n. 77 del 25.05.2011 periodico (Parte Seconda)

Delibera di Giunta comunale n. 14 del 10/2/2011 decisione in merito alla procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i. mod. DLgs 152/06 s.m.i. per la delocalizzazione di un capannone avicolo dal territorio del comune di Verucchio (RN) in località Montironi a quello del territorio del comune di Sogliano al Rubicone (FC) località Massamanente ai sensi dell’art. 79 del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena

Il Comune di Sogliano al Rubicone comunica: la decisione in merito alla procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) per la delocalizzazione di un capannone avicolo dal territorio del Comune di Verucchio (RN) in località Montironi a quello del territorio del Comune di Sogliano al Rubicone (FC) località Massamanente ai sensi dell’art. 79 del P.T.C.P. della Provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto è presentato: dalla soc. agricola F.lli Piva s.s., con sede in via Montironi, 227 Verucchio (RN).

Il progetto è localizzato: in comune di Sogliano al Rubicone, località Massamanente.

Il progetto interessa: il comune di Sogliano al Rubicone e il comune di Verucchio, quest’ultimo solo per la demolizione del capannone esistente.

Ai sensi del titolo III della L.R. 9/1999 e s.m.i., come integrata dal DLgs 152/2006 e 04/2008, l’Autorità competente: Comune di Sogliano al Rubicone con delibera di Giunta comunale n. 14 del 10/2/2011 ha assunto la seguente decisione:

1. di decidere, ai sensi della L.R. 9/1999 e s.m.i., come integrata dal DLgs 152/06 e 4/08, in merito alla Procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) come di seguito riportato:

a) la Valutazione d’Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche e integrazioni sul progetto di delocalizzazione di un capannone avicolo dal territorio del comune di Verucchio (RN) in località Montironi a quello del territorio del comune di Sogliano al Rubicone (FC) località Massamanente ai sensi dell’art. 79 del P.T.C.P. della Provincia di Forlì-Cesena, è nel complesso ambientalmente compatibile;

b) di ritenere quindi possibile la realizzazione del progetto in esame a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito sinteticamente riportate ed indicate al paragrafo 4 Conclusioni del “Rapporto Ambientale del progetto di delocalizzazione di un capannone avicolo dal territorio del comune di Verucchio (RN) in località Montironi a quello del territorio del Comune di Sogliano al Rubicone (FC) località Massamanente ai sensi dell’art. 79 del P.T.C.P. della Provincia di Forlì – Cesena”; che costituisce l’allegato A, parte integrale e sostanziale del presente atto:

  1. in caso di accumulo o di sversamento accidentale di pollina o di altra sostanza potenzialmente inquinante nelle aree esterne pavimentate, questa dovrà essere immediatamente rimossa;
  2. la cella frigorifera dovrà essere posizionata su di un basamento impermeabile; tale superficie dovrà essere sottoposta ad operazioni di pulizia periodiche come le ulteriori superfici scoperte e pavimentate presenti all’interno dell’allevamento;
  3. l’acqua prodotta dal lavaggio dei capannoni dovrà essere prelevata, con le modalità previste dal proponente, subito dopo il lavaggio degli stessi, al fine di evitare accumuli;
  4. le nuove piantumazioni previste, rappresentate alla Tav. 10i della documentazione integrativa datata novembre 2010, dovranno essere integrate con la previsione di impianti arbustivi autoctoni da realizzare sull’area ubicata sul lato destro della viabilità interna di collegamento con la concimaia C8, individuata alle particelle 147, 148 e 149 del Comune di Novafeltria; gli interventi di nuova piantumazione dovranno essere realizzati nella prima stagione utile successiva al rilascio del permesso di costruire;
  5. dovranno essere previste, durante i primi cinque anni successivi l’impianto delle nuove compagini vegetali, adeguate manutenzioni (risarcimento delle fallanze, ripuliture tramite sfalcio delle erbe infestanti, irrigazione di soccorso ogni qualvolta se ne presenti la necessità), al fine di garantire un corretto attecchimento delle essenze; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell’impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legati sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti. Gli interventi di manutenzione, se necessario, andranno estesi anche alle piantumazioni già realizzate;
  6. al fine di verificare l’effettivo accrescimento della vegetazione impiantata, per ognuna delle aree individuate dovrà essere predisposta, e trasmessa con cadenza annuale, entro il mese di febbraio, durante i 5 anni di validità della VIA, una relazione descrittiva attestante, anche tramite documentazione fotografica, il grado di sviluppo e lo stato vegetativo degli elementi arborei messi a dimora; tale relazione dovrà essere inviata al Comune di Sogliano al Rubicone ed all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale;
  7. dovrà essere presentato, contestualmente alla richiesta di Permesso di Costruire, il progetto definitivo dell’impianto fotovoltaico da realizzare sulle falde esposte a sud dei capannoni C5 e C9; la realizzazione di tale impianto dovrà avvenire entro 1 anno dal rilascio del Permesso di Costruire suddetto;
  8. comunicazione dell’avvenuto rilascio del Permesso di Costruire dovrà essere data all’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale;
  9. in seguito alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico di cui al punto precedente dovrà essere predisposta ed inviata annualmente, entro il mese di febbraio, al Comune di Sogliano al Rubicone ed all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale, una relazione contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferita all’anno precedente, nella quale si specifichi la percentuale dell’energia elettrica reperita mediante l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

2. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 2 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche e integrazioni, la presente Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) comprende e sostituisce i seguenti atti:

  • Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del DLgs 59/05 e L.R. 21/04, deliberata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 48 dell’1/2/2011, i cui contenuti conformi costituiscono l’allegato 1 del Rapporto Ambientale, Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale;
  • Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 7/2004, art. 6 allegato 3 del Rapporto Ambientale, allegato A alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale;

3. di dare atto che le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, gli assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa, ad eccezione del permesso di costruire per la trasformazione del fienile in corso di costruzione in capannone avicolo, elencati al precedente punto e non espressamente formalizzati dagli Enti che costituiscono la Conferenza dei servizi mediante gli atti precedentemente richiamati, si intendono contenuti all’interno del sopraccitato “ Rapporto ambientale del progetto di delocalizzazione di un capannone avicolo dal territorio del Comune di Verucchio (RN) in località Montironi a quello del territorio del Comune di Sogliano al Rubicone (FC) località Massamanente ai sensi dell’art. 79 del P.T.C.P. della Provincia di Forlì – Cesena” che costituisce l’allegato A del presente atto;

4. di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.R. 9/99 e s.m.i., come integrata dal DLgs 152/06 e s.m.i., che l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale relativamente alla realizzazione delle opere è fissata in anni 5 (cinque), con possibilità di concedere proroga;

5. di dare atto che l’efficacia temporale dell’Autorizzazione Autorizzazione Integrata Ambientale, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 48 dell’ 1/2/2011 prot. n. 7503/2011, è pari a 10 (dieci) anni ed è soggetta comunque a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dagli articoli 29-ocities e 29-nonies del DLgs 152/06 e s.m.i.;

6. di quantificare in € 364,80, pari allo 0,04% del valore complessivo dell’intervento oggetto della presente procedura di VIA stimato dalla ditta proponente in Euro 912.000.000, le spese istruttorie che ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i. sono a carico del proponente;

7. di subordinare l’efficacia delle disposizioni derivanti dalla presente procedura di VIA alla conclusione dell’iter dell’accordo di programma sottoscritto in data 10.08.2010 con rep. n. 3336 tra la Provincia di Forlì – Cesena, il Comune di Sogliano al Rubicone, il Comune di Verucchio e l’azienda agricola F.lli Piva s.s, ed al successivo rilascio da parte del Comune di sogliano al Rubicone del Permesso di Costruire per la trasformazione del fienile in corso di costruzione in capannone avicolo;

8. di specificare che, per eventuali modifiche degli atti autorizzativi ricompresi all’interno della presente Valutazione d’Impatto Ambientale, se le modifiche stesse non ricadono nei casi di cui all’art. 6 del DLgs 152706 e s.m.i. la ditta dovrà acquisire le stesse presso gli uffici competenti;

9. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L.R. 9/99 e s.m.i. il presente partito di deliberazione;

10. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio VIA del Servizio Pianificazione Territoriale e al Servizio Ambiente della Provincia di Forlì – Cesena;

11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000.

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