n.1 del 02.01.2013 periodico (Parte Seconda)
Delimitazione dell'area di insediamento e prescrizioni fitosanitarie relative a Dryocosmus Kuriphilus ai sensi del D.M. 30/10/2007
IL RESPONSABILE
Visti:
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;
- la decisione della Commissione 2006/464/CE del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;
- il D.M. 30 ottobre 2007, recante "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE”;
- la propria determinazione n. 1840 del 22/2/2012, riguardante le prescrizioni fitosanitarie relative a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu per l’anno 2012;
Preso atto che:
- con la citata determinazione 1840/12 è stata individuata una zona di “insediamento” dell’insetto Dryocosmus kuriphilus (cinipide galligeno del castagno) comprendente parte dei territori delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- l’insetto Dryocosmus kuriphilus si è ulteriormente diffuso nei castagneti della regione Emilia-Romagna e in tutte le zone ove sono presenti castagni, e che quindi è necessario adottare nuove misure d’emergenza per impedire la diffusione del cinipide del castagno sul territorio nazionale;
Considerato che:
- sulla base dei monitoraggi relativi alla diffusione dell’insetto Dryocosmus kuriphilus, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.M. 30 ottobre 2007, l’intero territorio della Regione Emilia-Romagna deve considerarsi “zona di insediamento”;
- ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 3, del citato decreto ministeriale, sulla base di una specifica valutazione del rischio fitosanitario, non è opportuno vietare gli spostamenti dei vegetali di castagno destinati alla propagazione all’interno del territorio della Regione Emilia-Romagna;
- ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 4, del citato decreto ministeriale, è opportuno autorizzare lo spostamento al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna dei vegetali di castagno destinati alla propagazione introdotti nella zona di insediamento dal 1° novembre, a condizione che siano commercializzati entro il 30 aprile dell’anno successivo;
Ritenuto pertanto di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie ai sensi dei citati D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e D.M. 30 ottobre 2007;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’agricoltura;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- n. 1050 del 18 luglio 2011, concernente, tra l’altro, il rinnovo dell’incarico dirigenziale del Responsabile del Servizio Fitosanitario;
- n. 444 del 16 aprile 2012, relativa alla conferma della fascia FR1Super al Servizio Fitosanitario;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2) di individuare, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.M. 30 ottobre 2007, l’intero territorio della Regione Emilia-Romagna quale “zona di insediamento”, così come indicato nella cartografia allegata quale parte integrante alla presente determinazione e consultabile sul sito internet: www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario, link “Cartografia”, link “Cinipide del castagno”;
3) di vietare lo spostamento dei vegetali di castagno destinati alla propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna, in quanto “zona di insediamento”, fatto salvo quanto disposto dai successi punti 4) e 5);
4) di autorizzare, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del citato decreto ministeriale, lo spostamento al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna dei suddetti vegetali di castagno destinati alla propagazione, introdotti nella zona di insediamento dal 1° novembre di ogni anno, a condizione che siano accompagnati dal relativo passaporto delle piante e che siano commercializzati entro il 30 aprile dell’anno successivo;
5) di autorizzare, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del citato decreto ministeriale, previa specifica richiesta al Servizio Fitosanitario, lo spostamento al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna dei suddetti vegetali di castagno destinati alla propagazione, a condizione che siano stati prodotti in serre o sotto rete antinsetto nel periodo 1 giugno - 15 settembre; in funzione del decorso del ciclo biologico dell’insetto riscontrato in ciascuna annata, il Servizio Fitosanitario può definire nuovi intervalli temporali, da comunicare tempestivamente ai produttori;
6) che i vivaisti e gli operatori professionali che producono o commercializzano all’ingrosso vegetali di castagno destinati alla propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del citato decreto ministeriale, hanno l’obbligo di notificare sia al Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna sia al Servizio Fitosanitario competente per il territorio di destinazione, ogni movimentazione dei suddetti vegetali di castagno destinati alla propagazione, compresi i dati identificativi degli acquirenti;
7) che i produttori dei suddetti vegetali di castagno destinati alla propagazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.M. 30 ottobre 2007, e dell’art. 25, comma 2-bis, del DLgs 214/05, hanno l’obbligo di apporre il passaporto delle piante sulla minima unità commerciale;
8) di revocare la citata determinazione n. 1840 del 22/2/2012;
9 di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
Fatte salve più gravi sanzioni amministrative previste dal DLgs 19 agosto 2005, n. 214, l'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e dell’art. 11, comma 9, della L.R. 3/04.
Il Responsabile del Servizio
Alberto Contessi