n.226 del 26.08.2015 periodico (Parte Seconda)

Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti e i Comuni di Granaglione e Porretta Terme per lo sviluppo di una forma di gestione coordinata del Servizio Idrico Integrato per supportare l'implementazione di sinergie tese a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione dei prodotti locali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 26 gennaio 2015 "Progetto di legge regionale recante "Istituzione di nuovo comune mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna". Procedura speciale art. 13 bis L.R. 8 luglio 1996, n. 24.";

- la deliberazione dell'Assemblea Regionale n. 8 del 25 marzo 2015 "Oggetto n. 336 Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna". (Proposta del consigliere relatore Igor Taruffi su mandato della Commissione I).";

- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 2 aprile 2015 "Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai sensi della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna".";

- l'ordine del giorno n. 336/1 del 25 marzo 2015 collegato all’oggetto n. 336 "Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna"";

- l'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.";

- la legge regionale n. 2 del 20 gennaio 2004 "Legge per la montagna";

- la legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2011 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

- legge regionale n. 25 del 6 settembre 1999 "Delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 26 gennaio 2015 è stato approvato il progetto di legge recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna";

- la competente Commissione assembleare ha esaminato il progetto di legge, preso atto dei pareri dei Sindaci dei Comuni interessati e provveduto a licenziarlo ed a trasmetterlo all'Assemblea legislativa nei termini di legge;

- l'Assemblea Regionale, al fine di proseguire l'iter legislativo, ha disposto l’indizione del referendum, che è stato indetto per il giorno 11 ottobre 2015;

- l'art. 7, comma 7, del progetto di legge di fusione prevede che: "I Comuni interessati dal processo di fusione hanno facoltà di chiedere standard qualitativi particolari per la valorizzazione delle risorse locali rispetto a quelli determinati per l’ambito gestionale del servizio idrico integrato. A tal fine entro il 31 dicembre 2015 è stipulato un accordo di programma fra il regolatore del servizio e le Amministrazioni comunali interessate, attualmente esistenti, per lo sviluppo di una forma di gestione coordinata per supportare l’implementazione di sinergie tese a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione dei prodotti locali.";

- l'Assemblea Regionale ha approvato l'ordine del giorno n. 336/1 del 25 marzo 2015 con cui invita il Comune di Granaglione a stipulare l'Accordo di programma, così come previsto all'art. 7, comma 7, del progetto di legge di fusione, non oltre il 46° giorno precedente la data di svolgimento del referendum consultivo popolare così che, al momento del voto, i cittadini dei Comuni interessati siano in possesso di tutte le informazioni utili per poter valutare il progetto di legge nella sua completezza, specie per quanto riguarda il futuro della gestione del servizio idrico;

- la legge regionale n. 2 del 20 gennaio 2004 prevede l’attuazione di politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane volte a conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema economico e sociale regionale, valorizzando le potenzialità distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale, garantendo ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di disponibilità di servizi pubblici essenziali, salvaguardando il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità dei singoli sistemi territoriali locali;

- la legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2011 prevede che la Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche, si attengano ai seguenti principi:

a) riconoscimento dell'acqua come bene naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona;

b) tutela pubblica del patrimonio idrico e dell'ambiente naturale;

c) tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale;

d) salvaguardia delle aspettative delle generazioni future;

e) pubblicità, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo

perseguendo i seguenti obiettivi:

a) mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;

b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà, razionalità e sostenibilità, anche al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini;

c) riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione nelle reti distributive;

d) promozione delle forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio;

- per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, è stata costituita l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;

- il servizio idrico integrato è svolto dal gestore affidatario individuato dall'Agenzia nel rispetto della normativa vigente in materia;

- l'art. 8 quater della legge regionale n. 25 del 6 settembre 1999 prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti possano richiedere al gestore del servizio standard qualitativi particolari, da inserire nella convezione di servizio, per la valorizzazione delle risorse locali rispetto a quelli determinati dall'Agenzia;

Premesso, inoltre, che:

- nel Comune di Granaglione è sviluppata la produzione di birra tramite l'impiego delle castagne;

- nel 2009 si è concluso uno studio svolto dal Dipartimento di ingegneria chimica, mineraria e delle tecnologie ambientali dell’Università di Bologna, avente ad oggetto “Studio sulla fattibilità per la produzione di una birra di castagne senza glutine” che ha evidenziato che, con particolari accorgimenti, è possibile ottenere, anche dal solo sfarinato di castagna senza l’aggiunta di malto d’orzo, mosti adatti alla birrificazione;

la produzione di una birra di castagne senza glutine rappresenterebbe un prodotto locale innovativo con potenzialità interessanti per la valorizzazione della coltura del castagno e la possibilità di generare impiego sul territorio;

- l’acqua è elemento fondamentale per la produzione della birra, in quanto ne costituisce l’85-90%, e le sue caratteristiche incidono fortemente sulla qualità della birra prodotta;

- le acque sorgentizie che alimentano l’acquedotto del Comune di Granaglione, quali quelle delle due sorgenti del Rio Faldoni, sono acque oligominerali bicarbonato calciche molto pregiate da un punto di vista ambientale in quanto, oltre all’elevato grado di potabilità ambientale, possiedono tutti i requisiti chimici e biologici di un’acqua da destinare all’imbottigliamento (rif. “Sudio idrogeologico-ambientale delle sorgenti del Rio Faldoni”, Dott. Geol. N. Ciancabilla, 2000);

- la convenzione per regolamentare i rapporti fra l'allora Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna ed il gestore del servizio idrico integrato HERA SpA sottoscritta in data 20 dicembre 2004 e successivamente aggiornata in data 28 ottobre 2008, stabilisce che il gestore del servizio idrico integrato nel Comune di Granaglione sia HERA s.p.a., pur prevedendo, per un periodo transitorio ormai concluso, lo svolgimento del servizio di acquedotto in economia da parte del Comune;

Considerato che lo schema di Accordo previsto all'art. 7, comma 7, del progetto di legge di fusione, allegato alla presente deliberazione, è finalizzato allo sviluppo di una forma di gestione coordinata del servizio idrico integrato nel territorio dell’attuale Comune di Granaglione per supportare l’implementazione di sinergie tese a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione dei prodotti locali e prevede che il Comune può chiedere standard qualitativi particolari per le risorse idriche locali rispetto a quelli determinati per l’ambito gestionale del servizio idrico integrato, i quali vengono previsti nella convezione di servizio;

Ritenuto opportuno che la Regione sottoscriva l'Accordo suddetto al fine di assicurare la valorizzazione delle attività previste dallo stesso nell’ambito delle politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane e la salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi;

delibera:

1) di approvare lo schema di Accordo allegato alla presente deliberazione, previsto all'art. 7, comma 7, del progetto di legge di fusione;

2) di dare mandato al Presidente della Regione di sottoscrivere l'Accordo;

3) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia–Romagna, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 7/2009.

Schema di Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti e i Comuni di Granaglione e Porretta Terme per lo sviluppo di una forma di gestione coordinata del Servizio Idrico integrato per supportare l’implementazione di sinergie tese a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione dei prodotti locali

tra

  • La Regione Emilia-Romagna - C.F con sede legale in........................ rappresentata da …………………………, in qualità di ……………………….. e domiciliato per la carica in..........,
  • l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti - C.F. ………………………….. con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, rappresentata da …………………………, in qualità di …………………, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64,
  • il Comune di Granaglione - C.F. …………………....... con sede legale in................................... rappresentato da …………………………, in qualità di ……………………….. e domiciliato per la carica in...................................,

  • il Comune di Porretta Terme - C.F. …………………....... con sede legale in................................... rappresentato da …………………………, in qualità di ……………………….. e domiciliato per la carica in...................................,

si conviene e si stipula quanto segue

Premessa

- con deliberazione di Giunta regionale n. 52 del 26 gennaio 2015 è stato approvato il progetto di legge recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna";

- la competente Commissione assembleare ha esaminato il progetto di legge, preso atto dei pareri dei Sindaci dei Comuni interessati e provveduto a licenziarlo ed a trasmetterlo all'Assemblea legislativa nei termini di legge;

- l'Assemblea regionale, al fine di proseguire l'iter legislativo, ha disposto con deliberazione n. 8 del 25 marzo 2015 l’indizione del referendum, che, con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 2 aprile 2015, è stato indetto per il giorno 11 ottobre 2015;

- l'Assemblea regionale ha approvato l'ordine del giorno n. 336/1 del 25 marzo 2015 con cui invita il Comune di Granaglione a stipulare l'Accordo di programma, così come previsto all'art. 7, comma 7, del progetto di legge di fusione, non oltre il 46° giorno precedente la data di svolgimento del referendum consultivo popolare così che, al momento del voto, i cittadini dei Comuni interessati siano in possesso di tutte le informazioni utili per poter valutare il progetto di legge nella sua completezza, specie per quanto riguarda il futuro della gestione del servizio idrico;

- la legge regionale n. 2 del 20 gennaio 2004 ("Legge per la montagna") prevede l’attuazione di politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane volte a conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema economico e sociale regionale, valorizzando le potenzialità distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale, garantendo ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di disponibilità di servizi pubblici essenziali, salvaguardando il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità dei singoli sistemi territoriali locali;

- la legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2011 ("Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente") prevede che la Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche, si attengano ai seguenti principi:

  1. riconoscimento dell'acqua come bene naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona;
  2. tutela pubblica del patrimonio idrico e dell'ambiente naturale;
  3. tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale;
  4. salvaguardia delle aspettative delle generazioni future;
  5. pubblicità, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo

perseguendo i seguenti obiettivi:

  1. mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;
  2. salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà, razionalità e sostenibilità, anche al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini;
  3. riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione nelle reti distributive;
  4. promozione delle forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio;

- per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, è stata costituita l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;

- il servizio idrico integrato è svolto dal gestore affidatario individuato dall'Agenzia nel rispetto della normativa vigente in materia;

- l'art. 8 quater della legge regionale n. 25 del 6 settembre 1999 ("Delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani") prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti possano richiedere al gestore del servizio standard qualitativi particolari, da inserire nella convezione di servizio, per la valorizzazione delle risorse locali rispetto a quelli determinati dall'Agenzia;

inoltre,

- nel Comune di Granaglione è sviluppata la produzione di birra tramite l'impiego delle castagne;

- nel 2009 si è concluso uno studio svolto dal Dipartimento di ingegneria chimica, mineraria e delle tecnologie ambientali dell’Università di Bologna, avente ad oggetto “Studio sulla fattibilità per la produzione di una birra di castagne senza glutine” che ha evidenziato che, con particolari accorgimenti, è possibile ottenere, anche dal solo sfarinato di castagna senza l’aggiunta di malto d’orzo, mosti adatti alla birrificazione;

- la produzione di una birra di castagne senza glutine rappresenterebbe un prodotto locale innovativo con potenzialità interessanti per la valorizzazione della coltura del castagno e la possibilità di generare impiego sul territorio;

- l’acqua è elemento fondamentale per la produzione della birra, in quanto ne costituisce l’85-90%, e le sue caratteristiche incidono fortemente sulla qualità della birra prodotta;

- le acque sorgentizie che alimentano l’acquedotto del Comune di Granaglione, quali quelle delle due sorgenti del Rio Faldoni, sono acque oligominerali bicarbonato calciche molto pregiate da un punto di vista ambientale in quanto, oltre all’elevato grado di potabilità ambientale, possiedono tutti i requisiti chimici e biologici di un’acqua da destinare all’imbottigliamento (rif. “Sudio idrogeologico-ambientale delle sorgenti del Rio Faldoni”, Dott. Geol. N. Ciancabilla, 2000);

- la convenzione per regolamentare i rapporti fra l'allora Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna ed il gestore del servizio idrico integrato HERA s.p.a. sottoscritta in data 20 dicembre 2004 e successivamente aggiornata in data 28 ottobre 2008, stabilisce che il gestore del servizio idrico integrato nel Comune di Granaglione sia HERA s.p.a., pur prevedendo, per un periodo transitorio ormai concluso, lo svolgimento del servizio di acquedotto in economia da parte del Comune;

Art.1

Oggetto dell’accordo

Il presente accordo disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito ATERSIR), il Comune di Granaglione e il Comune di Porretta Terme per lo sviluppo di una forma di gestione coordinata del servizio idrico integrato nel territorio dell’attuale Comune di Granaglione per supportare l’implementazione di sinergie tese a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione dei prodotti locali. Ai fini della valorizzazione delle risorse locali, in particolare per la produzione della birra di castagne, il Comune può chiedere standard qualitativi particolari per le risorse idriche locali rispetto a quelli determinati per l’ambito gestionale del servizio idrico integrato, i quali vengono previsti nella convezione di servizio.

Art.2

Strumenti di attuazione

Gli strumenti primari per il raggiungimento dell'obiettivo del presente accordo consistono:

  • nel confronto tra ATERSIR e Comune al fine dell’integrazione ed il coordinamento della pianificazione e delle azioni negli ambiti di propria competenza, prevedendo anche il coinvolgimento del gestore del servizio idrico integrato;
  • nell'individuazione degli interventi strutturali di rete e delle modalità gestionali del servizio necessari e/o opportuni per garantire gli standard qualitativi specifici per le risorse idriche locali rispetto a quelli determinati per l’ambito gestionale del servizio idrico integrato, in particolare per l'attività di produzione della birra di castagne;
  • di modalità di raccordo fra soggetto gestore del servizio e Comune affinché il soggetto gestore si avvalga del Comune per le attività connesse alla gestione del segmento acquedottistico nel territorio dell’attuale Comune di Granaglione, al fine di conseguire sinergie tese ad ottimizzare il perseguimento delle rispettive finalità nell'impiego della risorsa idrica.

Art. 3

Impegni tra le parti

La Regione Emilia-Romagna assicura la valorizzazione delle attività previste dal presente Accordo nell’ambito delle politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane e la salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico.

ATERSIR e Comune si impegnano ad attuare quanto previsto all'art. 2 rendendo disponibili risorse umane, strutture e strumenti necessari.

ATERSIR, in particolare, mette in atto tutto quanto utile per garantire l'obiettivo del presente accordo nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali e di regolazione tariffaria. Assicura, inoltre, il coinvolgimento del Comune nella fase di pianificazione e gestione del servizio idrico integrato e controlla l'attività svolta dal gestore, applicando quanto previsto dalla convezione di servizio in caso di inadempimento da parte dello stesso. 

Art. 4

Monitoraggio e verifica

Le parti monitorano e verificano il raggiungimento dell'obiettivo del presente accordo ed in caso di mancato conseguimento adottano le azioni correttive necessarie. 

Art.5

Durata dell’accordo

Il presente accordo ha decorrenza dalla data di approvazione della Legge Regionale “Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di Granaglione e Porretta Terme nella Città Metropolitana di Bologna” e durata fino al 19 dicembre 2021. Alla scadenza potrà essere rinnovato.

Alla sottoscrizione si provvede con firma digitale o elettronica avanzata, come espressamente previsto dal comma 2 bis dell’art.15 della legge n. 241/1990. 

Letto e sottoscritto digitalmente.

per la Regione Emilia-Romagna

…………………………

per l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

…………………………

per il Comune di Granaglione

…………………………

per il Comune di Porretta Terme

…………………………

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