n.237 del 17.07.2024 periodico (Parte Seconda)
LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Impianto per la messa in riserva e il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi", localizzato nel comune di Rimini, loc. Villaggio I Maggio (RN), proposto da Samir S.r.l.
(omissis)
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Impianto per la messa in riserva e il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi” localizzato nel comune di Rimini proposto da Samir S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1) il proponente dovrà valutare la possibilità di diminuire l’emissione di PM10 e PM2,5 nelle fasi di stoccaggio del materiale e di macinazione dei rifiuti attraverso misure efficienti di bagnatura. La copertura dei cumuli con reti antivento, prevista come misura di compensazione, dovrà essere sempre presente eccettuata la fase di movimentazione del materiale, giustificando le scelte progettuali adottate in fase di autorizzazione;
2) il proponente dovrà valutare l’utilizzo di macchine operatrici ad alta efficienza e, se possibile, l’utilizzo di mezzi elettrici o dotati di filtri antiparticolato, giustificando le scelte progettuali adottate in fase di autorizzazione;
3) il proponente dovrà fornire una descrizione dettagliata dell’impianto di bagnatura in sede di progettazione definitiva ai fini del rilascio dell’Autorizzazione ex 208 del TUA;
4) al fine di compensare maggiormente l’emissione di gas climalteranti, PM10 e NOx, il proponente, in sede di progettazione definitiva ai fini del rilascio dell’Autorizzazione ex 208 del TUA, il proponente dovrà valutare la possibilità di ampliare la produzione di energia elettrica da fotovoltaico utilizzando tutta la superficie disponibile e il suo utilizzo in autoconsumo (installazione di batterie di accumulo) circostanziando adeguatamente le scelte progettuali adottate in fase di autorizzazione;
5) al fine di compensare maggiormente l’emissione di gas climalteranti, PM10 e NOx, il proponente, in sede di progettazione definitiva ai fini del rilascio dell’Autorizzazione ex 208 del TUA, dovrà valutare la possibilità di ampliare la superficie di piantumazione dell’area, e approfondendo la progettazione del verde, tenendo conto del volume “Alberi della città - Un abaco per l’infrastruttura verde urbana” realizzato dall’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio della Regione Emilia-Romagna;
6) nella successiva fase di autorizzazione ex art.208 del TUA, con relativa redazione del progetto definitivo dell’impianto in oggetto, al fine di verificare la conformità alle disposizioni della pianificazione urbanistica comunale, dovrà essere attuato un approfondimento in merito al criterio utilizzato nel calcolo della permeabilità dell’area; si dovrà inoltre procedere con le verifiche urbanistico edilizie di conformità con il P.P denominato “IV stralcio Villaggio 1 maggio”;
7) il proponente dovrà valutare la possibilità di recupero e stoccaggio delle acque meteoriche e il loro riutilizzo nell’impianto di bagnatura, al fine di ridurre l’impatto sul consumo della risorsa idrica, giustificando le scelte progettuali adottate in fase di autorizzazione;
8) in fase di autorizzazione ex art.208 del TUA la documentazione dovrà essere corredata da una proposta di monitoraggio acustico per la fase di esercizio delle attività a regime che, sulla base delle risultanze dello studio acustico, individui le postazioni di monitoraggio, le modalità di misura ed i parametri di riferimento per le verifiche di compatibilità, con particolare riferimento, sia ai ricettori individuati dal TCA nella relazione che al ricettore individuato come: “3 – Attività non nota”, posto a S-E in aderenza al lotto oggetto dell’intervento;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1, 2,3,4,5,6,7,8 dovranno essere effettuata da ARPAE Rimini;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Rimini e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Samir S.r.l., al Comune di Rimini, all'AUSL di Romagna, all'ARPAE di Rimini, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.