n.68 del 20.04.2012 (Parte Prima)
NOTE
Nota all’art. 1
Comma 1
1) il testo dell’articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 1 – Finalità.
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE e del D.P.R. 12 aprile 1996, stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale.
2. La valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi e garantire l’uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile. A tal fine per i progetti individuati negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3 sono valutati gli effetti diretti ed indiretti sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque, sull’aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale e sull’interazione tra detti fattori.
3. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di prevedere e stimare l’impatto ambientale di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.
4. Nel perseguire tali finalità la Regione garantisce e promuove l’informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e, delle procedure amministrative, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive.
5. Le funzioni conferite alla Regione in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono esercitate con te modalità stabilite dalla presente legge.».
Note all’art. 2
Comma 1
1) il testo dell’articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) impatto ambientale: l’insieme degli effetti rilevanti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che progetti, pubblici o privati, hanno sull’ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e umani;
b) procedura di verifica (screening): procedura preliminare, disciplinata dal titolo Il, volta a definire se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA;
c) procedura di VIA: la procedura, disciplinata dal titolo III, finalizzata alla espressione, da parte dell’autorità competente, della valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui alla successiva lettera f);
d) studio d’impatto ambientale (SIA): studio tecnico - scientifico degli impatti ambientali di un progetto, di cui all’art. 11;
e) definizione dei contenuti del SIA (scoping): fase preliminare facoltativa, disciplinata dall’art. 12, volta a definire, in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere fornite nel SIA;
f) valutazione di impatto ambientale (VIA): determinazione dell’autorità competente, disciplinata dall’art. 16, in ordine all’impatto ambientale del progetto;
g) proponente: il committente o l’autorità proponente, cioè rispettivamente il soggetto privato o pubblico che predispone le iniziative relative ad un progetto da sottoporre alle procedure disciplinate dalla presente legge;
h) progetto: gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o esecutivi, concernenti la realizzazione di impianti, opere o interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali. Nel caso di impianti, opere o interventi pubblici, per progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo si intende quanto definito rispettivamente nei commi 3, 4 e 5 dell’art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;
i) autorità competente: l’amministrazione che effettua le procedure disciplinate dalla presente legge ai sensi dell’art. 5;
j) comuni interessati: i comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dal connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati;
k) Provincia interessata: la Provincia nel cui territorio sono ricompresi i comuni interessati;
l) amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto;
m) associazioni interessate: gli enti, le associazioni, ed in particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i comitati esponenziali di categorie o interessi collettivi, interessati dalla realizzazione del progetto ed operanti nella regione;
n) soggetto interessato: ogni soggetto portatore di un interesse inerente alla realizzazione del progetto;
o) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o designata dalla autorità competente per curare l’espletamento delle attività connesse e strumentali all’effettuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge;
p) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti elencati negli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla presente legge.».
2) il testo dell’articolo 5, lettere c), d), g), h), l), r), t), u) e v) del decreto legislativo n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 2 dell’art. 2 della l.r. n. 9 del 1999 come sostituito, è il seguente:
«Art. 5 - Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
(omissis)
c) impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
d) patrimonio culturale: l’insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
(omissis)
g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all’articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all’articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
(omissis)
l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente;
(omissis)
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;
(omissis)
t) consultazione: l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;
u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.».
Nota all’art. 3
Comma 1
1) il testo dell’articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 3 - Informazione e partecipazione.
1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge l’autorità competente assicura la promozione e la garanzia dell’informazione e della partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente con le modalità di cui ai titoli Il, III e IV.
2. Ai fini della predisposizione degli elaborati relativi alla procedura di verifica (screening) e del SIA il proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle Amministrazioni pubbliche.».
Note all’art. 4
Comma 1
1) il testo dell’articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 4 - Ambito di applicazione.
1. I progetti di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3, che non ricadono all’interno di aree naturali protette, sono assoggettati alla procedura di verifica (screening), ai sensi degli artt. 9 e 10. Sono altresì assoggettati alla procedura di verifica (screening), per le parti non ancora autorizzate, i progetti di trasformazione od ampliamento dai quali derivino impianti, opere o interventi con caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3.
2. Sono assoggettati alla procedura di VIA, ai sensi degli articoli da 11 a 18, i progetti di cui agli:
a) allegati A.1, A.2 e A.3;
b) allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l’esito della procedura di verifica (screening) di cui al comma 1.
3. Su richiesta del proponente sono assoggettati:
a) alla procedura di verifica (screening) i progetti non compresi negli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3;
b) alla procedura di VIA i progetti compresi negli allegati B.1, B.2 e B.3.
4. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 3, l’autorità competente può stabilire di esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie di cui all’art. 28 e di contribuire alle spese di redazione del SIA fino ad un massimo complessivo del 50%, qualora sussista un interesse pubblico all’attivazione della procedura di verifica (screening) ovvero della procedura di VIA, in relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la vulnerabilità dei siti interessati.
5. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del 50% nel caso in cui i progetti ricadono all’interno di aree naturali protette.
6. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del 30% nei seguenti casi:
a) progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente attrezzate, individuate nei modi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE 11836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit.
7. Le soglie dimensionali di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate altresì del 20% per le attività produttive da insediare nelle aree industriali esistenti, dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Provincia individua specificatamente, su proposta dei comuni interessati, le aree che possiedono le predette caratteristiche.
8. La disciplina della presente legge non si applica a:
a) i progetti destinati a scopi di difesa nazionale;
b) gli interventi disposti in via d’urgenza dalle competenti autorità, sia al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e della L.R. 19 aprile 1995, n. 45.
9. La Giunta regionale, su proposta della autorità competente, può, in casi eccezionali, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente legge, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell’art. 2, della direttiva n. 85/337/CEE. L’efficacia dell’esenzione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione Europea.
10. Ai sensi dell’art. 1, comma 10, del D.P.R. 12 aprile 1996, non sono oggetto della disciplina della presente legge i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, ivi compresi i progetti di loro modifica, sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale nell’ambito della competenza del Ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
10-bis. Ai sensi dell’art. 5 del D.P.C.M. 3 settembre 1999, i progetti di trasformazione od ampliamento di impianti, opere o interventi di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, già sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale nell’ambito della competenza del Ministero dell’ambiente, ai sensi dell’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e conferiti alla competenza regionale, sono assoggettati alla procedura di verifica (screening) ai sensi degli artt. 9 e 10. ».
2) il testo dell’articolo 6, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 3 dell’art. 4 della l.r. n. 9 del 1999 come sostituito, è il seguente:
«Art. 6 - Oggetto della disciplina
(omissis)
10. L’autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale non aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a). La esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l’autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:
a) esamina se sia opportuna un’altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell’autorizzazione, delle motivazioni dell’esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.».
Note all’art. 5
Comma 1
1) il testo dell’articolo 4 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, come ora sostituito, è il seguente:
«Art. 4 - Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di VIA
1. Sono assoggettati alla procedura di VIA, ai sensi del titolo III:
a) i progetti di nuova realizzazione elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3;
b) i progetti di nuova realizzazione elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3,qualora ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette), ovvero all’interno di aree SIC (Siti di importanza comunitaria) o ZPS (Zone di protezione speciale) in base alle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
c) i progetti di nuova realizzazione elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l’esito della procedura di verifica (screening) di cui al titolo II.
2. Sono inoltre assoggettati alla procedura di VIA i progetti di modifica o estensione dei progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3 qualora la modifica o l’estensione sia, di per sé, conforme o superiore alle soglie stabilite nei medesimi allegati.
3. Si applica l’articolo 6, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente alle esclusioni per opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e alle esclusioni per singoli interventi disposti in via d’urgenza.».
2) per il testo dell’articolo 6, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 3 dell’art. 4-bis, vedi nota 2) all’art. 4.
3) il testo dell’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che concerne Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, citato al comma 2, lett. a), dell’art. 4-ter, è il seguente:
«Art. 26 - Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall’acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.».
Note all’art. 6
Comma 1
1) il testo del comma 6 dell’articolo 5 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 5 - Autorità competenti
(omissis)
6. Per l’esame e l’istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge, l’autorità competente può avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dell’A.R.P.A. dell’Emilia-Romagna di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44. L’ammontare dei compensi dovuti all’A.R.P.A. è definito dalla Giunta regionale in riferimento alle diverse tipologie di impianti, opere o interventi in misura forfettaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all’art. 8 della L.R. n. 44/1995.».
2) il testo dell’articolo 8 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44, che concerne Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna,citato al comma 6 dell’art. 5 come sostituito, è il seguente:
«Art. 8 - Comitato di indirizzo.
1. Il Comitato di indirizzo è un organo di programmazione e di verifica dei risultati dell’attività dell’A.R.P.A. In particolare il Comitato di indirizzo:
a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sul regolamento, sottoponendo alla Giunta regionale le eventuali osservazioni;
b) esprime parere sul programma triennale e annuale di attività;
c) verifica l’andamento generale dell’attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.
2. Il Comitato di indirizzo è composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;
b) l’Assessore regionale competente in materia di sanità;
c) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali da essi delegati;
d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dai Sindaci componenti la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all’articolo 25 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
3. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza del mandato elettivo».
Note all’art. 7
Comma 1
1) il testo dell’articolo 6 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 6 - Sportello unico per le attività produttive.
1. Per i progetti relativi alle attività produttive assoggettate al procedimento di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 112 del 1998, lo sportello unico attiva le procedure di verifica (screening) e di VIA disciplinate dalla presente legge ed acquisisce le relative determinazioni dell’autorità competente.
2. A tal fine lo sportello unico, ai sensi della presente legge trasmette all’autorità competente la domanda del proponente con la relativa documentazione e cura gli adempimenti relativi al deposito, trasmissione e pubblicazione di citi agli artt. 9 e 14.
3. Nell’ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione all’insediamento di attività produttive la valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva comprende e sostituisce le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico - territoriale a norma dell’art. 17.
4. Acquisito l’esito della procedura di verifica (screening), ovvero la valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva lo sportello unico conclude il procedimento di autorizzazione all’insediamento dell’attività produttiva.
5. Lo sportello unico assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia di procedure di VIA.
6. Fino all’istituzione dello sportello unico di cui comma 1, le domande per l’avvio delle procedure di verifica (screening) e di VIA sono presentate dal proponente direttamente all’autorità competente.».
2) il testo dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che concerne Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, citato al comma 1 dell’art. 6 della l.r. n. 9 del 1999 come sostituito, è il seguente:
«Art. 38 - Impresa in un giorno
(omissis)
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall’ articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’ articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell’impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall’ articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l’espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
c) l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell’Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale “impresa.gov” che assume la denominazione di “impresainungiorno”, prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI;
e) l’attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell’intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l’attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l’amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi..».
3) il testo dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, che concerne Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, citato al comma 2 dell’art. 6 della l.r. n. 9 del 1999 come sostituito, è il seguente:
«Art. 5 - Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze
1. Nei casi in cui le attività di cui all’articolo 2, comma 1, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera g), la segnalazione è presentata al SUAP.
2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.
3. La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all’Allegato tecnico di cui all’articolo 12, commi 5 e 6.
5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l’intervento o l’attività.
6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.
7. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge, la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell’amministrazione.
8. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all’ articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell’istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.».
4) il testo dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, che concerne Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, citato al comma 2 dell’art. 6 della l.r. n. 9 del 1999 come sostituito, è il seguente:
«Art. 7 – Procedimento unico
1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all’interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l’istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.
3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell’Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l’ articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.
4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l’Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera c) del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L’Agenzia fornisce assistenza per l’individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all’esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l’Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi..».
5) il testo dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, che concerne Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, citato al comma 2 dell’art. 6 della l.r. n. 9 del 1999 come sostituito, è il seguente:
«Art. 8- Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici.
1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all’ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell’eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.
3. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.».
6) peril testo dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, che concerne Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, citato ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 6, come sostituito, vedi nota 4).
7) il testo dell’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che concerne Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, citato al comma 5 dell’art. 6 della l.r. n. 9 del 1999 come sostituito, è il seguente:
«Art. 14 - Conferenza di servizi
(omissis)
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.».
Nota all’art. 8
Comma 1
1) il testo dell’articolo 7 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 7 - Opere pubbliche.
1. Fatti salvi i casi di opere approvate attraverso il procedimento unico di cui agli articoli 36-ter e seguenti della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), per i progetti elencati negli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico ovvero a4 impianti, opere o interventi non assoggettati alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui all’art 6, l’autorità competente provvede al coordinamento e all’integrazione dei procedimenti amministrativi e all’acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto.
2. In tal caso è il proponente a provvedere agli adempimenti di deposito, pubblicazione e trasmissione di cui agli artt. 9 e 14.».
Note all’art. 9
Comma 1
1) il testo dell’articolo 7 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, come sostituito, è il seguente:
«Art. 7 - Opere pubbliche
1. Per i progetti relativi a opere pubbliche o di pubblica utilità ovvero ad impianti, opere o interventi non assoggettati alla disciplina del SUAP di cui all’articolo 6 e non riguardanti impianti di produzione di energia elettrica, l’autorità competente per la procedura di VIA provvede al coordinamento e all’integrazione dei procedimenti amministrativi e all’acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto. Si applica quanto disposto dall’articolo 17.».
2) il testo dell’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 1 dell’art. 7 –bis ora introdotto, è il seguente:
«Art. 9 - Norme procedurali generali.
(omissis)
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all’autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L’autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni. L’autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.».
Nota all’art. 10
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, è il seguente:
«Art. 8 - Direttive
1. Le modalità ed i criteri di attuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge sono stabiliti dalla Giunta regionale con direttive vincolanti, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le direttive, in particolare, per tipologia di progetto, specificano:
a) i contenuti e le metodologie per la predisposizione degli elaborati relativi alla procedura di verifica (screening) e dei SIA;
b) le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati ricompresi nella valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 17;
c) i casi e le modalità di autocertificazione di stati di fatto e del possesso di requisiti nel rispetto della normativa statale e della disciplina comunitaria.
d) le caratteristiche dei progetti di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3 assoggettati alla procedura di verifica (screening) anche in relazione agli elementi indicati nell’allegato D.».
Note all’art. 11
Comma 1
1) il testo dell’articolo 9 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 9 - Verifica (screening).
1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), ai sensi dell’art. 4, il proponente presenta all’autorità competente ovvero allo sportello unico una domanda, allegando i seguenti elaborati:
a) il progetto preliminare;
b) una relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto;
c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.
2. L’autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento.
3. Gli elaborati sono depositati presso l’autorità competente e presso i comuni interessati. Sul Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicato l’annuncio dell’avvenuto deposito nel quale siano specificati: l’oggetto e la localizzazione del progetto, il proponente e l’indicazione dei luoghi e dei termini di deposito.
4. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare osservazioni all’autorità competente.
5. Per i progetti relativi alle attività produttive di cui all’art. 6 le forme di partecipazione previste al comma 4 si concludono entro 30 giorni dalla pubblicizzazione della domanda effettuata a norma del comma 2 dell’art. 6 del D.P.R. n. 447 del 1998.
6. L’autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.».
2) il testo dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. n. 9 del 1999 come sostituito, è il seguente:
«Art. 20 - Verifica di assoggettabilità.
1. Il proponente trasmette all’autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti:
a) elencati nell’allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente;
c) elencati nell’allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.
(omissis).».
3) il testo dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che concerne Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, citato al comma 1, lettera d), dell’articolo 9 della l.r. n. 9 del 1999 come sostituito, è il seguente:
«Art. 47 - Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
4) il testo dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 8 dell’art. 9 della l.r. n. 9 del 1999 come sostituito, è il seguente:
«Art. 10 - Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti.
(omissis)
4. La verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell’ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.».
Nota all’art. 12
Comma 1
1) il testo dell’articolo 10 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 10 - Esiti della procedura.
1. L’autorità competente, sulla base dei criteri indicati nell’allegato D, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’annuncio di avvenuto deposito, verifica se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA, esprimendosi sulle osservazioni presentate in contraddittorio con il proponente. La decisione dell’autorità competente può avere uno dei seguenti esiti:
a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA;
b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di VIA, prevista dagli artt. da 11 a 18.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, in caso di silenzio dell’autorità competente, il progetto si intende comunque escluso dalla ulteriore procedura di VIA.
3. L’autorità competente provvede a far pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione la. decisione di cui al comma 1.
4. La verifica positiva di cui alla lett. b) del comma 1 obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
5. L’autorità competente cura la tenuta di un registro nel quale è riportato l’elenco dei progetti per i quali sia stata richiesta la procedura di verifica (screening) nonché l’indicazione dei relativi esiti.
6. Qualora l’autorità competente si pronunci, a norma della lett. c) del comma 1, per l’assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di VIA, il proponente può richiedere l’indizione della conferenza di servizi prevista dall’art. 18, ai fini della definizione, nei 30 giorni successivi, degli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 12. Alla domanda è allegato il piano di lavoro per la redazione del SIA.».
Note all’art. 13
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 11 - Studio di impatto ambientale (SIA).
1. I progetti assoggettati alla procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, sono corredati da un SIA, elaborato a cura e spese del proponente, che contiene gli elementi e le informazioni indicati nell’allegato C.».
Comma 2
2) il testo del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, è il seguente:
«Art. 11 - Studio di impatto ambientale (SIA).
(omissis)
2. Qualora per la redazione del SIA debbano essere effettuati sopralluoghi o attività di campionamento o analisi di difficile ripetizione, il proponente può richiedere la presenza di tecnici designati dall’autorità competente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. L’autorità competente comunica tempestivamente al proponente i motivi tecnici dell’eventuale non adesione alla richiesta.».
3) il testo dell’articolo 22, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 2 quater dell’art. 11 della l.r. n. 9 del 2009 ora introdotto, è il seguente:
«Art. 22 - Studio di impatto ambientale.
1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto.
2. Lo studio di impatto ambientale, è predisposto, secondo le indicazioni di cui all’allegato VII del presente decreto e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui all’articolo 21, qualora attivata.
3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale;
e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l’espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta al fine di consentirne un’agevole comprensione da parte del pubblico ed un’agevole riproduzione.».
Note all’art. 14
Comma 1
1) il testo dell’articolo 12 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 12 - Definizione dei contenuti del SIA (scoping).
1. Per i progetti di cui al comma 1 dell’art. 11, è facoltà del proponente richiedere all’autorità competente l’effettuazione di una fase preliminare, volta alla puntuale definizione:
a) dei contenuti del SIA;
b) della documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 dell’art. 13.
2. Il proponente a tal fine presenta all’autorità competente un elaborato che, sulla base dell’identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione del SIA.
3. Il SIA deve comunque contenere le seguenti informazioni:
a) la descrizione del progetto definitivo;
b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;
c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
d) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio;
e) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.
4. Per la definizione dei contenuti del SIA nonché della documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 dell’alt 13, l’autorità competente convoca la conferenza di servizi di cui all’art. 18.
5. L’autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.
6. L’autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, si esprime entro 60 giorni dalla richiesta di cui al comma 1. Trascorso tale terme si intende convalidato l’elaborato di cui al comma 2 presentato dal proponente.
7. La definizione degli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), determinate ai sensi dei commi precedenti, vincolano l’autorità competente e le amministrazioni convocate nello svolgimento delle attività della conferenza di servizi di cui all’art. 18.».
2) il testo dell’articolo 21, commi 2 e3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato dal comma 5 dell’art. 12 della l.r. n. 9 del 2009, come sostituito, è il seguente:
«Art. 21 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.
(omissis)
2. L’autorità competente all’esito delle attività di cui al comma 1:
a) si pronuncia sulle condizioni per l’elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;
b) esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero;
c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;
d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.
3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili.
(omissis).».
Note all’art. 15
Comma 1
1) il testo dell’articolo 13 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 13 - Presentazione della domanda.
1. La domanda per attivare la procedura di VIA, presentata allo sportello unico ovvero all’autorità competente, contiene il SIA ed il relativo progetto definitivo, predisposto in conformità alle disposizioni di cui all’art. 11 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) di cui all’art. 12.
2. Il proponente correda la domanda della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l’effettuazione della conferenza di servizi di cui all’art. 18.
3. L’autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento.
4. È in ogni caso facoltà del proponente presentare, per una sola volta, eventuali integrazioni.
5. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, il proponente può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso, il proponente allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull’ambiente. Il personale dell’ufficio competente ha accesso alle informazioni in merito ai progetti soggetti alla procedura di VIA anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l’obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni..».
2) per il testo dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che concerne Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, citato al comma 1, lett. b), dell’art. 13 della l.r. 9 del 1999, come sostituito, vedi nota 3) all’art. 11.
3) il testo dell’articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato dal comma 2 dell’art. 13 della l.r. n. 9 del 2009, come sostituito, è il seguente:
«Art. 23 - Presentazione dell’istanza.
(omissis)
2. Alla domanda è altresì allegato l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.
3. La documentazione è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a seconda dei casi, presso gli uffici dell’autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.
(omissis).».
Note all’art. 16
Comma 1
1) il testo dell’articolo 14 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 14 - Deposito e pubblicizzazione.
1. Il SIA ed il relativo progetto definitivo sono depositati presso la Regione, le province ed i comuni interessati.
2. Nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché su un quotidiano diffuso nel territorio interessato, è pubblicato l’annuncio dell’avvenuto deposito, nel quale sono specificati: il proponente; l’oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto; l’indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
3. L’autorità competente trasmette, inoltre, il progetto ed il SIA, corredato dalla documentazione di cui al comma 2 dell’art. 13, alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi ai sensi dell’art. 18 e agli enti di gestione di aree naturali protette qualora il progetto interessi il loro territorio.».
2) il testo dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che concerne Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, citato al comma 5 dell’art. 14 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 7 - Comunicazione di avvio del procedimento.
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari. ».
3) il testo dell’articolo 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, che concerne Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, citato al comma 5 dell’art. 14 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 8 - Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
(omissis)
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.
4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.».
Note all’art. 17
Comma 1
1) il testo dell’articolo 15, comma 1, della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, è il seguente:
«Art. 15 – Partecipazione.
1. Chiunque può, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell’art. 14, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all’autorità competente. Tale termine è ridotto a 30 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) di cui al titolo Il.».
Comma 2
2) il testo dell’articolo 15, comma 3, della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, è il seguente:
«Art. 15 – Partecipazione.
(omissis)
3. L’autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo, una istruttoria pubblica con te amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di impatto ambientale (VIA). Alla istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente.».
Comma 3
3) il testo dell’articolo 15, comma 5, della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, è il seguente:
«Art. 15 – Partecipazione.
(omissis)
5. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi ai sensi dei precedenti commi, ne fa richiesta all’autorità competente. La richiesta interrompe il termine della procedura, che ricomincia a decorrere con il deposito, di cui al comma I dell’alt 14, del progetto modificato.».
Comma 4
4) il testo dell’articolo 15, comma 6, della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, è il seguente:
«Art. 15 – Partecipazione.
(omissis)
6. Le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dall’art. 14 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dalle norme vigenti per i provvedimenti acquisiti ai sensi dell’art. 17.».
Nota all’art. 18
Comma 1
1) il testo dell’articolo 15 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 15 – Partecipazione.
1. Chiunque può, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell’art. 14, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all’autorità competente. Tale termine è ridotto a 30 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) di cui al titolo Il.
2. L’autorità competente comunica le osservazioni presentate al proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente alla conclusione della conferenza di servizi di cui all’art. 18.
3. L’autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo, una istruttoria pubblica con te amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di impatto ambientale (VIA). Alla istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente.
4. Qualora non abbia luogo l’istruttoria pubblica, l’autorità competente può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.
5. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi ai sensi dei precedenti commi, ne fa richiesta all’autorità competente. La richiesta interrompe il termine della procedura, che ricomincia a decorrere con il deposito, di cui al comma I dell’alt 14, del progetto modificato.
6. Le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dall’art. 14 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dalle norme vigenti per i provvedimenti acquisiti ai sensi dell’art. 17.».
Note all’art. 19
Comma 1
1) il testo dell’articolo 16 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 16 - Valutazione d’impatto ambientale (VIA).
1. L’autorità competente delibera la valutazione d’impatto ambientale (VIA), entro 120 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell’art. 14, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni. Tale termine è ridotto a 105 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), di cui al titolo Il.
2. In materia di lavori pubblici la valutazione di impatto ambientale (VIA), è resa nei termini previsti dal comma 5 dell’art. 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La deliberazione, a cura dell’autorità competente, è comunicata al proponente ed alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le autorità competenti informano annualmente il Ministro dell’Ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in corso.».
2) il testo dell’articolo 27, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 4 dell’art. 16 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 27 - Informazione sulla decisione.
1. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell’opera, dell’esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
2. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale deve essere pubblicato per intero e su sito web dell’autorità competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria e delle valutazioni successive.».
Note all’art. 20
Comma 1
1) il testo dell’articolo 17 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 17 - Effetti della valutazione di impatto ambientale (VIA).
1. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per i progetti relativi alle attività produttive di cui all’art. 6 comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico - territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e dell’Ente di gestione di area naturale protetta regionale.
2. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per i progetti di cui all’art. 7 comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nullaosta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. Essa ha altresì il valore di concessione edilizia qualora il Comune territorialmente competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta cui è subordinato il suo rilascio, si sia espresso positivamente.
3. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per le opere pubbliche, o di interesse pubblico da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, può costituire variante agli strumenti urbanistici qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l’assenso dell’Amministrazione comunale sia ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
4. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva, qualora comprenda l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è trasmessa al Ministero per i beni culturali e ambientali, ai fui dell’esercizio dei poteri di cui al comma 9, dell’art. 82, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. e successive modifiche ed integrazioni.
5. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo dell’impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
6. La valutazione di impatto ambientale (VIA) negativa preclude la realizzazione dell’intervento o dell’opera.
7. In relazione alle caratteristiche del progetto, la valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva stabilisce la propria efficacia temporale, in ogni caso non inferiore a tre anni, anche in deroga ai termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti. L’autorità competente, a richiesta del proponente, può prorogare tale termine per motivate ragioni..».
2) il testo dell’art. 6 della direttiva 92/43/CE, che concerne Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, citato al comma 4, lett. a,) dell’art. 17 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 6
1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.».
3) il testo dell’art. 7 della direttiva 92/43/CE, che concerne Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, citato al comma 4, lett. a), dell’art. 17 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 7
Gli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.».
4) il testo dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che concerne Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, citato al comma 4, lett. a) dell’art. 17 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 5 - Valutazione di incidenza.
1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all’allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell’àmbito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all’allegato G.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all’allegato G, i tempi per l’effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l’effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un’area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l’ente di gestione dell’area stessa.
8. L’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del piano o dell’intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l’intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all’articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l’intervento di cui sia stata valutata l’incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico
5) il testo dell’allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che concerne Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, citato al comma 4, lett. a) dell’art. 17 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Allegato G - Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti
1. Caratteristiche dei piani e progetti
Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:
- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o àmbito di riferimento;
- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- all’uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all’inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate..
2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale:
Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:
- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.
Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell’ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER [*].
[*] Progetto CORINE LAND COVER: si tratta di un progetto che fa parte del programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione di dati territoriali relativi allo stato dell’ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1: 100.000.».
6) il testo dell’articolo 29 ter del d. lgs. n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 4, lett. b) dell’art. 17 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 29 ter - Domanda di autorizzazione integrata ambientale.
1. Ai fini dell’esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell’adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) l’impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l’energia usate o prodotte dall’impianto;
c) le fonti di emissione dell’impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell’impianto;
e) il tipo e l’entità delle emissioni dell’impianto in ogni settore ambientale, nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall’impianto oppure per ridurle;
g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto;
h) le misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l’intervento dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente;
i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;
l) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all’articolo 6, comma 15, del presente decreto.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1 e l’indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell’articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all’autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell’accessibilità al pubblico.
3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e successive modifiche, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l’autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all’art. 8-bis potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l’istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.».
7) il testo dell’articolo 29 sexies del d. lgs. n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 4, lett. b) dell’art. 17 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 29- sexies - Autorizzazione integrata ambientale.
1. L’autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6, comma 15, e 29-septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. L’autorizzazione integrata ambientale di attività regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all’allegato B del medesimo decreto, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.
2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d’impatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 10 del presente decreto.
3. L’autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell’allegato X, che possono essere emesse dall’impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l’impianto. Se necessario, l’autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell’allegato VIII, i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.
4. Fatto salvo l’articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
5. L’autorità competente rilascia l’autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell’articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle linee guida di cui all’articolo 29-bis, comma 1, l’autorità competente rilascia comunque l’autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto nell’allegato XI.
6. L’autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l’obbligo di comunicare all’autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all’autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l’autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis, comma 1, e del decreto di cui all’articolo 33, comma 1, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all’articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell’allegato VIII, quanto previsto dal presente comma può tenere conto dei costi e benefici. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
7. L’autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell’impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l’arresto definitivo dell’impianto.
8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, l’autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In caso di decorrenza dei termine stabilito dall’articolo 29- quater, comma 10, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione integrata ambientale e provvede ad integrarne il contenuto, una volta concluso il procedimento ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.
9. L’autorizzazione integrata ambientale può contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall’autorità competente. Le disposizioni di cui al successivo art. 29-nonies non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale.».
8) il testo dell’articolo 29 septies del d. lgs. n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 4, lett. b), dell’art. 17 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 29 - septies- Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale.
1. Se, a seguito di una valutazione dell’autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l’autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.».
9) il testo dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che concerne Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137, citato al comma 4, lett. c), dell’art. 17 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 146 - Autorizzazione.
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
7. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’ articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d’intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.
11. L’autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo.
12. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’articolo 134.
15. [Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare].
16. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
10) il testo dell’articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, che concerne Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio, citato al comma 5 dell’art. 17 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 5 - Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani.
1. La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell’elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che possono derivare dall’attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.
2. A tal fine, nel documento preliminare e in un apposito documento di Valsat, costituente parte integrante del piano adottato ed approvato, sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all’articolo 4 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano. Gli atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio.
3. Per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per l’attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell’ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L’amministrazione procedente, nel predisporre il documento di Valsat dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti.
4. Allo scopo di evitare la duplicazione della valutazione, la Provincia, nel provvedimento con il quale si esprime sulla compatibilità ambientale del POC, ai sensi del comma 7, lettere b), c) e d), può stabilire che i PUA che non comportino variante al POC non devono essere sottoposti alla procedura di valutazione, in quanto il POC ha integralmente disciplinato ai sensi dell’articolo 30 gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone compiutamente gli effetti ambientali ai sensi del presente articolo. Non sono comunque sottoposti alla procedura di valutazione prevista dal presente articolo i PUA attuativi di un POC, dotato di Valsat, se non comportino variante e il POC ha definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.
5. Sono esclusi dalla procedura di valutazione prevista dal presente articolo le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a introdurre:
a) rettifiche degli errori materiali;
b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;
c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;
d) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;
e) varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.
6. Al fine di evitare duplicazioni le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione disciplinata dal presente articolo sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla presente legge, con le seguenti precisazioni ed integrazioni:
a) le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e consultazione previste per i piani disciplinati dalla presente legge sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai fini della valutazione ambientale;
b) per i POC e i PUA in variante agli stessi, il Comune trasmette il piano adottato ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con la Provincia, per acquisirne il parere, entro i termini e con le modalità per la presentazione delle osservazioni al piano.
7. La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell’ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:
a) per il PTCP e i PSC, nell’ambito dell’intesa, di cui agli articoli 27, comma 10, e 32, comma 10, ovvero, ove sia stato stipulato l’accordo di pianificazione, nell’ambito delle riserve al piano adottato, di cui agli articoli 27, comma 7, e 32, comma 7, previa acquisizione delle osservazioni presentate;
b) per il POC, nell’ambito delle riserve al piano adottato di cui all’articolo 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate;
c) per i PUA in variante al POC, nell’ambito delle osservazioni al piano adottato, di cui all’articolo 35, comma 4, previa acquisizione delle osservazioni presentate;
d) per gli accordi di programma di cui all’articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell’ambito dell’atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.
8. Gli atti con i quali Regioni e Province si esprimono in merito alla Valsat, di cui al comma 7, e le indicazioni contenute negli atti di approvazione del piano, di cui al secondo periodo del comma 2, sono resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate.
9. In coerenza con le valutazioni di cui ai commi precedenti, la pianificazione territoriale e urbanistica persegue l’obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale.
10. La Regione, le Province e i Comuni provvedono al monitoraggio dell’attuazione dei propri piani e dei loro effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi.».
11) il testo dell’articolo 36 bis della l.r. n. 20 del 2000, che concerne Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio, citato al comma 6 dell’art. 17 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 36 bis- Localizzazione delle opere pubbliche.
1. La localizzazione delle opere pubbliche è operata dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ovvero da loro varianti, che ne prevedono la realizzazione. In particolare:
a) il PSC provvede alla previsione dell’opera e alla indicazione di massima della sua localizzazione, attraverso la individuazione degli ambiti idonei e dei corridoi di fattibilità. Esso definisce inoltre i requisiti prestazionali dell’opera e le condizioni di sostenibilità della stessa, indicando le opere di mitigazione o compensazione ambientale ovvero le fasce di ambientazione o le altre dotazioni ecologiche e ambientali ritenute necessarie;
b) il POC stabilisce la puntuale localizzazione dell’opera, con la conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti idonei ed ai corridoi individuati dal PSC. Esso disciplina altresì le modalità attuative dell’opera e le dotazioni o misure che ne assicurano la sostenibilità ambientale e territoriale, in conformità alle previsioni del PSC.
2. I provvedimenti diretti alla localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici, gli accordi per la localizzazione di opere regionali o provinciali, gli accordi di programma, l’approvazione del progetto di opere pubbliche attraverso il procedimento unico e ogni altro atto cui la legge riconosce l’effetto della localizzazione dell’opera, comportano variante al PSC. I medesimi atti comportano altresì variante al POC qualora prevedano la realizzazione delle opere nei cinque anni successivi alla loro approvazione e presentino gli elaborati richiesti dalla vigente normativa per detto piano.».
12) il testo dell’articolo 36 ter della l.r. n. 20 del 2000, che concerne Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio, citato al comma 6 dell’art. 17 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 36 ter- Procedimento unico per l’approvazione dei progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico.
1. Al fine di assicurare la contestuale valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti dall’attuazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico e di pervenire alla celere approvazione e realizzazione delle stesse, il Comune, la Provincia e la Regione promuovono lo svolgimento del procedimento unico per l’approvazione dei progetti delle opere pubbliche e delle opere di interesse pubblico di propria competenza. I medesimi Enti, su istanza dei soggetti proponenti, curano lo svolgimento del procedimento unico per le opere che risultino rispettivamente di rilievo comunale, provinciale o regionale, in ragione della dimensione territoriale degli interventi e degli effetti ambientali, urbanistici e infrastrutturali che gli stessi comportano. Per le opere di rilievo comunale e provinciale soggette a procedura di verifica (screening) o a procedura di V.I.A., di competenza di un ente sovraordinato ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale), lo svolgimento del procedimento unico è curato da tale ente. Il procedimento unico trova applicazione anche per le opere ed i lavori oggetto di contratti di partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE).
2. Il procedimento unico si compone delle seguenti fasi:
a) l’approvazione del progetto preliminare, disciplinata dall’articolo 36-sexies, la quale comporta la localizzazione dell’opera, ove non prevista dagli strumenti di pianificazione urbanistica, e la conseguente apposizione di vincolo preordinato all’esproprio, l’eventuale modifica degli strumenti di pianificazione territoriale, generali o settoriali, che presentino previsioni incompatibili con la realizzazione dell’opera, e comprende la procedura di verifica (screening) nei casi previsti dalla legge regionale n. 9 del 1999;
b) l’approvazione del progetto definitivo, disciplinata dall’articolo 36-septies, la quale comporta la dichiarazione di pubblica utilità, comprende la valutazione di impatto ambientale, nei casi previsti dalla legge regionale n. 9 del 1999, e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o atto di assenso, comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione dell’opera, producendone i relativi effetti anche ai fini edilizi.
3. Il procedimento unico si svolge in forma semplificata, nei casi e con le modalità previsti dall’articolo 36-octies.
4. Il ricorso al procedimento unico è facoltativo, fatti salvi i seguenti casi nei quali il medesimo procedimento è obbligatorio:
a) per le opere e infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale, individuate dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali;
b) per le opere pubbliche che non siano conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e che siano soggette a valutazione di impatto ambientale.
5. Tutti gli oneri che derivino dall’attuazione degli adempimenti previsti dal procedimento unico sono a carico dell’amministrazione procedente per le proprie opere o del soggetto proponente e sono determinati forfetariamente dall’amministrazione procedente, in relazione al valore dell’opera, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale con apposita direttiva.
6. Per quanto non previsto dagli articoli da 36-quater a 36-octies trova applicazione la disciplina della conferenza di servizi prevista dalla legge n. 241 del 1990.».
13) il testo dell’articolo 36 quater della l.r. n. 20 del 2000, che concerne Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio, citato al comma 6 dell’art. 17 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 36 quater - Definizioni.
1. Ai fini del presente Titolo valgono le seguenti definizioni:
a) amministrazione procedente: la Regione, la Provincia, o il Comune, che promuove lo svolgimento del procedimento unico per le proprie opere ovvero su richiesta del soggetto proponente, ai sensi del comma 1 dell’articolo 36-ter, ed esercita la funzione di impulso e coordinamento dello stesso;
b) soggetto proponente: il soggetto, diverso da Regione, Province e Comuni, cui compete, secondo la legislazione statale o regionale, la realizzazione di un’opera di rilievo regionale, provinciale o comunale. Per le opere pubbliche, il soggetto proponente partecipa al procedimento unico ai soli fini dell’approvazione del progetto preliminare e definitivo; per le opere di interesse pubblico, il soggetto proponente partecipa al procedimento unico senza diritto di voto;
c) enti territoriali: gli enti territoriali che concorrono, assieme all’amministrazione procedente, all’approvazione dell’opera con il procedimento unico. In particolare, costituiscono enti territoriali:
1) per i progetti di opere comunali o di interesse comunale, la Provincia nonché la Regione, nel caso in cui la localizzazione dell’opera comporti variante anche a strumenti di pianificazione territoriale provinciale o regionale ovvero nel caso in cui il progetto sia soggetto a procedura di verifica (screening) o a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
2) per i progetti di opere provinciali o di interesse provinciale, i Comuni territorialmente interessati dalla localizzazione dell’opera, nonché la Regione nelle ipotesi descritte al precedente punto 1;
3) per i progetti di opere regionali o di interesse regionale, le Province e i Comuni territorialmente interessati dalla localizzazione dell’opera;
4) i rappresentanti degli enti, diversi da quelli indicati dai punti 1), 2) e 3), che siano titolari degli strumenti di pianificazione per i quali l’approvazione del progetto dell’opera comporti variante;
d) soggetti partecipanti: gli enti che partecipano alla conferenza preliminare ed in particolare:
1) gli enti chiamati, a norma dell’articolo 34, comma 3, della presente legge, ad esprimere i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, richiesti dalla legislazione vigente per l’approvazione dei piani urbanistici comunali generali, qualora l’approvazione del progetto preliminare comporti la localizzazione dell’opera in variante al POC;
2) tutte le amministrazioni competenti a rilasciare, sul progetto definitivo, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o atto di assenso comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione dell’opera. ».
14) il testo dell’articolo 36 quinquies della l.r. n. 20 del 2000, che concerne Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio, citato al comma 6 dell’art. 17 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 36 quinquies - Partecipazione.
1. Nel procedimento unico di cui al presente titolo sono garantiti il diritto di accesso alle informazioni che attengono al progetto dell’opera e ai suoi effetti sul territorio e sull’ambiente, la consultazione e la partecipazione al procedimento dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, secondo le modalità indicate negli articoli 36-sexies e 36-septies.
2. L’amministrazione procedente può individuare un garante della comunicazione e della partecipazione, distinto dal responsabile del procedimento, il quale cura l’attuazione dei compiti indicati dal comma 1.
3. Il garante assicura lo svolgimento del percorso partecipativo o dell’Istruttoria pubblica; garantisce la massima accessibilità ai materiali e la trasparenza, anche in via informatica su appositi siti web, della valutazione dei documenti sottoposti al dibattito e della elaborazione di quelli prodotti nel corso del dibattito stesso; cura la conclusione del processo partecipativo, predisponendo la sintesi dei pareri, delle proposte e delle osservazioni avanzate
15) il testo dell’articolo 36 sexies della l.r. n. 20 del 2000, che concerne Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio, citato al comma 6 dell’art. 17 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 36 sexies - Approvazione del progetto preliminare.
1. Per l’esame e l’approvazione del progetto preliminare dell’opera l’amministrazione procedente convoca una conferenza di servizi secondo quanto disposto dal presente articolo, allegando copia del progetto predisposto ai sensi del comma 3. Il materiale progettuale deve evidenziare in forma grafica, fotografica o elettronica gli effetti dell’opera sul territorio circostante e in particolare sui punti paesaggistici e storici più rilevanti al fine di potere valutare anche visivamente gli impatti relativi.
2. In alternativa all’invio su supporto cartaceo, l’amministrazione procedente ha facoltà di provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso su supporto informatico non modificabile. Le amministrazioni che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere l’invio di una copia cartacea.
3. Il progetto preliminare, qualora comporti la localizzazione dell’opera in variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, presenta altresì gli elaborati richiesti dalla normativa vigente per la valutazione e approvazione dei medesimi strumenti. Ove i progetti delle opere siano soggetti, ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999, a procedura di verifica (screening), il progetto preliminare è corredato dagli elaborati di cui all’articolo 9 della medesima legge.
4. Per progetti di particolare complessità, l’autorità procedente, anche su motivata istanza del soggetto proponente, può convocare la conferenza di servizi di cui al presente articolo, per l’esame dello studio di fattibilità dell’opera pubblica che intende sottoporre al procedimento unico. La conferenza esprime una valutazione di massima sullo studio di fattibilità e fornisce indicazioni in merito alle condizioni per ottenere i necessari atti di assenso nei successivi livelli di progettazione, evidenziando le specifiche modifiche progettuali necessarie. Le valutazioni e le indicazioni sullo studio di fattibilità sono tenute in considerazione per lo svolgimento delle attività della conferenza dei servizi nelle successive fasi del procedimento unico. La convocazione della conferenza di servizi per l’esame dello studio di fattibilità è obbligatoria nel caso in cui i lavori siano da affidare in concessione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
5. Alla conferenza di servizi partecipano:
a) l’amministrazione procedente;
b) l’eventuale soggetto proponente;
c) gli enti territoriali;
d) i soggetti partecipanti.
6. Alla conferenza di servizi sono chiamati a partecipare gli eventuali gestori delle opere interferenti che siano state individuate dal progetto o che siano prevedibili, in considerazione delle caratteristiche e della localizzazione dell’opera.
7. Nel caso di progetti di opere sottoposti a procedura di verifica (screening), l’autorità competente ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999, si esprime nell’ambito della conferenza di servizi e può accertare la necessità di assoggettare il progetto definitivo a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 10 della medesima legge regionale.
8. Contemporaneamente all’invio della convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 1, copia del progetto preliminare è depositata presso le sedi degli enti territoriali interessati dalla realizzazione dei lavori a cura dell’amministrazione procedente, per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’avvio dell’eventuale processo partecipativo e del procedimento nel suo complesso di approvazione del progetto preliminare. Entro la scadenza del termine perentorio di deposito, chiunque può formulare osservazioni e proposte. L’avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano diffuso nell’ambito territoriale interessato dalla realizzazione dell’opera. Tali adempimenti possono essere delegati dall’amministrazione procedente all’eventuale soggetto proponente. L’avviso contiene, in particolare, l’indicazione:
a) delle sedi presso le quali il progetto è depositato e del termine perentorio entro cui chiunque può prenderne visione, ottenere le informazioni pertinenti e formulare osservazioni e proposte;
b) degli effetti che derivino dall’approvazione del progetto, secondo quanto specificato dall’articolo 36-ter, comma 2, lettera a);
c) del responsabile del procedimento e del garante della comunicazione, ove nominato, e della data di inizio e conclusione del procedimento;
d) della data e del luogo dell’istruttoria pubblica eventualmente prevista, ai sensi del comma 10.
9. Qualora la realizzazione dell’opera comporti la necessità di apporre il vincolo preordinato all’esproprio, l’avviso avente i contenuti di cui al comma 8 è comunicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a coloro che risultino proprietari delle aree interessate secondo le risultanze dei registri catastali. Qualora, ad esito della conferenza, occorra apportare modifiche localizzative o del tracciato dell’opera che coinvolgano nuovi soggetti, l’amministrazione procedente provvede all’integrazione della comunicazione dell’avviso dell’avvio del procedimento. I proprietari delle aree interessate possono presentare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
10. L’amministrazione procedente, anche in considerazione della natura dell’opera da realizzare, ha la facoltà di attuare, anche su richiesta del garante, ulteriori forme di consultazione e di partecipazione dei cittadini al processo di valutazione e approvazione del progetto. In particolare, l’amministrazione procedente può attivare un processo partecipativo o promuovere un’istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni, i comitati e i gruppi di cittadini portatori di interessi a carattere non individuale, per fornire una completa informazione sul progetto e acquisire elementi di conoscenza e di giudizio, al fine dell’assunzione delle determinazioni conclusive sul progetto preliminare. L’istruttoria pubblica è sempre promossa nei casi di opere la cui valutazione richiede il necessario coinvolgimento della comunità locale, per i significativi impatti ambientali e territoriali. Qualora lo ritenga opportuno, l’amministrazione procedente può promuovere altresì un contraddittorio pubblico con coloro che hanno presentato osservazioni e proposte, chiamando a parteciparvi anche l’eventuale soggetto proponente.
11. Nel corso della prima seduta, dopo la verifica della legittimazione dei partecipanti, la conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori e la data di conclusione degli stessi, successiva alla scadenza dei termini previsti dai commi 8 e 9 e comunque non superiore a sessanta giorni. Su richiesta della maggioranza dei partecipanti il termine è prorogato di altri trenta giorni qualora siano necessari approfondimenti istruttori. Ciascuna amministrazione partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e le volontà dell’ente.
12. Nel corso della conferenza di servizi è acquisito il parere dei soggetti partecipanti di cui all’articolo 36-quater, comma 1, lettera d), punto 1), in merito alle varianti al POC conseguenti all’approvazione del progetto preliminare. I soggetti partecipanti di cui all’articolo 36-quater, comma 1, lettera d), punto 2), esprimono le loro indicazioni in merito agli eventuali elementi che precludono la realizzazione del progetto, ovvero alle condizioni per ottenere sul progetto definitivo le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, specificando altresì la documentazione e gli elaborati progettuali necessari per il rilascio dei suddetti atti.
13. A conclusione della conferenza di servizi l’amministrazione procedente, l’eventuale soggetto proponente e gli enti territoriali esprimono la propria determinazione in merito alla decisione sulle osservazioni e proposte presentate e all’approvazione del progetto preliminare, tenendo conto dei contributi istruttori dei soggetti partecipanti di cui al comma 12 e delle risultanze delle eventuali forme di consultazione di cui al comma 10.
14. Il documento conclusivo della conferenza di servizi può stabilire prescrizioni che dovranno essere osservate in sede di predisposizione del progetto definitivo ovvero può apportare modifiche al progetto preliminare originario, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori procedure di pubblicità o di comunicazione dell’avvio del procedimento, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 9.
15. Qualora il progetto dell’opera comporti variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l’assenso dei rappresentanti degli enti titolari degli strumenti predetti è subordinato alla preventiva pronuncia dei rispettivi organi consiliari, ovvero è soggetto, a pena di decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi.
16. Nei quindici giorni successivi alla conclusione positiva della conferenza di servizi, ai sensi del comma 13, ovvero successivi alla ratifica da parte degli organi consiliari, nei casi di cui al comma 15, il progetto preliminare è approvato con atto dell’amministrazione procedente. L’atto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
17. Qualora non si raggiunga il consenso per i profili che attengono alla localizzazione dell’opera ovvero l’accordo non sia ratificato dagli organi consiliari ai sensi del comma 15, il soggetto proponente o l’amministrazione procedente, per le opere di propria competenza, possono richiedere, entro dieci giorni, una determinazione conclusiva del procedimento alla Regione. La proposta di determinazione conclusiva è elaborata dalla Giunta regionale sentiti il richiedente e l’amministrazione dissenziente, ed è deliberata dall’Assemblea legislativa entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento. La delibera dell’Assemblea legislativa regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
18. L’atto di approvazione del progetto preliminare, formato ai sensi dei commi 16 o 17 del presente articolo, è efficace dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e produce gli effetti previsti dall’articolo 36-ter, comma 2, lettera a). ».
16) il testo dell’articolo 36 septies della l.r. n. 20 del 2000, che concerne Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio, citato al comma 6 dell’art. 17 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 36 septies- Approvazione del progetto definitivo.
1. Il progetto definitivo delle opere pubbliche e di interesse pubblico sottoposte al procedimento unico di cui al presente Titolo, è predisposto in conformità alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 36-sexies, commi 12 e 14. Il progetto è altresì corredato dallo studio di impatto ambientale, qualora l’opera sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999. Il progetto definitivo è elaborato dall’amministrazione procedente, per le opere di propria competenza, ovvero dal soggetto proponente che lo trasmette all’amministrazione procedente per l’avvio del procedimento di approvazione.
2. Per l’approvazione del progetto definitivo l’amministrazione procedente convoca una conferenza di servizi, cui partecipano l’eventuale soggetto proponente, gli enti territoriali e i soggetti partecipanti indicati dall’articolo 36-quater, comma 1, lettera d), punto 2). La convocazione, con la copia del progetto definitivo allegata, deve pervenire almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima riunione della conferenza. Trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 36-sexies, comma 2, e, per i progetti sottoposti a procedura di V.I.A., le disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale n. 9 del 1999.
3. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, trovano applicazione le forme di pubblicità previste dagli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 9 del 1999, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Per i progetti non sottoposti a valutazione di impatto ambientale, si attuano le forme di pubblicità previste dall’art. 16 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri). Contemporaneamente alla convocazione della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente provvede alle eventuali comunicazioni personali previste dall’articolo 16 della medesima legge regionale n. 37 del 2002.
4. La valutazione di impatto ambientale è espressa dall’autorità competente ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999, nell’ambito della conferenza di servizi e comprende e sostituisce la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e ogni atto di autorizzazione, approvazione o parere in campo ambientale, comunque denominato, richiesto per la realizzazione dell’opera.
5. La conferenza di servizi conclude i suoi lavori entro cento giorni dalla data della prima riunione. Su richiesta della maggioranza dei partecipanti, il termine è prorogato di altri sessanta giorni qualora siano necessari approfondimenti istruttori. Prima di pronunciarsi sul progetto definitivo, i soggetti indicati al comma 2 si esprimono congiuntamente sulle osservazioni presentate ai sensi del comma 3. I medesimi soggetti possono presentare motivate proposte di adeguamento del progetto definitivo o di varianti migliorative che non modifichino la localizzazione dell’opera e le caratteristiche essenziali della stessa.
6. L’approvazione del progetto definitivo ai sensi del presente articolo produce gli effetti indicati dall’articolo 36-ter, comma 2, lettera b). Essa contiene l’accertamento di conformità richiesto dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 31 del 2002.
7. Qualora l’approvazione del progetto definitivo dell’opera comporti la dichiarazione di pubblica utilità della stessa, l’amministrazione procedente provvede a depositare copia del progetto presso l’ufficio per le espropriazioni e ad effettuare le comunicazioni previste dall’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2002.».
17) il testo dell’articolo 36 octies della l.r. n. 20 del 2000, che concerne Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio, citato al comma 6 dell’art. 17 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 36 octies - Procedimento unico semplificato.
1. Il procedimento unico di approvazione del progetto delle opere pubbliche e di interesse pubblico può svolgersi con modalità semplificate, su iniziativa dell’amministrazione procedente per le proprie opere o del soggetto proponente, nei seguenti casi:
a) opere già disciplinate dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che ne stabiliscono la localizzazione;
b) opere di cui all’articolo 12, comma 6, della legge regionale n. 37 del 2002;
c) opere di cui all’articolo 16-bis della legge regionale n. 37 del 2002;
d) opere non ricomprese negli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della legge regionale n. 9 del 1999.
2. Il procedimento unico si svolge e produce i suoi effetti secondo quanto disposto dall’articolo 36-septies, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
3. Nel corso della conferenza di servizi l’amministrazione procedente, l’eventuale soggetto proponente e gli enti territoriali si esprimono preliminarmente in merito alla localizzazione delle opere di cui al comma 1, lettere b) e c). Le eventuali varianti agli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica sono subordinate all’assenso dell’organo consigliare degli enti titolari degli strumenti predetti, ai sensi dell’articolo 36-sexies, comma 15. Il dissenso di uno degli enti territoriali sui profili appena richiamati comporta la conclusione del procedimento unico, con la mancata approvazione del progetto dell’opera, fatta salva la possibilità per l’amministrazione procedente, per le opere di propria competenza, o per il soggetto proponente di richiedere la determinazione dell’Assemblea legislativa prevista dall’articolo 36-sexies, comma 17. ».
18) il testo dell’articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26, che concerne Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia, citato al comma 7 dell’art. 17 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 16 - Procedure autorizzative degli impianti energetici.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti volti a disciplinare le procedure autorizzative di propria competenza.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai principi di cui alla legge n. 241 del 1990, alle disposizioni contenute nella legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) ed ai seguenti criteri:
a) la costruzione e l’esercizio degli impianti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un’autorizzazione unica rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio;
b) l’autorizzazione unica di cui alla lettera a) sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente ed è rilasciata a seguito di un procedimento unico a cui partecipano tutte le Amministrazioni interessate svolto in Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
c) nel rispetto dei principi dell’ordinamento statale, sono resi omogenei e compatibili i procedimenti interessati dal procedimento di autorizzazione unica, e sono stabiliti i termini e le modalità per la conclusione delle procedure autorizzative, tenendo conto anche della tipologia degli impianti;
c-bis) al fine di garantire un corretto avvio del procedimento, è svolta una verifica preventiva sulla completezza della domanda entro un termine massimo di quindici giorni dalla sua presentazione;
d) i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell’impianto esistente;
e) è stabilito l’ammontare delle spese istruttorie poste a carico del proponente che va rapportato al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,02 per cento dell’investimento;
f) il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato;
g) il provvedimento autorizzativo contiene le prescrizioni ed il termine per la messa in esercizio dell’impianto nonché per la rimessa in pristino del sito, a seguito della dismissione dello stesso.
3. I regolamenti di cui al comma 1 individuano i casi non soggetti ad autorizzazione, tenuto conto della tipologia degli impianti e relativi impatti.
4. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 si applicano le norme e le procedure vigenti.
5. Le procedure autorizzative introdotte dai regolamenti di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi fatta salva la possibilità per il proponente di richiedere l’accesso alla nuova procedura.
6. Gli enti locali esercitano il potere regolamentare in ordine alla organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi della presente legge. Tali regolamenti si uniformano ai principi e criteri di cui al comma 2.
7. [Fatti salvi i casi in cui le norme vigenti prevedano procedure maggiormente semplificate, sino all’entrata in vigore dei regolamenti locali, i regolamenti di cui al comma 1 sono applicati anche ai procedimenti autorizzativi di competenza degli enti locali. A decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti locali, cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nei regolamenti della Regione].
8. Gli enti locali trasmettono alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate per quanto di competenza e copia dei provvedimenti di diniego.».
19) il testo dell’articolo 26, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 10 dell’art. 17 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 26 - Decisione.
(omissis)
5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all’inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale.
6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.».
Nota all’art. 21
Comma 1
1) il testo dell’articolo 18 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 18 - Conferenza di servizi.
1. Nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale l’autorità competente indice, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito degli elaborati nel Bollettino Ufficiale della Regione, una conferenza di servizi per l’acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 17. Dell’indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.
2. La conferenza di servizi provvede anche all’esame del progetto e si svolge con le modalità stabilite dagli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato ed integrato dall’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. L’ufficio competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell’art. 14, predispone un rapporto sull’impatto ambientale del progetto e lo invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull’impatto ambientale è, altresì, inviato al proponente che può fornire le proprie controdeduzioni o richiedere di essere sentito dalla conferenza di servizi.
4. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell’ente su tutti gli atti di propria competenza.
5. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie ai fini dell’assenso. Le determinazioni conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi nell’ambito della conferenza di servizi.
6. Il parere previsto al comma 2 dell’art. 5, del D.P.R. 12 aprile 1996 è reso, dalle province, dai comuni e dagli Enti di gestione di aree naturali protette interessati, in sede di conferenza di servizi.
7. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro 100 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di cui al comma 2 dell’art. 14. Tale termine è ridotto a 85 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), di cui al titolo Il.
8. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti od indagini di particolare complessità, l’autorità competente può prorogare, con propria motivata deliberazione, il termine di cui al comma 7 fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni. La proroga si applica anche al termine di cui al comma 1 dell’art. 16.».
Note all’art. 22
Comma 1
1) il testo dell’articolo 19 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 19 - Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali.
1. Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di più Regioni, la Giunta regionale delibera la valutazione di impatto ambientale (VIA) ovvero la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) d’intesa con le Regioni cointeressate, qualora tali progetti non siano di competenza dello Stato in base all’atto di indirizzo e coordinamento adottato ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull’ambiente di altre regioni confinanti, l’autorità competente è tenuta ad informare e ad acquisire anche i pareri di tali Regioni nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 18.».
2) il testo dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 2 dell’art. 19 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 31 - Attribuzione competenze.
1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni e si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichino le procedure previste dal presente decreto per i piani, programmi e progetti di competenza statale.».
3) il testo dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 3 dell’art. 19 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 30 - Impatti ambientali interregionali.
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall’allegato XII, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d’intesa tra le autorità competenti.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall’allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l’autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell’espressione dei rispettivi pareri, l’autorità competente dispone che il proponente invii gli elaborati alle Regioni nonché agli enti locali territoriali interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini di cui all’art. 25, comma 2.».
Note all’art. 23
Comma 1
1) il testo dell’articolo 20 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 20 - Partecipazione della Regione alla procedura di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
1. Il parere relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 è espresso dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale acquisisce il parere delle province e dei comuni interessati. A tal fine le comunicazioni di cui al comma 3 dell’art. 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 sono trasmesse, a cura del proponente, anche alle province ed ai comuni interessati. I pareti sono espressi entro 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni, trascorsi i quali, la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.
3. La Giunta regionale può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati.».
2) il testo dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 1 dell’art. 20 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 25 - Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione.
1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d’impatto ambientale sono svolte dall’autorità competente.
2. L’autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’articolo 24, nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla presentazione di cui all’articolo 23, comma 1. L’autorità competente comunica alla Regione interessata che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione può esprimere un ulteriore parere.
(omissis).».
Note all’art. 24
Comma 1
1) il testo dell’articolo 21 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 21 - Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri.
1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, l’autorità competente informa il Ministro dell’ambiente per l’adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640..».
2) il testo dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 1 dell’art. 21 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 32 - Consultazioni transfrontaliere.
1. In caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell’ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III- bis provvede alla notifica dei progetti e di tutta la documentazione concernente il piano, programma, progetto o impianto. Nell’ambito della notifica è fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura.
2. Qualora sia espresso l’interesse a partecipare alla procedura, gli Stati consultati trasmettono all’autorità competente i pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalità ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le autorità pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano l’opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L’Autorità competente ha l’obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni finali e tutte le informazioni già stabilite dagli articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le modalità di esercizio di un impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti dall’allegato XII, possano avere effetti transfrontalieri informano immediatamente il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.
4. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria sono a cura del proponente o del gestore o dell’autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi su richiesta dell’autorità competente secondo le modalità previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto ovvero concordate dall’autorità competente e gli Stati consultati.
5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero degli affari esteri, d’intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi al fine di semplificare e rendere più efficace l’attuazione della convenzione.
5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2, il termine per l’emissione del provvedimento finale di cui all’art. 26, comma 1, è prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2.
5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.».
3) il testo dell’articolo 32 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 1 dell’art. 21 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 32 bis - Effetti transfrontalieri.
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull’ambiente di un altro Stato dell’Unione europea, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 29-ter, 29-quater e 29-octies, nel momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell’Unione europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sull’ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l’impianto non ricada nell’ambito delle competenze statali, l’autorità competente, qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull’ambiente di un altro Stato dell’Unione europea, informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio che provvede ai predetti adempimenti.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio provvede, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinché, nei casi di cui al comma 1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell’autorità competente.».
Note all’art. 25
Comma 1
1) il testo dell’articolo 22 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 22 - Monitoraggio.
1. Il proponente deve trasmettere all’autorità competente i risultati del monitoraggio di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 10 e al comma 5 dell’art. 17, nonché informare l’autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell’impianto, opera o intervento.
2. L’autorità competente per l’esercizio delle funzioni di controllo ambientale si avvale delle strutture dell’A.R.P.A. dell’Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44. Si avvale inoltre delle strutture dell’A.R.P.A. per l’eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 nell’ambito del sistema informativo sull’ambiente ed il territorio di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 5 della medesima legge regionale.».
2) il testo dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 1 dell’art. 22 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 28 - Monitoraggio.
1. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull’ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell’opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all’autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.
1-bis. In particolare, qualora dalle attività di cui al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale, l’autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell’articolo 26. Qualora dall’esecuzione dei lavori ovvero dall’esercizio dell’attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull’ambiente, l’autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.
2. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell’autorità competente e dell’autorità procedente e delle Agenzie interessate.».
3) il testo dell’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 44 del 1995, che concerne Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (A.R.P.A.) dell’Emilia-Romagna, citato al comma 3 dell’art. 22 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 5 - Funzioni, attività e compiti.
1. L’A.R.P.A. svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all’art. 1 del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare provvede a:
(omissis)
e) realizzare e gestire, in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, il sistema informativo regionale sull’ambiente, ivi compresi i rischi biologici, chimici e fisici, sulla base degli indirizzi formulati dalla Regione, garantendo il flusso dei dati e delle informazioni alla Regione stessa e al sistema informativo nazionale ambientale.».
Note all’art. 26
Comma 1
1) il testo del comma 2 dell’articolo 23 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, è il seguente:
«Art. 23 - Controllo sostitutivo.
(omissis)
2. Nei casi di attività produttive di cui all’art. 6, qualora l’autorità competente non abbia deliberato la valutazione di impatto ambientale entro il termine di cui all’art. 16, lo sportello unico provvede ai sensi del comma 6 dell’art. 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447.».
Comma 2
2) il testo del comma 3 dell’articolo 23 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, è il seguente:
«Art. 23 - Controllo sostitutivo.
(omissis)
3. Nei casi di progetti di cui all’art. 7, qualora la Provincia od il Comune non abbia deliberato la valutazione di impatto ambientale (VIA) entro il termine di cui all’art. 16, si applicano i principi generali della legislazione regionale in materia di poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali.».
Note all’art. 27
Comma 1
1) il testo dell’articolo 24 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 24 - Vigilanza e sanzioni.
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l’autorità competente vigila sull’applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al comma 5 dell’art. 17, ovvero nell’atto conclusivo della procedura di verifica (screening) di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 10.
2. Nei casi di impianti, opere o interventi realizzati senza aver acquisito la valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva ovvero senza l’effettuazione della procedura di verifica (screening) in violazione della presente legge, l’autorità competente dispone la sospensione dei lavori nonché la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
3. Nei casi in cui il progetto è realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui al comma 5 dell’art. 17, ovvero nell’atto conclusivo della procedura di verifica (screening), di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 10, l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l’impianto, opera o intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella diffida, l’autorità competente revoca la valutazione di impatto ambientale (VIA) ovvero l’atto conclusivo della procedura di verifica (screening) ed applica quanto disposto dal comma 2.».
2) il testo dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 1 dell’art. 24 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 28 - Monitoraggio.
(omissis)
2. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell’autorità competente e dell’autorità procedente e delle Agenzie interessate.».
3) il testo dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 2 dell’art. 24 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 29 - Controlli e sanzioni.
1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l’autorità competente esercita il controllo sull’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto nonché sull’osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l’effettuazione dei controlli l’autorità competente può avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale.
3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l’adeguamento dell’opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l’autorità competente, valutata l’entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale.
6. Resta, in ogni caso, salva l’applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti».
Note all’art. 28
Comma 1
1) il testo del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 25 - Informazione e sistema informativo.
(omissis)
2. La Regione, nell’ambito del sistema informativo di cui alla L.R. 26 luglio 1988, n. 30, organizza la raccolta e l’elaborazione dei dati anche ai fini della presente legge. Predispone inoltre una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia di impatto ambientale ed un archivio in cui sono raccolti i SIA e le valutazioni di impatto ambientale (VIA) nonché la relativa documentazione.».
Comma 2
2) il testo del comma 3 dell’articolo 25 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, è il seguente:
«Art. 25 - Informazione e sistema informativo.
(omissis)
3. Le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione degli avvisi di deposito di cui al comma 3 dell’art. 9 ed al comma 2 dell’art. 14, nonché delle decisioni per estratto di cui al comma 3 dell’art. 10 ed al comma 3 dell’art. 16, sono gratuite. Il Presidente della Regione definisce con apposito atto forme e modalità di tali pubblicazioni.».
Nota all’art. 29
Comma 1
1) il testo dell’articolo 26 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 26 - Relazione sull’attuazione delle procedure in materia di impatto ambientale.
1. La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull’attuazione della presente legge. In particolare la relazione:
a) informa sulle direttive emanate dalla Giunta regionale al sensi dell’art. 8;
b) dà conto degli esiti delle procedure effettuate in attuazione della presente legge;
c) indica lo stato di definizione degli strumenti informativi di cui all’art. 25;
d) si esprime in merito all’efficacia delle procedure effettuate in attuazione della presente legge e formula proposte con particolare riguardo agli adempimenti previsti all’art. 31.
2. Per predisporre la relazione la Giunta regionale acquisisce informazioni, valutazioni e proposte dalle province e dai comuni.
3. La relazione è comunicata al Ministero dell’ambiente, in attuazione del comma 2 dell’art. 4 del D.P.R. 12 aprile 1996.».
Nota all’art. 30
Comma 1
1) il testo dell’articolo 28 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 28 - Spese istruttorie.
1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge, sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell’opera o dell’intervento, in una misura comunque non superiore al 0,05%, dall’autorità competente secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all’art. 8. Le spese istruttorie sono quantificate con l’atto conclusivo del procedimento.».
Nota all’art. 31
Comma 1
1) il testo dell’articolo 30, comma 1, lett. b), della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, è il seguente:
«Art. 30 - Disposizioni abrogative ed interpretative.
1. Le modalità di valutazione di impatto ambientale, comunque denominate, previste dalla legislazione regionale ovvero dagli strumenti di pianificazione sono sostituite:
(omissis)
b) per i progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla procedura di cui al medesimo articolo 6.».
Note all’art. 32
Comma 1
1) il testo dell’articolo 31 della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, era il seguente:
«Art. 31 - Modifiche degli allegati.
1. Il Consiglio regionale modifica, con propria deliberazione, gli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D al fine di dare attuazione a normative comunitarie, nazionali o regionali.
2. Il Consiglio regionale, tenuto conto della relazione di cui all’art. 26 a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive previste dall’art. 8 della presente legge e sulla base degli elementi indicati nell’allegato D, può stabilire con propria deliberazione:
a) un eventuale incremento o decremento, nella misura massima del 30%, delle soglie dimensionali di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3, al sensi del comma 7 dell’art. 1 del D.P.R. 12 aprile 1996;
b) l’esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge dei progetti di impianti, opere o interventi degli allegati B.1, B.2 e B.3 che non ricadono in aree naturali protette, ai sensi del comma 3 dell’art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996.
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.».
2) il testo dell’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 2 dell’art. 31 della l.r. n. 9 del 2009 come sostituito, è il seguente:
«Art. 6 - Oggetto della disciplina.
(omissis)
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell’allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all’allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all’allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all’allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.».
Note all’art. 34
Comma 2
1) il testo dell’articolo 17, comma 10, della l.r. n. 9 del 1999, che concerne Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, nel testo introdotto dalla presente legge è il seguente:
«Art. 17 - Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA)
(omissis)
10. In conformità all’articolo 26, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 152 intervenuto il provvedimento di VIA ed i progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di VIA deve essere reiterata.».
Comma 4
2) il testo dell’articolo all’articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che concerne Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è il seguente:
«Art. 23 - Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province
(omissis)
14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni.
16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012.
17. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dalla legge statale di cui al comma 16.
18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.
19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell’ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l’operatività degli organi della provincia.».
Note all’art. 35
Comma 1
1) il testo dell’articolo 2, comma 2, lett. b), della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10, che concerne Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt, delega di funzioni amministrative, è il seguente:
«Art. 2 - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici.
(omissis)
2. Non sono soggette ad autorizzazione le opere relative alle seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:
(omissis)
b) con tensione nominale superiore a 5000 volt e fino a 15000 volt e la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri.».
Comma 2
2) il testo dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 10 del 1993, che concerne Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt, delega di funzioni amministrative, è il seguente:
«Art. 2 - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici.
(omissis)
5. Per le linee e le opere di cui alla lett. b) del comma 2 e alla lett. a) del comma 3, l’esercente è tenuto a dare comunicazione preventiva alla Provincia e ai Comuni interessati almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. Tale comunicazione deve essere corredata delle valutazioni tecniche dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (A.R.P.A.) in materia di verifica dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.».
Nota all’art. 36
Comma 1
1) il testo del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 1993, che concerne Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt, delega di funzioni amministrative, è il seguente:
«Art. 4 - Tutela della salute e dell’incolumità della popolazione.
(omissis)
2. L’A.R.P.A. è tenuta a valutare in via preventiva, con le procedure di cui all’art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, se i livelli di esposizione risultino inferiori ai valori limite di cui al comma 1.».
Note all’art. 38
Comma 1
1) il testo dell’articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, era il seguente:
«Art. 99 - Programma regionale per la tutela dell’ambiente.
1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela ed al risanamento dell’ambiente da attuarsi attraverso l’utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota del programma triennale regionale per la tutela dell’ambiente (P.T.R.T.A.).
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di tutela e risanamento delle acque e dell’aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.
3. Il Programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni territoriali, determina, in particolare:
a) gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;
c) i tempi ed i criteri per l’approvazione del quadro triennale degli interventi di cui all’art. 100;
d) gli ambiti di intervento per i quali le province prevedono contributi ai soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.
4. Sulla base del programma le province, sentiti i comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano territoriale di coordinamento provinciale e nei piani provinciali di settore, individuano in ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con l’indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.
5. Il programma è attuato:
a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti ed opere;
b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alle finalità del programma;
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l’introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.
6. Per la predisposizione del P.T.R.T.A. la Giunta regionale attiva gli studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell’attività di pianificazione.
7. Le linee e le azioni contenute nel Programma triennale regionale per la tutela dell’ambiente sono raccordate con quelle relative all’informazione ed educazione ambientale e alla difesa del suolo.».
2) il testo dell’articolo 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che concerne Norme in materia ambientale, citato al comma 1 dell’art. 99 della l.r. n. 3 del 1999 come sostituito, è il seguente:
«Art. 34 - Norme tecniche, organizzative e integrative
(omissis)
4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si dotano, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarietà all’attività di pianificazione. Le regioni promuovono l’attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto. Dette strategie, definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull’ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell’occupazione.».
Nota all’art. 39
Comma 1
1) peril testo dell’articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, vedi nota 1) all’art. 38.
Note all’art. 40
Comma 1
1) il testo dell’articolo 100 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, che concerne Riforma del sistema regionale e locale,era il seguente:
«Art. 100 - Quadro degli interventi.
1. La Giunta regionale, sulla base del programma triennale regionale per la tutela dell’ambiente e delle proposte delle province, sentita la conferenza Regione-Autonomie locali, approva il quadro triennale degli interventi.
2. La Giunta regionale può aggiornare annualmente il quadro degli interventi, anche su iniziativa delle province e limitatamente a singoli settori.
3. Le province provvedono alla gestione del quadro triennale degli interventi e con frequenza annuale inviano alla Regione una relazione sul loro stato di attuazione nonché la rendicontazione finale.
4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal quadro triennale, la Regione trasferisce alle province le risorse finanziarie stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale secondo le modalità stabilite dal quadro medesimo.».
2) peril testo dell’articolo all’articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che concerne Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, citato all’art. 100 della l.r. n. 3 del 1999 come sostituito, vedi nota 2) all’art. 34.