n. 38 del 03.03.2010 periodico (Parte Seconda)
Integrazione delle deliberazioni della Giunta regionale nn. 713/2002 e 1752/2003 e modifica delle deliberazioni della Giunta regionale nn. 1353/2004, 790/2005, 436/2006, 490/2008, 1851/2004, 1327/2007 e 1342/2008
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” ed in particolare gli artt. 220 e 220 bis successivamente abrogati dall’art. 23 della L.R. 24/2003;
- la propria deliberazione n. 713 del 13 maggio 2002 recante «Determinazione delle priorità, dei criteri e delle modalità per l’anno 2002, per la concessione dei contributi previsti all’art. 220 della L.R. 3/99 e succ.mod»;
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” ed in particolare l’art. 224 successivamente abrogato dall’art. 23 della L.R. 24/2003;
- la propria deliberazione n. 1752 del 16 settembre 2003 recante “Determinazione delle priorità, dei criteri e delle modalità per l’anno 2003, per la concessione dei contributi agli enti locali per la realizzazione di progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale (art. 224,L.R. 3/99)”;
Considerato che in tutte e due le suddette deliberazioni nn. 713/2002 e 1752/2003 nell’Allegato A, al punto 4) Decorrenza e termine delle attività di progetto era tra l’altro stabilito che «Le attività relative ai progetti dovranno avere inizio non oltre tre mesi dalla data di approvazione della delibera di concessione del contributo e dovranno terminare entro i diciotto mesi successivi alla stessa data.
In presenza di particolari circostanze, non prevedibili all’atto della formulazione del progetto presentato, potrà essere richiesta una proroga di ulteriori 6 mesi per la conclusione del progetto. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Servizio “Promozione e sviluppo delle politiche di sicurezza e della polizia locale” che, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, comunicherà l’accoglimento o il diniego della stessa.»;
Verificato dunque che nelle suddette deliberazioni non era previsto un termine entro cui gli Enti locali dovevano rendicontare l’attività, né era fissato il termine entro cui l’Amministrazione regionale era tenuta a corrispondere il saldo, né infine era stata individuata alcuna sanzione per l’eventuale ritardo nella presentazione dei documenti necessari per provvedere alla relativa liquidazione;
Atteso che, al fine di una razionale e ottimale gestione delle risorse pubbliche, si rende necessario fissare un congruo termine entro cui gli Enti locali dovranno rendicontare l’attività, relativamente ai progetti presentati ai sensi delle proprie deliberazioni 713/2002 e 1752/2003, pena la revoca del contributo;
Dato atto che si ritiene congruo fissare detto termine in tre mesi dalla notifica del presente provvedimento alle Amministrazioni interessate;
Viste inoltre:
- la Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 “Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” ed in particolare l’art. 5;
- la propria deliberazione n. 1353 del 12 luglio 2004 recante “Determinazione delle priorità, dei criteri e delle modalità per l’anno 2004, per la concessione dei contributi previsti all’art. 5 della L.R. 24/03”;
- la propria deliberazione n. 790 del 30 maggio 2005 recante “Determinazione delle priorità, dei criteri e delle modalità per l’anno 2005, per la concessione dei contributi previsti all’art. 5 della L.R. 24/03”;
- la propria deliberazione n. 436 del 3 aprile 2006 recante “Determinazione delle priorità, dei criteri e delle modalità per l’anno 2006, per la concessione dei contributi previsti all’art. 5 della L.R. 24/03”;
- la propria deliberazione n. 490 del 14 aprile 2008 recante “Determinazione delle priorità, dei criteri e delle modalità per l’anno 2008, per la concessione dei contributi previsti all’art. 5 della L.R. 24/03”;
- la Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 “Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” ed in particolare l’art. 15;
- la propria deliberazione n. 1851 del 20 settembre 2004 recante “Determinazione dei criteri e delle modalità per l’anno 2004, per la concessione dei contributi previsti all’art. 15, comma 1, lettera b) della L.R. 24/03”;
- la propria deliberazione n. 1327 del 10 settembre 2007 recante “Determinazione dei criteri e delle modalità per l’anno 2007 per la concessione dei contributi previsti all’art. 15, comma 1 lettera b), della L.R. 24/2003”;
- la propria deliberazione n. 1342 del 8 settembre 2008 recante “Determinazione dei criteri e delle modalità per l’anno 2008 per la concessione dei contributi previsti all’art. 15, comma 1 lettera b), della L.R. 24/2003”;
Verificato che con riferimento alle procedure previste nelle sopracitate deliberazioni n. 1353/2004, 790/2005, 436/2006, 490/2008,1851/2004, 1327/2007 e 1342/2008 era stato previsto un termine di rendicontazione delle attività progettuali a pena di decadenza;
Ritenuto opportuno:
- dilazionare il termine di rendicontazione qualora i progetti siano stati realizzati e regolarmente conclusi;
- prevedere che detto termine sia fissato in anni tre dal termine inizialmente previsto nelle rispettive deliberazioni che determinavano le priorità, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi;
- prevedere inoltre che in presenza di particolari circostanze sia possibile concedere una proroga per la conclusione dei progetti, valutando caso per caso tale possibilità;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra evidenziate, integrare le citate deliberazioni n. 713/2002, e 1752/2003 e modificare le citate deliberazioni 1353/2004, 790/2005, 436/2006, 490/2008, 1851/2004, 1327/2007 e 1342/2008 nei modi sopra indicati;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Presidente della Giunta regionale;
a voti unanimi e palesi delibera:
1) di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, le proprie deliberazioni:
- n. 713 del 13 maggio 2002 recante “Determinazione delle priorità, dei criteri e delle modalità per l’anno 2002, per la concessione dei contributi previsti all’art. 220 della L.R. 3/99 e succ.mod”;
- n. 1752 del 16 settembre 2003 recante «Determinazione delle priorità, dei criteri e delle modalità per l’anno 2003, per la concessione dei contributi agli enti locali per la realizzazione di progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale (art. 224,L.R. 3/99)»;
prevedendo che:
«Entro tre mesi dalla notifica del presente provvedimento, gli Enti locali dovranno obbligatoriamente presentare la rendicontazione finale descritta al punto 9)dell’Allegato A delle rispettive deliberazioni n. 713/2002 e 1752/2003, pena la revoca del contributo medesimo»;
2) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, le proprie deliberazioni:
- n. 1353 del 12 luglio 2004;
- n. 790 del 30 maggio 2005;
- n. 436 del 3 aprile 2006;
- n. 490 del 14 aprile 2008;
- n. 1851 del 20 settembre 2004;
- n. 1327 del 10 settembre 2007;
- n. 1342 del 8 settembre 2008,
prevedendo che:
«gli Enti locali che non hanno presentato la rendicontazione nei termini previsti nelle rispettive deliberazioni che determinavano le priorità, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, non vedranno decadere il diritto al contributo, purchè tale rendicontazione venga presentata nei tre anni successivi ai termini inizialmente previsti;»
«in presenza di particolari circostanze potrà essere richiesta una proroga per la conclusione dei progetti. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Dirigente regionale competente che a seconda dei singoli casi e nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà l’accoglimento o il diniego della stessa».
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
4) di notificare il presente atto alle Amministrazioni interessate.