n. 69 del 06.05.2011 (Parte Seconda)

REG. (CE) n. 1535/2007 e L.R. n. 14/2010, art. 39. Misura per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero. Approvazione convenzione con AGREA e programma operativo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 337 del 2007;

Considerato che il predetto Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti de minimis prevede espressamente:

- l’applicazione del regime alle sole imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;

- l’attivazione degli aiuti senza l’obbligo di notifica alla Commissione;

- l’erogazione di un importo di Euro 7.500,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell’arco di tre esercizi fiscali;

- i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;

Atteso:

- che l’importo cumulativo per la concessione di aiuti de minimis sull’intero ambito del territorio nazionale per il periodo 2008-2013 è stato definito in Euro 320.505.000,00;

- che con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30 marzo 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2009, tale importo cumulativo è stato ripartito per il 75% tra le Regioni mentre il restante 25% è rimasto allo Stato a titolo di riserva nazionale;

- che nell’ambito del plafond attribuito alla Regione Emilia-Romagna risultano ancora disponibili risorse per attivare interventi in regime de minimis;

Vista la L.R. 23 dicembre 2010, n. 14 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013”, ed in particolare l’art. 39, recante “Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero”, con il quale - al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio – la Regione è autorizzata, per la campagna 2011, a concedere aiuti de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell’adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;

Dato atto che il suddetto art. 39 della L.R. n. 14/2010 prevede, in particolare:

- che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal richiamato Reg. (CE) n. 1535/2007;

- che con la medesima deliberazione sono altresì stabiliti la tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento;

- che agli oneri derivanti dal finanziamento degli interventi previsti la Regione fa fronte mediante l’istituzione di apposita unità previsionale di base e apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al capitolo 86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” voce n. 12, elenco 2 del bilancio regionale per l’esercizio 2011;

- che la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di competenza e cassa a norma dell’art. 31, comma 2, lett. d) della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;

Dato atto che l’accantonamento previsto per l’esercizio finanziario 2011 alla richiamata voce 12 dell’elenco n. 2 “Fondo Speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” di cui al capitolo 86350, afferente la U.P.B. 1.7.2.2.29100, ammonta ad Euro 1.500.000,00;

Considerato:

- che con l’intervento di che trattasi si intende favorire la coltivazione della barbabietola da zucchero, praticata nell’ambito di rotazioni colturali, mediante un aiuto ad ettaro investito a barbabietola da zucchero concesso sotto forma di aiuti de minimis, in applicazione di quanto stabilito dal citato Reg. (CE) n. 1535/2007 e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati;

- che il regime di aiuto qui in esame si configura quale aiuto complementare rispetto all’aiuto su superficie connesso all’applicazione dell’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 ed interessa le medesime superfici; 

- che, per garantire maggiore efficacia all’aiuto e per motivi di economicità dell’azione amministrativa, è opportuno prevedere che l’intervento sia gestito attraverso una pre-domanda da presentare contestualmente alla Domanda Unica di Pagamento di cui al predetto Reg. (CE) n. 73/2009;

- che, ai fini di evitare la sovrapposizione di aiuti per i medesimi impegni, è necessario precludere l’accesso al regime de minimis ai produttori bieticoli beneficiari nel 2011 di aiuti agro-ambientali previsti dalla Misura 214, Azioni 1 (produzione integrata) e 2 (produzione biologica), del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, in quanto già soggetti all’impegno di effettuare rotazioni colturali;

Visti:

- il Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche;

- il Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del predetto Reg. (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli Organismi Pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Visti, altresì:

- il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 “Soppressione dell’AIMA ed istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 2, comma 3 nel quale viene previsto che le Regioni istituiscano appositi servizi ed organismi con funzioni di Organismo Pagatore, da riconoscersi con apposito provvedimento ministeriale, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e sentita l’AGEA;

- il Decreto Ministeriale 12 ottobre 2000 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2001, n. 153) che ha stabilito i criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori;

- la L.R. 23 luglio 2001, n 21, che ha istituito l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna;

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, adottato in data 13 novembre 2001, che ha riconosciuto AGREA come Organismo Pagatore ai sensi dell’art. 4 del Reg. (CEE) n. 729/70, così come modificato dall’art. 1 del Reg. (CE) n. 1287/95, per quanto riguarda i pagamenti, sul territorio della regione Emilia-Romagna, inerenti le misure di sviluppo rurale;

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, prot. n. B/387 adottato in data 12 marzo 2003, che ha riconosciuto AGREA come Organismo Pagatore per quanto riguarda la gestione ed i pagamenti, sul medesimo territorio, inerenti i settori dei seminativi, foraggi essiccati, vitivinicolo, ortofrutta, miele, zootecnia, carni ovine-caprine;

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, prot. n. B/1642 adottato in data 8 luglio 2004, che ha riconosciuto AGREA come Organismo Pagatore per quanto riguarda la gestione ed i pagamenti riguardanti tutti i residui settori d’intervento ivi comprese le nuove linee di premio definite con la riforma della PAC;

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali adottato in data 26 settembre 2008 che ha confermato il riconoscimento di AGREA come Organismo Pagatore per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;

Atteso che l’art. 2, comma 4, della citata L.R. n. 21/2001 prevede che possa essere affidata ad AGREA, tramite convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all’agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;

Considerato opportuno - stante la stretta correlazione più sopra evidenziata degli aiuti di cui al presente atto con gli aiuti connessi alla Domanda Unica di Pagamento di competenza dell’Organismo Pagatore regionale - affidare ad AGREA la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all’intervento di cui trattasi nonché parte di quella autorizzatoria concernente adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto ed i relativi controlli;

Dato atto che per individuare le modalità più efficaci di attivazione dell’intervento la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie ha concordato con AGREA l’iter procedimentale e la gestione delle procedure operative dalla fase di presentazione delle pre-domande all’effettiva liquidazione ed effettuazione dei controlli, che costituiscono il quadro di riferimento per disciplinare il rapporto convenzionale con AGREA e dettare le disposizioni per l’accesso agli aiuti;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto:

- ad attivare l’intervento contributivo previsto dall’art. 39 della L.R. n. 14/2010 teso alla concessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell’adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;

- ad affidare ad AGREA, mediante stipula di apposita convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti nonché parte di quella autorizzatoria concernente adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto ed i relativi controlli;

- ad approvare lo schema di convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti fra AGREA e Regione, nella formulazione di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione provvederà il Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

- ad approvare il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero mediante concessione di un aiuto de minimis, nella formulazione riportata nell’Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- a rinviare a successivo provvedimento l’iscrizione in parte effettiva di spesa nel bilancio regionale della somma più sopra individuata e destinata all’attivazione dell’intervento di che trattasi;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37 comma 4;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni diri-genziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- n. 1057 del 24 luglio 2006 e successive modifiche, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente, nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività Produttive, Commercio e Turismo e dell’Agricoltura;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di attivare l’intervento contributivo previsto dall’art. 39 della L.R. n. 14/2010 teso alla concessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell’adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;

3) di affidare all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna - mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001 - la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all’intervento di cui trattasi nonché parte di quella autorizzatoria concernente adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto ed i relativi controlli;

4) di approvare lo schema di convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti fra AGREA e Regione, nella formulazione di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione provvederà, per la Regione, il Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

5) di approvare inoltre il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero mediante concessione di un aiuto de minimis, nella formulazione riportata nell’Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6) di dare atto che il Programma Operativo di cui al precedente punto 5) costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione delle istanze di aiuto;

7) di stabilire che, in funzione della più efficiente gestione del relativo procedimento amministrativo, eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel Programma operativo qui approvato ed eventuali proroghe di termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto possano essere disposte con determinazione del dirigente regionale competente;

8) di dare atto che con successiva deliberazione si provvederà all’iscrizione in parte effettiva di spesa nel bilancio regionale della somma di Euro 1.500.000,00 destinata all’attivazione dell’intervento;

9) di stabilire che all’impegno di spesa ed al conseguente trasferimento delle risorse ad AGREA provvederà con proprio atto formale – ai sensi degli artt. 47 e 51 della L.R. n. 40/2001 e della deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche - il dirigente regionale competente secondo le modalità definite nello schema di convenzione approvato con la presente deliberazione;

10) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione il Programma operativo di cui all’Allegato B).

ALLEGATO A (omissis)

Allegato B

Reg. (CE) 1535/2007 e L.R. 23 dicembre 2010 n. 14, art. 39. Sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero mediante concessione di un aiuto de minimis – Programma Operativo

1. Obiettivi

La barbabietola da zucchero è una coltura indispensabile al mantenimento di corretti avvicendamenti colturali nei comprensori produttivi dell’Emilia-Romagna. La possibilità di praticare adeguate rotazioni colturali è particolarmente importante sia per il mantenimento della produttività delle colture che entrano nell’avvicendamento, sia per conservare le caratteristiche agronomiche dei suoli, sia per prevenire l’insorgere di problematiche fitosanitarie e, in taluni casi, anche per evitare conseguenze negative per la salubrità degli alimenti.

Il 2011 è un anno particolarmente critico per il mantenimento di adeguati investimenti in termini di superficie bieticola in quanto, tra l’altro, cessano gli aiuti accoppiati previsti dall’OCM zucchero e, al contempo, lo stanziamento previsto dall’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - di cui circa la metà destinato ai bieticoltori dell’Emilia-Romagna - è inferiore di Euro 5.000.000,00 rispetto a quello stabilito per il 2012 e per il 2013 (Euro 14.700.000,00 per il 2011 ed Euro 19.700.000,00 per il 2012 ed anni successivi).

Con il presente Programma operativo la Regione si propone di favorire la coltivazione della barbabietola da zucchero, praticata nell’ambito di rotazioni colturali, mediante un aiuto ad ettaro investito a barbabietola da zucchero concesso sotto forma di aiuti de minimis, in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1535/2007 e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.

2. Dotazione finanziaria

L’importo destinato al finanziamento del presente Programma operativo è quantificato in Euro 1.500.000,00.

3. Entità e limiti dell’aiuto regionale

L’entità dell’aiuto regionale è stabilita come segue:

- l’importo massimo dell’aiuto per ettaro di superficie coltivata a barbabietola da zucchero è definito in Euro 120,00;

- l’importo effettivo dell’aiuto per ettaro sarà quantificato in base al rapporto tra la somma destinata all’intervento ed il numero totale degli ettari ammissibili risultante dalle pre-domande di aiuto;

- l’importo dell’aiuto per impresa sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 7.500,00 per impresa nel triennio, comprensivo di eventuali altri aiuti de minimis. Per triennio si intende l’esercizio fiscale in corso ed i due esercizi precedenti.

Per superficie ammissibile all’aiuto si intende quella coltivata a barbabietola da zucchero nel territorio della regione Emilia-Romagna risultante a seguito dei controlli:

- sul quantitativo minimo di seme per ettaro (120.000 semi/ettaro) previsto al punto 3.6 della circolare AGEA ACIU 203 del 7 marzo 2010 per la concessione del premio ex art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 e art. 8 del D.M. 29 luglio 2009;

- su superficie effettuati secondo le modalità previste dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo, utilizzato nell’ambito della Domanda Unica di Pagamento di cui al Reg. (CE) n. 73/2009.

4. Imprese beneficiarie

Possono accedere agli aiuti le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- presentino la Domanda Unica di Pagamento ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009, comprensiva del quadro relativo all’art. 68 del medesimo Regolamento, all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna per superfici bieticole situate nel territorio regionale;

- siano iscritte alla C.C.I.A.A. - sezione speciale imprese agricole;

- siano iscritte all’anagrafe regionale delle aziende agricole, con posizione debitamente validata;

- non abbiano procedure fallimentari in corso;

- non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite rispettivamente dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (punto 2.1) per le grandi imprese e dal Regolamento (CE) n. 800/2008 (art. 1, paragrafo 7) per le piccole e medie imprese;

- sottoscrivano la dichiarazione sugli aiuti de minimis ricevuti nell’arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e i due precedenti) in sede di presentazione della pre-domanda di aiuto e ne confermino i contenuti in sede di presentazione della domanda di aiuto qualora non siano intervenute variazioni. Diversamente, nel caso in cui siano intervenute variazioni, sottoscrivano una nuova dichiarazione sugli aiuti ricevuti;

- rispettino l’impegno agro-ambientale consistente nell’effettuare la coltivazione della barbabietola da zucchero su terreni che nell’annata precedente non erano investiti a barbabietola.

Sono esclusi dagli aiuti di cui al presente Programma operativo le imprese agricole che nel 2011 presentano domanda di pagamento per accedere ai benefici previsti dalla Misura 214, Azioni 1 (produzione integrata) e 2 (produzione biologica), del PSR 2007/2013 nella quale figurano superfici investite a barbabietola da zucchero.

5. Presentazione delle domande da parte delle imprese

Le imprese agricole di produzione in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 4. che intendono accedere agli aiuti di cui alle presenti disposizioni presentano apposita pre-domanda ad AGREA congiuntamente alla Domanda Unica di Pagamento, comprensiva quest’ultima del Quadro di cui all’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, della quale costituisce appendice. A tal fine lo schema della Domanda Unica di Pagamento è opportunamente integrato secondo quanto previsto dal presente Programma operativo.

Le pre-domande costituiscono presupposto e condizione indispensabile per la presentazione della successiva domanda di aiuto.

A seguito della determinazione dell’importo effettivo dell’aiuto per ettaro, ai sensi di quanto previsto al precedente punto 3., le imprese che hanno inoltrato la pre-domanda di aiuto e sono risultate ammissibili presentano ad AGREA la domanda di aiuto de minimis entro i termini fissati con apposito atto del dirigente regionale competente.

La superficie coltivata a barbabietola da zucchero indicata in domanda non potrà essere in nessun caso superiore a quella riportata in pre-domanda.

Le pre-domande sono acquisite attraverso il sistema informativo di AGREA con le modalità definite da AGREA stessa per la Domanda Unica di Pagamento.

Le modalità di presentazione delle domande, anch’esse acquisite attraverso il predetto sistema informativo, sono definite dal dirigente regionale competente, in accordo con AGREA, nell’atto di fissazione dei termini di presentazione.

6. Iter del procedimento di istruttoria

AGREA riceve le pre-domande di aiuto presentate dalle imprese e trasmette alla Regione il relativo elenco, comprensivo della denominazione dell’impresa richiedente e del Codice Unico dell’Azienda Agricola (CUAA), contenente le risultanze dell’analisi istruttoria sulle pre-domande con l’indicazione di quelle eventualmente non ammissibili in relazione alle superfici indicate e degli ettari risultati ammissibili, nonché le eventuali indicazioni circa l’ammontare degli aiuti percepiti in de minimis dichiarati da ciascun richiedente.

In relazione alla documentazione pervenuta, la Regione stabilisce - con atto del dirigente regionale competente - l’importo effettivo di aiuto de minimis per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero, fissa il termine e le modalità per la presentazione delle domande di aiuto.

AGREA riceve le domande di aiuto, effettua l’istruttoria definitiva di ammissibilità delle stesse e determina per ciascun richiedente la superficie ammissibile all’aiuto nonché l’importo dell’aiuto concedibile, tenuto conto anche degli eventuali aiuti percepiti in de minimis dichiarati da ciascun richiedente, e trasmette le risultanze alla Regione.

La Regione provvede - con atto del dirigente regionale competente – in base alla documentazione trasmessa da AGREA e dei propri controlli, all’esclusione o ammissione delle domande all’aiuto, alla relativa concessione e contestuale liquidazione ed alla trasmissione dell’atto ad AGREA per la successiva fase di pagamento.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, emerga una situazione di irregolarità contributiva, AGREA sospende l’esecuzione del pagamento fino ad avvenuta regolarizzazione e comunque per un periodo non superiore a 10 mesi, decorso il quale, se l’irregolarità persiste, l’impresa decade dall’aiuto e AGREA ne dà informazione alla Regione al fine dell’adozione del conseguente provvedimento di revoca.

La Regione provvede ad effettuare le attività di recupero degli aiuti indebitamente erogati, anche in relazione ad eventuali segnalazioni di AGREA relative ad errori amministrativi connessi all’esercizio delle attività di controllo affidate ad AGREA medesima.

7. Controlli

Nelle diverse fasi procedimentali, AGREA effettua le seguenti attività di controllo:

- verifica delle superfici indicate in pre-domanda ed in domanda al fine della determinazione della superficie ammissibile all’aiuto, secondo le procedure e le modalità indicate nel presente Programma operativo;

- verifica del rispetto degli impegni agro-ambientali assunti consistenti nell’effettiva coltivazione della barbabietola da zucchero su terreni che nell’annata precedente non erano investiti a barbabietola;

- verifica della regolarità della posizioni contributiva previdenziale ed assistenziale del beneficiario con le modalità previste nell’ambito dei premi comunitari in materia di agricoltura.

Il Servizio regionale competente della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, attività faunistico-venatorie effettua i controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella domanda di aiuto, ivi comprese quelle attestanti ogni altro aiuto de minimis percepito durante l’esercizio fiscale in corso e nei due precedenti. Per la verifica degli aiuti de minimis il Servizio di cui sopra si avvarrà delle informazioni previste dal paragrafo 5. dell’art. 4 del Reg. (CE) n. 1535/2007, se disponibili o provvederà ad effettuare i necessari controlli sulle dichiarazioni rese.

8. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente.

Per la disciplina delle modalità operative concernenti le attività affidate ad AGREA si fa rinvio ai manuali e alle procedure approvate dall’Organismo medesimo per il procedimento relativo alla Domanda Unica di Pagamento.

Eventuali ulteriori precisazioni tecniche che si rendessero necessarie per l’attuazione delle presenti disposizioni, saranno fissate con atto formale del dirigente regionale competente.

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