei servizi specifici - ad es. di assistenza o consulenza agli utenti, di gestione di impianti sportivi o di bar, ecc. - forniti dalle varie associazioni ai singoli associati o fruitori;

2. attrezzature di supporto alla struttura organizzativa dell’associazione.

Sono quindi finanziabili gli acquisti di attrezzature informatiche nei limiti indicati al successivo paragrafo 4.

Sono invece escluse dal finanziamento le spese relative agli arredi ed al ripristino o ristrutturazione dei locali.

Sono comunque escluse dal finanziamento le spese correnti.

Restano altresì esclusi dal finanziamento gli acquisti delle attrezzature specifiche - ad es. sportive, sanitarie, strumenti musicali, ecc. - occorrenti alle associazioni per attuare le proprie finalità. 

Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera e) sono finanziabili iniziative volte alla divulgazione della conoscenza delle attività svolte dalle associazioni storiche, alla pubblicazione e divulgazione di ricerche e all’attuazione di mostre, convegni e celebrazioni finalizzati alla valorizzare delle associazioni stesse. 

I progetti e le iniziative possono riguardare sia i livelli regionali che i livelli locali delle associazioni di rilevanza regionale. 

Sono ammissibili a contributo sia progetti ed iniziative già avviati (purché nell’anno in corso), che progetti e iniziative ancora da avviare, a condizione che questi vengano avviati entro il 31/12/2010. 

Qualora le associazioni presentassero più di un progetto, ai fini dell’ammissione a contributo, dovranno indicare l’ordine di priorità dei progetti. 

4. Quadro economico

I progetti presentati dovranno essere corredati da specifico quadro economico da cui risultino in modo dettagliato e distinto le diverse voci di spesa imputabili direttamente, anche in quota parte, alla realizzazione dei progetti stessi. 

Non sono ammesse a finanziamento:

  • spese imputabili ad altre leggi regionali;
  • spese sostenute per la gestione corrente e/o ordinaria delle attività istituzionali del soggetto richiedente o di eventuali partner;
  • spese che comportino aumento di patrimonio, ad eccezione di spese per l’acquisto di attrezzature informatiche nel limite del 10% del costo totale del progetto;
  • spese per il miglioramento del patrimonio già esistente;
  • spese per la progettazione. 

Sono ammesse spese per il personale del soggetto proponente relative alla quota parte di tempo destinato esclusivamente al progetto, fino alla concorrenza massima del 5% del costo totale del progetto. 

Non saranno ammessi a finanziamento progetti che non prevedano quote di autofinanziamento da parte dei soggetti proponenti. 

5. Criteri di priorità

La concessione dei finanziamenti sarà determinata in base a graduatorie stilate sulla base di valutazione collegiale secondo modalità determinate dal Responsabile del Servizio regionale competente in fase di assegnazione dei compiti istruttori. 

Le graduatorie approvate verranno pubblicate sul BURERT e sul sito internet della Regione all’indirizzo www.emiliaromagnasociale.it e verranno comunicate per iscritto alle associazioni che hanno presentato istanza. 

Saranno valutati come ammissibili esclusivamente i progetti di promozione sociale a provata rilevanza regionale, pertanto che rappresentino azioni quantitativamente e qualitativamente rilevanti e di valore aggiunto sia per le associazioni proponenti, sia per il contesto più generale dell’associazionismo emiliano romagnolo. 

La graduatoria dei progetti ammessi saranno comunque valutati considerando come prioritari: 

  1. progetti gestiti in rete da più associazioni iscritte nel registro regionale aventi titolo a partecipare al presente bando;
  2. i progetti che favoriscono la partecipazione della rete associativa di base ai Piani per la salute nelle forme previste dalla L.R. n. 2/2003 o ad altre programmazioni territoriali di settore. Per tali progetti dovranno essere dettagliatamente descritti azioni e livelli di partecipazione;
  3. i progetti concernenti attività volte al potenziamento del fenomeno associativo di base quale forma di forte contrasto alla povertà e all’esclusione sociale;
  4. i progetti riferiti ad un elevato numero di cittadini e con un elevato livello di coinvolgimento;
  5. i progetti che prevedono un adeguato piano di monitoraggio per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
  6. progetti che presentino una quota di autofinanziamento superiore al 50%. 

6. Modalità di presentazione delle domande 

La richiesta di ammissione a contributo deve essere indirizzata alla Regione Emilia Romagna - Servizio Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi sociali. Promozione sociale, Terzo settore, Servizio civile - v.le Aldo Moro n. 21, 40127 Bologna. 

La richiesta, redatta come da fac-simile allegato 1, in regola con le vigenti norme sull’imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione interessata. 

La domanda deve essere corredata da schede analitiche che illustrino obiettivi, contenuti e consistenza economica delle iniziative, come da allegati 2 e 3. 

Le associazioni che presentano più di un progetto dovranno indicare, come da Allegato 1, l’ordine di priorità dei progetti presentati. I progetti non di prima priorità saranno valutati in subordine e qualora il finanziamento dei progetti di prima priorità non assorba l’intera somma disponibile. 

7. Termini

I progetti dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel BURERT. 

Le domande inoltrate per posta sono considerate presentate in tempo utile qualora il timbro postale rechi una data non successiva alla predetta data. 

Il funzionario regionale referente per ogni chiarimento o informazione è il dr. Mario Ansaloni, tel. 051/5277532, fax 051/5277080, e-mail: mansaloni@regione.emilia-romagna.it.

8. Risorse finanziarie disponibili ed entità dei contributi

Per il presente bando è disponibile la somma complessiva di € 200.000,00. 

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, le stesse verranno assegnate sulla base della graduatoria stilata in ordine al presente bando, secondo le modalità indicate. 

Restano esclusi progetti che non prevedono quote di costo a carico dell’associazione richiedente e, per i progetti di cui alla lett. a) del paragrafo 5, delle altre associazioni interessate. 

L’entità dei finanziamenti é determinata, in misura percentuale, fino alla concorrenza massima del 50% delle spese ritenute ammissibili, con variazioni connesse ad arrotondamenti, né potrà eccedere in ogni caso la somma necessaria per completare il finanziamento dell’iniziativa tenuto conto delle risorse impegnate dall’associazione e di eventuali altri contributi pubblici o privati. 

Il contributo regionale non potrà comunque eccedere per ciascun progetto finanziato l’importo di € 20.000,00. 

Qualora l’importo complessivo dei finanziamenti assegnabili per il sostegno ai progetti ritenuti accoglibili superi l’ammontare massimo delle risorse destinate, i contributi erogabili a fronte di ogni progetto verranno rideterminati con riduzione percentuale omogenea in ragione del punteggio di graduatoria. 

Non saranno ammessi a contributo i soggetti richiedenti che non hanno presentato regolare rendicontazione a seguito di assegnazione di precedenti contributi regionali e i soggetti che non hanno ottemperato a procedure attivate dalla Regione per la verifica del permanere dei requisiti necessari all’iscrizione nel registro regionale di cui all’art. 4, comma 1 della L.R. n. 34/2002. 

La concessione dei finanziamenti avverrà secondo le graduatorie di cui al paragrafo 5. 

9. Erogazione dei contributi 

L’erogazione dei contributi avverrà secondo le seguenti modalità: 

  • 50% dietro presentazione, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta assegnazione, di dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 e ss. del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante dell’associazione beneficiaria, che attesti:
    1. l’avvenuto avvio delle iniziative ammesse a contributo;
    2. gli estremi dell’atto con cui l’Organo competente dell’associazione beneficiaria ha deliberato l’impegno della quota di spesa rimasta a carico dell’associazione; 
  • 50% dietro presentazione, entro il termine di un anno dalla data di adozione dell’atto di liquidazione della prima parte del contributo regionale, di:
    1. una dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione, resa ai sensi dell’art. 47 e ss. del D.P.R. 445/2000, attestante l’avvenuta attuazione dell’iniziativa ammessa a contributo e recante l’elencazione analitica delle spese complessivamente sostenute e i dati della documentazione che comprava tali spese;
    2. relazione a firma del legale rappresentante dell’associazione, da cui risultino le modalità di attuazione dell’iniziativa ed i risultati quantitativi e qualitativi raggiunti (quanti soggetti o persone coinvolti, materiale realizzato, significatività nel tempo del progetto, impatto nel territorio, ecc.). 

L’Amministrazione regionale si riserva di richiedere la documentazione delle spese per un periodo non superiore a cinque anni dall’erogazione del contributo. 

Nell’ipotesi in cui l’ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione di ogni progetto ammesso a contributo risultasse inferiore alla spesa prevista ritenuta ammissibile per lo stesso progetto, nel rispetto comunque delle condizioni e dei limiti di cui al paragrafo 8, la Regione si riserva di procedere al recupero della quota proporzionale di contributo erogata in eccedenza.

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