n.13 del 15.01.2014 periodico (Parte Seconda)

Legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 - Primo provvedimento della Giunta regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 recante “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 26 luglio 2013;

Preso atto che la sopra richiamata legge regionale:

- prevede che la Giunta regionale definisca, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali e la Commissione assembleare competente, quanto indicato agli articoli 3, comma 5, 4, comma 5, 8, comma 2 e 10, comma 1;

- prevede che i Programmi di riordino delle forme pubbliche di gestione di cui all’articolo 8 siano trasmessi a questa Amministrazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale, al fine di garantire il supporto ai processi di competenza degli enti locali, e che entro lo stesso termine siano trasmessi a questa Amministrazione i programmi e le valutazioni effettuate ai sensi dell’articolo 7, corredati dalle apposite motivazioni economiche, gestionali e di altra natura che supportino evidenza nel non addivenire alla concentrazione, in ambito distrettuale, dei compiti di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari;

Richiamati:

- l’articolo 4, comma 5 della legge regionale n. 12 del 2013 che dispone che “La Giunta regionale disciplina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le competenze, la durata del mandato ed i casi di revoca degli organi delle ASP, e ne definisce, tenuto conto della natura giuridica delle Aziende di cui all'articolo 3, i limiti concernenti il trattamento economico.”;

- l’articolo 10, comma 1 della legge regionale n. 12 del 2013 che dispone che “Con uno o più provvedimenti, adottati in attuazione della presente legge, la Giunta regionale fornisce indicazioni di raccordo e coordinamento tra le nuove disposizioni e la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonché sulle forme pubbliche di gestione di cui all'articolo 1.

Ritenuto prioritario, tenuto conto dei termini previsti dalla sopra richiamata legge regionale per la definizione da parte degli Enti locali dei Programmi di riordino delle forme pubbliche di gestione e per la loro trasmissione alla Regione (trasmissione a questa Amministrazione entro il 10 febbraio 2014), approvare gli atti previsti agli articoli 4, comma 5 e 10, comma 1 della legge regionale, rinviando ad uno o più atti successivi la definizione di quanto altro previsto dalle su richiamate norme regionali, nonché ulteriori adeguamenti della disciplina di competenza della Giunta regionale sulla base delle eventuali ulteriori necessità che potranno maturare nel prosieguo dell’attuazione della legge regionale in oggetto;

Vista la determinazione n. 12314 del 2 ottobre 2013 del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali ad oggetto “Costituzione, ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale n. 43 del 2001, del Gruppo di lavoro a sostegno dell’attuazione della legge regionale n. 12 del 2013”, composto d tecnici regionali e tecnici degli Enti locali designati dalla Cabina di Regia regionale per le politiche sanitarie e sociali;

Dato atto che il provvedimento che si approva con la presente deliberazione tiene conto di quanto elaborato dal Gruppo di lavoro sopra indicato;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta del 6 dicembre 2013 (in atti con PG 0305663 del 9 dicembre 2013);

Acquisito il parere favorevole della Commissione Assembleare IV “Politiche per la salute e politiche sociali” espresso nella seduta del 16 dicembre 2013 (in atti con PG 0050392 del 16 dicembre 2013);

Ritenuto di approvare, ai sensi di quanto previsto agli articoli 4, comma 5 e 10, comma 1 della legge regionale n. 12 del 2013, il provvedimento ad oggetto “Legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 - Primo provvedimento della Giunta regionale”di cui all’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta degli Assessori alle Politiche per la Salute e alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l'immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare - ai sensi di quanto previsto agli articoli 4, comma 5 e 10, comma 1 della legge regionale n. 12 del 2013 - il provvedimento ad oggetto “Legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 - Primo provvedimento della Giunta regionale” quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

Allegato

“Legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 - Primo provvedimento della Giunta regionale”

1.  Riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari in ambito distrettuale

La legge regionale n. 12 del 2013 conferma (articolo 1, comma 1) - in ordine all’ambito territoriale nel quale gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari - quanto già previsto dalla disciplina e dagli atti di programmazione regionale, individuandolo nel distretto definito secondo le modalità delle leggi regionali 12 maggio 1994, n. 19 e 23 dicembre 2004, n. 29 e per le finalità di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2.

In ogni ambito territoriale così individuato la legge regionale n. 12 del 2013 prevede (articolo 1, comma 2) che - per superare il frazionamento nella gestione e nell’erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari sulla base di criteri di adeguatezza - venga individuata una unica forma pubblica di gestione di tali servizi, mediante accorpamento degli enti già costituiti ed aggregazione di altre forme giuridiche e strumenti competenti in materia di servizi alla persona; il processo indicato deve avvenire garantendo adeguatezza gestionale, efficienza ed economicità delle forme pubbliche di gestione che verranno individuate, mediante la riorganizzazione e la razionalizzazione dei fattori produttivi.

La forma pubblica di gestione individuata deve prevedere l’adesione, se non già presenti, di tutti i Comuni o delle loro forme associative ricomprese nell’ambito distrettuale, assegnando a tale forma pubblica l’unitarietà della gestione pubblica dei servizi sociali e socio-sanitari e delle ulteriori eventuali attività di cui all’articolo 1, comma 2 della legge regionale, laddove gli enti competenti decidano di attribuirle all’unica forma di gestione.

L’adesione di cui al capoverso precedente, nel caso che la forma pubblica di gestione scelta sia l’Unione dei Comuni, si esprime attraverso la convenzione per la gestione associata delle funzioni relative ai servizi sociali. Nel caso che venga scelta l’ASP o l’Azienda speciale consortile, l’adesione si esprime attraverso l’ingresso, in qualità di soci, di tutti i Comuni o delle loro forme associative ricomprese nell’ambito distrettuale. Nel caso venga scelta la delega all’AUSL, l’adesione si esprime attraverso la delega all’AUSL, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2003, della gestione di tutti i servizi sociali.

1.1 I Programmi per il riordino delle forme di gestione (articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2013)

Gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali competenti dell’ambito distrettuale individuano l’unica forma pubblica di gestione dell’ambito distrettuale (o dell’ambito ottimale qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2013), tra quelle indicate al successivo paragrafo 1.4, nell’ambito del Programma di riordino delle forme di gestione, che contiene la ricognizione delle forme pubbliche di gestione esistenti ed oggetto del riordino.

I Programmi di riordino possono prevedere, per giungere all’unica forma pubblica di gestione, tempi, fasi e modalità progressive, tenendo conto della complessità delle forme già presenti e degli obiettivi da raggiungere per l’accreditamento dei servizi socio-sanitari.

I Programmi di riordino sono approvati dagli enti interessati con le modalità di cui all’articolo 29, comma 3 della legge regionale n. 2 del 2003 e trasmessi alla Regione entro il 10 febbraio 2014. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2013, i Programmi di riordino devono anche contenere le valutazioni effettuate ai sensi del citato articolo, corredate dalle apposite motivazioni economiche, gestionali e di altra natura che supportino evidenza nel non addivenire alla concentrazione in ambito distrettuale dei compiti di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari.

In ogni caso, il Programma di riordino - anche nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2013 - deve essere adottato a livello distrettuale.

1.2  Principio di separazione delle funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione della rete dei servizi dalle attività di gestione ed erogazione

Le norme e gli atti di programmazione regionale hanno negli ultimi anni più volte affermato la necessità che venga mantenuta una separazione tra le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica della rete dei servizi, in capo ai soggetti istituzionali (Comuni, Unioni di Comuni), dalle attività di gestione ed erogazione (affidate ai soggetti erogatori pubblici e privati).

La declinazione concreta del principio in oggetto comporta alcuni corollari, anch’essi in questi anni più volte riaffermati dalla disciplina regionale:

- la titolarità delle funzioni di programmazione e governo in capo ai soggetti istituzionali non impedisce loro, qualora ritengano tale scelta più opportuna per il territorio di riferimento, di gestire ed erogare direttamente i servizi e le prestazioni, nelle forme – per i servizi oggetto del programma di riordino - indicate al paragrafo 1.4 (Unione di Comuni, Comune (laddove il Comune coincida con l’ambito distrettuale o si tratti di Comune capoluogo non ricompreso in un ambito ottimale ex L.R. n. 21 del 2012));

- qualora i soggetti istituzionali decidano di avvalersi di altri soggetti per l’erogazione e la gestione (ASP, ASC, delega all’Azienda USL), devono essere mantenute ed esercitate in capo ai soggetti istituzionali le funzioni loro proprie di regolazione, programmazione, governo, verifica della rete dei servizi per qualsiasi servizio o attività conferita;

- la non delegabilità delle funzioni istituzionali comporta la necessità che - laddove nell’ambito del Programma di riordino gli Enti locali decidano di avvalersi di un ente strumentale (quale l’ASP o l’ASC) anche per le attività di servizio sociale territoriale, incluso lo sportello sociale - venga comunque assicurato a livello distrettuale l’esercizio delle funzioni di regolazione ed indirizzo, mediante, ad esempio, la definizione di regolamenti ed indicazioni tali da consentire al soggetto gestore di svolgere la propria attività nel rispetto del principio di separazione in oggetto. Pertanto, come nel passato, la decisione di assegnare alla forma di gestione ulteriori e specifiche attività che investono il servizio sociale territoriale, non limitandosi ad assegnare ad essa esclusivamente un ruolo di produzione ed erogazione, rimane affidata agli Enti locali che la indicano nel Programma di riordino.

- qualunque sia la scelta operata in relazione alle prestazioni ed attività indicate alla alinea precedente, l’obiettivo posto dalla legge regionale n. 12 del 2013 è la gestione unitaria di tali attività a livello di ambito territoriale distrettuale (o di ambito ottimale nei casi di cui all’articolo 7 della legge regionale).

1.3  Tipologia dei servizi da conferire alla forma unica di gestione

 Al fine di supportare l’elaborazione dei Programmi di riordino delle forme di gestione si indicano di seguito - mutuati dalla classificazione ISTAT nota e praticata dalle amministrazioni comunali - le tipologie di servizi sociali e socio-sanitari che devono o possono confluire nella forma unica individuata.

Si tratta degli interventi e dei servizi nelle aree di utenza Famiglia e Minori, Disabili, Dipendenze, Anziani, Immigrati e Nomadi, Povertà, Disagio adulti e senza dimora. Gli interventi e i servizi in oggetto includono l’integrazione sociale, gli interventi e servizi educativo assistenziali e per l’inserimento lavorativo, l’assistenza domiciliare, il pronto intervento sociale, i servizi semiresidenziali e quelli comunitari e residenziali.

Nell’ambito dei servizi e degli interventi sopra indicati, devono confluire nella forma pubblica di gestione tutte le prestazioni erogate dagli enti locali in economia in forma diretta (con ciò intendendo con personale proprio). Possono inoltre essere affidate alla forma pubblica di gestione le attività amministrative e contrattuali svolte per consentire a soggetti terzi di erogare prestazioni per conto dei Comuni dell’ambito distrettuale come, ad esempio, le funzioni di stazione appaltante. In ogni caso le funzioni di committenza devono essere esercitate a livello distrettuale o di ambito ottimale.

La forma pubblica di gestione deve quindi essere individuata come soggetto gestore dei servizi socio-sanitari per anziani e disabili transitoriamente, provvisoriamente o definitivamente accreditati ad un soggetto pubblico (Comuni, loro forme associative, loro Aziende, Aziende USL).

Possono inoltre confluire nella forma pubblica di gestione le attività di servizio sociale territoriale, incluso lo sportello sociale. In ogni caso le attività di servizio sociale devono essere esercitate a livello distrettuale o di ambito ottimale.

E’ inoltre facoltativo conferire alla forma pubblica di gestione anche gli interventi ed i servizi educativi e di sostegno socio-educativo scolastico dell’Area di utenza Famiglia e Minori e dell’area Disabili.

1.4  Forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari (articolo 10, comma 1)

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1 della legge regionale n. 12 del 2013 sono forme pubbliche di gestione che gli enti competenti possono individuare ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della medesima legge regionale le seguenti:

- Azienda di servizi alla persona (ASP)

- Azienda speciale consortile (ASC)

- Unione di comuni (se all’Unione sono conferite le funzioni in materia di servizi sociali)

- Comune (laddove il comune coincida con l’ambito distrettuale o si tratti di Comune capoluogo non ricompreso in un ambito ottimale ex L.R. 21/2012)

- Delega all’Azienda USL

2. Disciplina delle competenze, durata del mandato e casi di revoca degli organi delle ASP; limiti al trattamento economico dei componenti degli organi delle ASP; indicazioni di raccordo e coordinamento tra le nuove disposizioni e la disciplina regionale in materia in ASP vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 2013 (articolo 4, comma 5 e 10, comma 1)

I contenuti di seguito indicati sono mutuati dalla legge regionale n. 12 del 2013 e dalle direttive di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004 e dell’Assemblea legislativa regionale n. 179 del 2008, tenuto conto della necessità di fornire indicazioni di raccordo e coordinamento tra quanto dispone la legge regionale n. 12 del 2013 e la disciplina vigente anteriormente (articolo 10, comma 1); fatto salvo infatti ciò che ha innovato e modificato la legge regionale n. 12 (ad esempio sull’assetto degli organi), restano confermate le disposizioni previgenti, raccordate e coordinate con la nuova legge.

In sostanza, tenuto conto del citato articolo 22, comma 1, lettera d) della L.R. n. 2 del 2003, e del combinato disposto degli articoli 4, comma 5 e 4, comma 1, lettera b) della L.R. n. 12 del 2013, l’atto di Giunta regionale previsto all’articolo 4, comma 5 della L.R. n. 12 del 2013 deve disciplinare:

- le competenze degli organi, raccordando la previgente disciplina con la semplificazione introdotta nell’organo di gestione;

- la durata del mandato, prevedendo norme di raccordo e transitorie per la fase di passaggio dal previgente assetto al nuovo, tenuto conto inoltre dei previsti processi di unificazione;

- i limiti concernenti il trattamento economico dell’Amministratore unico e del Cda laddove previsto, tenuto conto della natura giuridica delle ASP come chiarita e definita all’articolo 3 della legge.

2.1 Organi delle ASP - competenze, funzioni e composizione

a) Assemblea dei soci

Restano confermate le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004 e dell’Assemblea legislativa regionale n. 179 del 2008, come integrate in dipendenza di quanto previsto all’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2013. Per comodità di lettura si riportano di seguito le funzioni ed i compiti dell’Assemblea dei soci come disciplinate dalle citate direttive e coordinate con le norme di cui alla legge regionale n. 12 del 2013.

L’Assemblea dei soci è l’organo di indirizzo e di vigilanza sull’attività dell’Azienda e svolge in particolare le seguenti funzioni:

- definisce gli indirizzi generali dell’Azienda;

- nomina l’Amministratore unico (o il Consiglio di amministrazione nei casi di cui all’articolo 4, comma 3 della L.R. n. 12 del 2013);

- revoca l’Amministratore unico (o i componenti del Consiglio di amministrazione nei casi di cui all’articolo 4, comma 3 della L.R. n. 12 del 2013), nei casi previsti e definiti al successivo punto 2.2;

- nel caso in cui il bilancio dell’Azienda non superi i trenta milioni di euro indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico; nel caso in cui il bilancio dell’Azienda superi i trenta milioni di euro nomina due componenti del Collegio il cui Presidente viene nominato dalla Regione;

- approva, su proposta dell’Amministratore unico (o del Consiglio di amministrazione nei casi di cui all’articolo 4, comma 3 della L.R. n. 12 del 2013), il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo e il bilancio consuntivo;

- approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile con le modalità indicate al paragrafo 3 della deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004;

- delibera le modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione della Regione;

- delibera l’ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali che conferiscono attività e risorse;

- adotta il proprio regolamento di funzionamento.

L’Assemblea dei soci è composta - ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 12 del 2013 e della deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004 - dai rappresentanti delle Unioni di Comuni operanti nell'ambito di riferimento, nonché dai Sindaci dei Comuni soci non rappresentati nelle forme associative e dai rappresentanti legali degli altri enti soci, o da loro delegati, nonché dagli altri soggetti presenti nelle Assemblee dei soci alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 2013 in quanto già presenti nei Consigli di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che si sono trasformate.  

L'Assemblea dei soci è organo permanente dell’ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco/Presidente dei soci Enti pubblici territoriali o di legale rappresentante degli altri enti soci.

Ai sensi di quanto previsto all’articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2013, gli enti soci delle ASP garantiscono, nel rispetto degli Statuti delle Aziende e degli atti convenzionali sottoscritti, la sostenibilità economico-finanziaria delle ASP e ne assumono la responsabilità esclusiva in caso di perdite. A tal fine l'Assemblea dei soci vigila sull'attività della propria ASP garantendo il raggiungimento del pareggio di bilancio ed il pieno equilibrio tra i costi ed i ricavi derivanti dai corrispettivi dei servizi, dalle rette degli utenti e dalla valorizzazione degli strumenti patrimoniali.

Gli Statuti delle ASP definiscono i criteri di ripartizione e di assunzione in capo ai soci dei disavanzi di gestione che non possano essere coperti da un piano di rientro.

b)  Presidente dell'Assemblea dei soci

Il Presidente dell’Assemblea dei soci - individuato tra i componenti dell’Assemblea - convoca e presiede l’Assemblea e ne coordina i lavori.

c) Organo di gestione - Amministratore unico

L’Amministratore unico è l’organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall’Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione.

L’Amministratore unico opera nel rispetto delle prerogative e delle decisioni dell'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell’Azienda, svolge le funzioni strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione dell'Azienda ed in particolare adotta i seguenti atti:

- proposta di piano-programma, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio economico preventivo, di bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea dei soci;

- proposta di modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione della proposta da sottoporre all’approvazione della Regione;

- regolamento di organizzazione;

- nomina del direttore.

L’Amministratore unico partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell’Assemblea dei soci.

L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea al di fuori del proprio seno ed è scelto tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona.

L’Amministratore unico dura in carica 5 anni ed è rinominabile una sola volta. Nella proposta di statuto dell’ASP unificata ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2013 e delle ASP ancora da costituire, gli Enti competenti possono prevedere – al fine di allineare la durata del mandato dell’Amministratore unico con quella dei soci pubblici territoriali o della maggioranza di essi - che la durata del primo mandato dell’Amministratore unico sia inferiore al quinquennio, fermo restando il limite di due mandati complessivi.

In caso di assenza o impedimento temporaneo dell’Amministratore unico, l’Assemblea dei soci individua il soggetto che svolge temporaneamente le sue funzioni, con decisione adottata con i quorum strutturali e funzionali che lo Statuto indica per la nomina dell’Amministratore unico.

Ai fini della durata massima dei mandati dell’Amministratore unico come sopra indicata si considerano quelli svolti nell’ASP unificata.

d) Organo di gestione - Consiglio di amministrazione di tre componenti

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2013, in luogo dell’Amministratore unico è possibile prevedere nello Statuto dell’ASP un consiglio di amministrazione composto da tre componenti.

Negli atti che approvano la proposta di Statuto che prevede il consiglio di amministrazione di tre componenti in luogo dell’Amministratore unico deve essere adeguatamente motivata tale scelta con riferimento a quanto richiesto all’articolo 4 comma 3 della legge regionale n. 12 del 2013.

I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea al di fuori del proprio seno e sono scelti tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona.

Oltre le funzioni previste più sopra per l’Amministratore unico, il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento di funzionamento.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica 5 anni e sono rinominabili una sola volta.

Nella proposta di statuto dell’ASP unificata ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2013 e delle ASP ancora da costituire, gli Enti competenti possono prevedere – al fine di allineare la durata del mandato del consiglio di amministrazione con quella dei soci pubblici territoriali o della maggioranza di essi - che la durata del primo mandato del consiglio di l’amministrazione sia inferiore al quinquennio, fermo restando il limite di due mandati complessivi.

Ai fini della durata massima dei mandati dei componenti del Consiglio di amministrazione come sopra indicata si considerano quelli svolti nell’ASP unificata.

e) Presidente del consiglio di amministrazione

 Il Presidente del consiglio di amministrazione è previsto nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 4, comma 3 della L.R. n. 12 del 2013 e lo Statuto dell’Azienda preveda il consiglio di amministrazione di cui alla precedente lettera d).

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell’Azienda, è nominato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno, convoca e presiede il Consiglio, sovraintende al regolare funzionamento dell'Azienda ed in particolare alla esecuzione degli atti, partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell’Assemblea dei soci.

f) Organo di revisione contabile

L’Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell’Azienda.

L’Organo di revisione contabile è costituito da 3 membri qualora il bilancio dell’Azienda sia superiore ad un valore di 30.000.000 di euro; dei 3 membri 2 sono nominati dall’Assemblea dei soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione.

L’Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico, nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata dall’Assemblea dei soci, qualora il bilancio dell’Azienda sia inferiore ad un valore di 30.000.000 di euro.

L’Organo di revisione contabile è composto da soggetti scelti dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

L’Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina ed è rieleggibile una sola volta.

2.2 Revoca degli organi delle ASP

Si conferma in materia di revoca degli organi delle ASP o di alcuni dei suoi componenti la disciplina di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 179 del 2008 che, coordinata con quanto previsto dalla legge regionale n. 12 del 2013 dispone:

L’Assemblea dei soci adotta, con il quorum previsto dallo statuto, l’atto di revoca dell’Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione o di alcuno dei suoi componenti in caso di:

a) grave violazione della legge, dello statuto, di regolamenti dell’Azienda;

b) mancato rispetto degli indirizzi generali definiti dall’Assemblea dei soci;

c) gravi omissioni o ritardi in atti dovuti.

Per l’adozione dell’atto di revoca nei casi sopra indicati, il Presidente dell’Assemblea deve contestare per iscritto all’Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione ed anche al componente o ai componenti interessati, le violazioni, omissioni o ritardi contestati, assegnando un termine, non inferiore a 10 giorni, per fare conoscere le loro ragioni sui fatti contestati.

L’Assemblea dei soci valuta le ragioni esposte e decide se ricorrono le condizioni per procedere alla revoca dell’incarico; in caso positivo adotta l’atto di revoca nel quale sono indicate le violazioni, le omissioni e/o i ritardi accertati; l’atto di revoca è trasmesso per conoscenza alla Regione Emilia-Romagna, per il monitoraggio di cui al paragrafo 6 dell’allegato alla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 179 del 2008 e all’articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 12 del 2013.

2.3 Limiti concernenti il trattamento economico degli organi delle ASP

La determinazione dei limiti concernenti il trattamento economico degli organi delle ASP non può non tenere conto ed essere orientata dal complesso di norme e principi contenuti in diversi provvedimenti legislativi e di indirizzo di questi ultimi anni, che devono orientare l’azione e le scelte della pubbliche amministrazioni sui cosiddetti “costi della politica”, con ciò proseguendo nella realizzazione di uno degli obiettivi posti a base del processo di costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero di costituire un sistema di soggetti di produzione ed erogazione di servizi pubblici locali qualificato ed efficiente.

Tra il complesso di disposizioni più sopra richiamate, si ricorda in particolare:

- la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) che all’articolo 1, commi 721 e 722 dispone che le Regioni, ai fini del contenimento della spesa pubblica, adottano disposizioni finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, disponendo altresì che la disposizione richiamata costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione Europea; tali disposizioni sono state tenute a riferimento per la definizione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti dei consigli di amministrazione delle ASP, di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 179 del 2008;

- Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che all’articolo 6 detta norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

Al fine di inquadrare correttamente il tema della disciplina applicabile agli organi delle ASP in materia di trattamento economico – fermo restando quanto disposto dalla legge regionale n. 12 del 2013 all’articolo 4, comma 1, lettera a) – è necessario richiamare l’articolo 3 della legge regionale laddove si afferma che “Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono enti pubblici non economici locali disciplinati dall’ordinamento regionale e dei quali gli enti soci, gli enti locali, le Unioni di Comuni e le Aziende sanitarie si avvalgono per la gestione e l’erogazione dei servizi di cui all’articolo 1, nonché per altre funzioni ed attività previste dallo Statuto dell’ASP.”.

La citata norma regionale conferma quanto già affermato dalla legge regionale n. 2 del 2003, che all’articolo 25 dispone che “L'Azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non ha fini di lucro. L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi.”.

Dal complesso delle norme regionali sopra richiamate emerge che le ASP sono ricomprese tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 della decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Da ciò deriva che si applicano alle ASP, oltre alle norme regionali che ne disciplinano l’assetto ed il funzionamento, le norme statali rivolte alle pubbliche amministrazioni.

Alla luce della natura giuridica delle ASP previste e disciplinate dalle norme regionali, occorre quindi affrontare la questione del trattamento economico degli organi di tali Aziende, analizzando in particolare l’articolo 6 del sopra richiamato decreto legge n. 78 del 2010, che prevede - al comma 3 - che a decorrere dall’1 gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. La norma prevede inoltre che sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui si tratta non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi di quanto disposto dal comma 3.

Tenuto conto della situazione economica in cui versa il Paese e della necessità di contenimento della spesa pubblica, si definiscono come segue i limiti concernenti il trattamento economico erogabile ai componenti degli organi delle ASP.

a) Assemblea dei soci

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 12 del 2013 non possono essere erogati compensi o indennità né forme di rimborso comunque denominate per la partecipazione all'Assemblea dei soci e per lo svolgimento delle funzioni di Presidente dell’Assemblea.

b) Organo di gestione

All’organo di gestione delle ASP può spettare, se deciso dall’Assemblea dei soci, il seguente trattamento economico:

- all’Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione una indennità di carica non superiore ai limiti di seguito indicati in relazione alla classe di bilancio in cui si colloca l’ASP

Bilancio ASP

Indennità massima attribuibile Importi lordi mensili

inferiore a 4.000.000 euro

1.000 euro

da 4.000.001 a 10.000.000 euro

1.500 euro

da 10.000.001 a 20.000.000 euro

2.000 euro

da 20.000.001 a 30.000.000 euro

2.500 euro

oltre 30.000.000 euro

3.000 euro

- agli altri componenti del cda - nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2013 - un gettone di presenza che non può essere superiore, a seconda delle fasce di appartenenza delle ASP, ai seguenti importi:

volume di bilancio dell’ASP:

- fino a euro 4.000.000 gettone max euro 100

- da euro 4.000.001 a euro 20.000.000 gettone max euro 150

- oltre euro 20.000.000 gettone max euro 200

Non possono essere corrisposti, in un anno solare, a ciascun consigliere, più di 24 gettoni di presenza.

Nell’ambito dei tetti massimi più sopra indicati, l’indennità di carica dell’Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di amministrazione ed i gettoni di presenza degli altri consiglieri di amministrazione sono determinati dall’Assemblea dei soci - con atto motivato - con riferimento alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell’Azienda.

I parametri di valutazione della complessità gestionale dell’Azienda si fondano sulla ponderazione dei seguenti elementi:

a) effettiva gestione di una pluralità di tipologie di servizi;

b) effettiva gestione di servizi in più settori di intervento;

c) numero degli enti territoriali soci che conferiscono servizi all’Azienda;

d) volume di bilancio dell'ASP.

c) Organo di revisione contabile

Per quanto riguarda l’organo di revisione contabile si conferma la disciplina di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 179 del 2008 che dispone:

Ai componenti dell’organo di revisione contabile spetta un compenso definito dall’Assemblea dei soci, con atto motivato in relazione alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell’Azienda, nel rispetto dei parametri di seguito indicati.

I parametri di valutazione della complessità gestionale dell’Azienda si fondano sulla ponderazione dei seguenti elementi:

a) volume di bilancio

b) effettiva gestione di una pluralità di tipologie di servizi;

c) effettiva gestione di servizi in più settori di intervento;

d) numero degli enti territoriali soci che conferiscono servizi all’Azienda.

Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo attribuito ai componenti dell’organo di revisione contabile non può essere superiore, a seconda delle fasce di appartenenza delle ASP, ai seguenti importi:

volume di bilancio dell’ASP:

- fino a euro 4.000.000 compenso max euro 6.000

- da euro 4.000.001 a euro 20.000.000 compenso max euro 8.000

- oltre euro 20.000.000 compenso max euro 10.000

L'Assemblea dei soci stabilisce il compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione contabile con la stessa delibera di nomina.

Nei casi in cui l’organo di revisione contabile è costituito da un collegio, al Presidente spetta un compenso pari a quello stabilito per gli altri componenti maggiorato del 20 per cento; in questi casi i compensi massimi più sopra indicati sono riferiti al Presidente del collegio.

3. Disposizioni generali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona

Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2013 in relazione alla natura giuridica delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, si applicano alle ASP, oltre alle norme espressamente richiamate dall’articolo 3, le norme statali previste per gli enti pubblici quali, ad esempio, quelle in materia di anticorruzione e trasparenza.

L’Assemblea dei soci dell’ASP, titolare delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Azienda, esercita le proprie funzioni dando all’organo di gestione indirizzi sul rispetto del complesso di norme sopra richiamate.

3.1 Rinnovo dell’organo di gestione e di revisione contabile

L’Assemblea dei soci dell’ASP assicura il rinnovo dell’organo di gestione e di revisione contabile alla scadenza prevista, nel rispetto della disciplina statale in materia di proroga degli organi amministrativi di cui alla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Nel caso in cui l’Assemblea dei soci non provveda alle nomine nei termini previsti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2 della citata legge n. 444 del 1994.

3.2 Competenze regionali in materia di approvazione degli statuti e delle successive modifiche

La legge regionale n. 12 del 2013 conferma in capo alla Regione la competenza ad approvare gli Statuti delle ASP e le successive modifiche.

Le scelte sulla individuazione dell’unica forma pubblica di gestione devono essere contenute nel programma di riordino di cui all’articolo 8 della legge regionale; per tale motivo non saranno esaminate proposte di modifiche statutarie delle ASP in assenza di una preventiva formulazione della cornice organizzativa oggetto dei programmi di riordino.

Tenuto conto della necessità di consentire alle Assemblee dei soci – in occasione della scadenza del Consiglio di amministrazione - di provvedere alla semplificazione dell’organo di gestione ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale, in deroga a quanto sopra indicato saranno esaminate le proposte di modifiche statutarie sottoposte all’Amministrazione regionale volte ad introdurre una semplificazione dell’organo di gestione.

In quest’ultimo caso le proposte dovranno essere sottoposte a questa Amministrazione in tempi compatibili con la necessità di garantire il rinnovo degli organi alle scadenze previste.

3.3 Disposizioni procedurali sul percorso di unificazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e per l’approvazione di modifiche statutarie e norme di coordinamento

Le proposte di unificazione delle ASP ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2013, devono essere trasmesse all’Amministrazione regionale corredate della seguente documentazione:

- programma di riordino di cui all’articolo 8 della legge regionale o suo stralcio, da cui risulti che l’ASP unificata è stata individuata come unica forma di gestione di ambito distrettuale (o di ambito ottimale qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 7 della legge regionale);

- copia conforme delle delibere delle Assemblee dei soci coinvolte nell’unificazione, che approvano la proposta di unificazione e la proposta di statuto dell’ASP unificata;

- richiesta, a firma congiunta dei Presidenti delle Assemblee dei soci che si unificano, di approvazione dell’unificazione delle Aziende; la richiesta dovrà indicare la data di decorrenza richiesta per l’unificazione ed il Sindaco di uno dei soci dell’ASP unificata che assumerà le funzioni di legale rappresentante dell’Azienda nelle more della nomina dell’organo di gestione e, per i casi in cui sia previsto il consiglio di amministrazione, dell’elezione del presidente del cda; si sottolinea la necessità, per consentire all’Amministrazione regionale di rispettare la data di decorrenza richiesta per l’unificazione, che la documentazione sia trasmessa in tempi utili a consentire la necessaria attività istruttoria; come avvenuto in occasione della costituzione delle ASP, la deliberazione regionale che dispone l’unificazione ed approva lo statuto indicherà il legale rappresentante come indicato nella richiesta di unificazione; per questi motivi non è necessario inserire nella proposta di statuto alcuna norma transitoria in tal senso.

- copia conforme della convenzione di cui al punto 1.4 della deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004, sottoscritta;

In analogia a quanto disposto dall’articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 12 del 2013, a decorrere dall’approvazione da parte della Regione dei nuovi Statuti delle ASP unificate cessano gli Organi di revisione in carica nelle ASP che si unificano.

Si segnala la necessità che le delibere delle Assemblee dei soci che approvano le proposte di unificazione e di modifiche statutarie diano conto dei quorum strutturali e funzionali richiesti dai rispettivi statuti delle Aziende per l’approvazione di tali atti, così come diano conto che gli atti in discorso sono stati pubblicati e pubblicizzati nelle forme e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti.

L’Amministrazione regionale svolge, come avvenuto in occasione del processo di costituzione delle ASP, una funzione di supporto agli Enti locali e alle ASP nella definizione dei documenti che verranno sottoposti all’approvazione regionale, con particolare riguardo alla definizione dei nuovi statuti delle Aziende.

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