n.61 del 26.02.2014 periodico (Parte Seconda)
Istituzione dell'elenco regionale degli aspiranti tutori volontari. Rimborsi spese
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l’art. 343 c.c., che dispone che “Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale si apre la tutela";
- l’art. 346 c.c., che “Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore”
- l’art. 348 c.c., che deferisce al giudice tutelare la nomina e i criteri di scelta del tutore;
- l’art. 10 della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss. mm. che dispone che in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo il Tribunale per i minorenni può disporre la nomina di un tutore provvisorio;
- l’art. 19 della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss. mm. che stabilisce che, durante lo stato di adottabilità il tutore, ove non già esistente, è nominato dal Tribunale per i minorenni;
- l’art. 354 c.c., che prevede la possibilità che la tutela sia deferita a “un ente di assistenza del comune”, norma oggi interpretata nel senso della deferibilità al comune stesso, che la esercita tramite i servizi;
- l’art. 379 c.c., che dispone “L'ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più persone stipendiate.”;
- la L.R. 27 settembre 2011, n. 13 “Nuove norme sugli istituti di garanzia. Modifica della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 "Norme sul difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (nuova disciplina del difensore civico)", della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 "Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza" e della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna"” che, all’art. 5 “Tutela e curatela” dispone: Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela …, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.”;
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e, in particolare, l’art.6, comma 1, lettera g) in base alla quale la Regione “prepara, in accordo con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, anche tramite le province, le persone individuate dai servizi del territorio disponibili a svolgere attività di tutela…”;
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss. mm. e, in particolare l’art. 19 e l’art.45 che stabilisce che le risorse finanziarie del sistema integrato sono costituite anche dal Fondo sociale locale.
Considerato che:
- dal 7 maggio 2013 al 1 ottobre 2013 si è svolto a Bologna, su impulso del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza e con la collaborazione del competente Servizio regionale, presso il centro VOLABO un percorso di sensibilizzazione e formazione per tutori volontari, che si è concluso con l’assegnazione di attestati di frequenza;
- a Reggio Emilia promossi dal Comune si sono svolti entro l’estate 2013 due corsi in collaborazione con l’ASP OSEA e il sostegno dell’associazione DAR VOCE e la fattiva collaborazione del Tribunale ordinario di Reggio Emilia;
Rilevato che:
- la partecipazione della Regione all’iniziativa formativa promossa dal Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza risponde certamente ad un adempimento previsto dalle leggi regionali, ma ha anche e soprattutto un valore nell’ottica di integrazione a tutti i livelli in tema di protezione delle persone di minore età (professionale, territoriale, istituzionale), che è forse il più importante principio amministrativo della L.R. 14/2008;
- la Regione vuole porsi a sostegno dell’attività dei tutori volontari caratterizzata da gratuità, come previsto dal codice civile;
- i servizi territoriali, tradizionalmente nella nostra regione nominati tutori pubblici, si vedranno dunque, se la Magistratura riterrà di avvalersene, affiancati da soggetti nuovi per la nostra realtà, privati, volontari, formati.
Considerato infine che la Regione:
- in questa ottica auspica che a livello locale vengano organizzati altri momenti formativi, comunque promossi da Enti pubblici, che vadano nella direzione di quelli già svolti a Bologna e Reggio Emilia;
- nell’ambito delle proprie competenze, allo scopo che la formazione iniziale già svoltasi porti frutto, intende porsi come supporto all’Autorità giudiziaria, pur nel rispetto delle rispettive competenze, nonché fornire il proprio sostegno ai tutori volontari nominati, anche tramite l’istituzione presso il Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza di un elenco regionale, articolato su base distrettuale, delle persone che hanno concluso i corsi promossi da Enti pubblici e organizzati a livello territoriale per la formazione di tutori volontari di persone di minore età, disponibili ad accettare l’eventuale incarico;
- di dare atto che il Responsabile del Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza della Regione, con proprio atto, definirà le procedure per l’iscrizione all’elenco
Richiamate:
- il DLgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 1621/2013 “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33";
Richiamate inoltre:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss. mm.;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1377 del 20/9/2010, n. 1222 del 4/8/2011, n. 1511 del 24/10/2011, n. 57 del 23/1/2012, n. 725 del 4/6/2012;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 2416 del 29/12/2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche sociali n.16947 del 29/12/2011 recante “Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza presso la Direzione generale Sanità e politiche sociali”
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore promozione politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione. volontariato, associazionismo e terzo settore, Teresa Marzocchi
A voti unanimi e palesi
delibera:
per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente richiamati, di:
1. istituire presso il Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza un elenco regionale, articolato su base distrettuale, delle persone che hanno concluso con attestato di frequenza i corsi promossi da Enti pubblici e organizzati a livello territoriale per la formazione di tutori volontari di persone di minore età, che sono in possesso delle qualità morali di cui alla Parte I, paragrafo 1, dell’allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 1904/2011, disponibili ad accettare l’eventuale incarico;
2. disporre che tale elenco sia consultabile su richiesta dal Garante regionale per l’infanzia e l’Adolescenza e dall’Autorità giudiziaria, qualora interessata ad attingere per la propria scelta dei tutori volontari che intenda nominare;
3. disporre che il Responsabile del Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza della Regione, con proprio atto, definirà le procedure per l’iscrizione all’elenco;
4. prevedere, all’interno del riparto del Fondo sociale regionale e, in particolare, tra gli obiettivi finanziabili del Fondo Sociale Locale, il sostegno a favore dei tutori volontari nominati dall’autorità giudiziaria, per un importo massimo di norma non superiore a euro 100,00 annui per ciascuna tutela, per il rimborso delle seguenti spese:
a. spese sostenute per marche da bollo o diritti di cancelleria, ove dovuti;
b. spese documentate sostenute dal tutore nell’esercizio delle funzioni tutorie, ivi compresa l’eventuale l’assicurazione RCT, previa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art.47 DPR 28 dicembre 2000,n.445 di non fruire di altri benefici (economici) o indennità per la stessa tutela;
5. prevedere che l’eventuale rimborso al tutore volontario nominato verrà corrisposto dal Comune o altro Ente capofila dell’ambito distrettuale, secondo le procedure stabilite in sede distrettuale, previa documentata richiesta;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (BURERT);
7. di dare atto che secondo quanto previsto dal DLGS 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 comma 1, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 1621/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.