n. 86 del 07.07.2010 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti non pericolosi ubicato a Nonantola (MO), presentato dalla ditta Sara Srl (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di assoggettare, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ad ulteriore procedura di V.I.A. il progetto di “ impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti non pericolosi” ubicato a Nonantola (MO) presentato dalla Ditta “Sara S.r.l.” in quanto si ritengono necessari i seguenti e ulteriori approfondimenti per la completa e corretta valutazione degli impatti ambientali determinati dalla realizzazione del progetto citato:

a. il livello di incertezza dei valori forniti dal modello di ricaduta adottato, non consente ad oggi l’espressione di un giudizio inconfutabile sulla rilevanza dell’impatto;

b. l’aumento del tenore di lignocellulosico, la riduzione di azotati e l’ampliamento del biofiltro non appaiono, sulla base delle informazioni fornite in questa fase, azioni sufficienti a compensare gli incrementi di carico odorigeno dovuti all’aumento della produttività dell’impianto;

c. non essendo stati presentati dati relativi ad indicatori di efficienza (rilevazioni nelle varie fasi del processo, nella condizione attuale e in quella futura, in particolare con la riduzione della durata del tempo di bio-ossidazione attiva), viene preclusa la possibilità di fare stime sull’entità delle variazioni quali-quantitative delle emissioni, nonché sulla conformità delle variazioni richieste alle migliori tecniche disponibili;

d. non risulta peraltro sufficientemente documentato come verrà condotta la gestione di un quantitativo di rifiuti in ingresso praticamente doppio di quello attualmente ritirato nell’ipotesi proposta che le volumetrie dell’impianto (capannoni e sistemi di stoccaggio percolato) non subiscano alcuna modifica, e in considerazione di una proposta di riduzione dei tempi di maturazione del compost, se accettata, al massimo di un quarto di quelli attuali (da 90 a 68/72 giorni);

e. la riduzione della durata del processo di compostaggio, in deroga alla normativa vigente che prevede una durata complessiva dello stesso di 90 giorni, comporta necessariamente ulteriori approfondimenti in merito alle caratteristiche e sostanziale equivalenza del materiale ottenuto con tecnologia CSR rispetto al prodotto ottenuto in modo “tradizionale” (biocelle) dopo 90 giorni;

f. sono inoltre necessari ulteriori approfondimenti sui potenziali impatti causati dall’incremento del quantitativo di rifiuti all’interno del capannone, che resta invariato in termini di superficie e dimensioni;

g. non essendo state fornite sufficienti informazioni relativamente alla provenienza degli ulteriori rifiuti in ingresso (costituiti da frazione organica da raccolta differenziata e rifiuti ligneo-cellulosici), non è possibile al momento effettuare valutazioni in merito ad una situazione che vede attualmente una buona parte dei rifiuti trattati provenire da territori extraregionali (la maggior parte della frazione organica da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani oggi trattata nell’impianto, infatti, proviene dalla Regione Campania) e parimenti un consistente quantitativo dell’ammendante prodotto, da collocarsi anch’esso fuori regione, così come non appare chiara la connotazione che assumerà l’impianto a seguito della modifica proposta;

h. si ritengono altresì troppo generiche le informazioni in merito alla destinazione dell’ammendate compostato misto in uscita, indicate dal Proponente, come aziende agricole e ditte;

i. all’interno del vigente Piano Provinciale per la Gestione Rifiuti della Provincia di Modena, dove peraltro l’impianto in esame è censito, non sono previsti ampliamenti di tale impianto per il soddisfacimento di esigenze locali di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e che debbono di conseguenza essere argomentati in maniera più approfondita;

j. trattandosi di un impianto che storicamente nel passato è stato oggetto di numerose segnalazioni da parte della cittadinanza per esalazioni maleodoranti, per rispondere alle quali fu imposta la riduzione dei quantitativi di rifiuti trattati, si reputa che un nuovo aumento di tali quantitativi debba essere oggetto di una completa ed esaustiva valutazione di tutte le matrici ambientali impattate;

k. le necessarie autorizzazioni relative alle modifiche proposte ed in particolare la concessione di eventuali deroghe alle norme tecniche relative alla gestione delle attività di trattamento rifiuti tramite compostaggio con particolare riferimento alla durata del processo di maturazione del compost, possano essere concesse solo a seguito dell’ulteriore procedura di V.I.A.;

2) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Sara S.r.l.; alla Provincia di Modena; al Comune di Nonantola; all’ARPA sezione provinciale di Modena; all’AUSL di Modena;

3) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

4) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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