n.153 del 12.10.2011 periodico (Parte Seconda)
Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 19 del 2008
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. n. 19 del 2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1071 del 2010 “Approvazione dell’atto di indirizzo recante individuazione dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. n. 19 del 2008 e precisazioni in merito ai limiti e alle modalità di controllo di conformità del progetto esecutivo”, emanata al fine di:
- semplificare e rendere uniformi gli elaborati costituenti il progetto esecutivo riguardante le strutture, in modo da renderne più agevole la stesura da parte del progettista;
- facilitare la lettura e l’interpretazione del progetto esecutivo, in particolare da parte di coloro che sono preposti al controllo;
- garantire la completezza della documentazione affinché le prescrizioni in essa contenute consentano la realizzazione dell’intervento conformemente alle previsioni progettuali;
Rilevato che la Giunta regionale, nell’ambito della generale funzione di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 4 della L.R. n. 19 del 2008, è chiamata a svolgere un’attività di monitoraggio della prima attuazione della L.R. n. 19 del 2008 e dell’applicazione degli atti di indirizzo attuativi della stessa, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali della Regione, come rappresentati presso il Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (CReRRS) di cui all’art. 4, comma 3 della suddetta legge regionale;
Considerato che la Giunta regionale, nell’avviare, in data 10 novembre 2010, l’attività di monitoraggio degli atti di indirizzo attuativi della L.R. n. 19 del 2008, ha ritenuto opportuno assicurare il più ampio coinvolgimento degli operatori pubblici e privati che svolgono compiti e attività disciplinati dalla L.R. n. 19, prevedendo la partecipazione ai lavori dei seguenti soggetti:
- i componenti del Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (CReRRS), ed in particolare i rappresentanti di: Ance E.-R., Confindustria E.-R., Tavolo Regionale dell’Imprenditoria, Comuni e Province, Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri (di Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini), Federazione degli Ordini degli Architetti, Comitato Regionale dei Geometri, Ordine dei Geologi dell’E.-R.;
- la Presidenza del Comitato Tecnico Scientifico in materia sismica della Regione Emilia-Romagna (CTS);
- i rappresentanti delle Strutture tecniche competenti in materia sismica;
- i rappresentanti di Anci, Lega delle autonomie, Upi e Uncem e degli Ordini degli Ingegneri di Piacenza, Modena e Ravenna;
- i rappresentanti delle associazioni professionali e degli enti culturali che ne hanno fatto richiesta: l’Associazione Ingegneri e Architetti liberi professionisti (ASSO Ingegneri e Architetti), l’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), il Comitato Unitario delle Professioni (CUP), il Sindacato Nazionale Ingegneri e Architetti liberi professionisti italiani (INARSIND), il Collegio Regionale Ingegneri e Architetti della Regione Emilia-Romagna (CRIARER);
Constatato:
- che tra gli argomenti affrontati durante l’attività di monitoraggio vi è anche la ridefinizione dei contenuti della citata deliberazione n. 1071, alla luce dell’esperienza applicativa dei mesi scorsi;
- che dal confronto tra i soggetti partecipanti all’attività di monitoraggio, è emersa la necessità della revisione della suddetta deliberazione, precisando gli aspetti diretti ad assicurare, in modo univoco e per tutto il territorio regionale, una maggiore certezza del livello qualitativo e dei contenuti del progetto strutturale nell’osservanza della normativa tecnica per le costruzioni nonché i contenuti essenziali del controllo degli elaborati costitutivi del progetto esecutivo, al fine di accelerare e semplificare in modo significativo l’iter amministrativo delle pratiche sismiche;
Ritenuto pertanto utile specificare con il presente atto, come già avveniva con la DGR n. 1071 del 2010, non solo indicazioni in merito ai contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, come richiesto dall’art. 12, comma 1 della L.R. n. 19 del 2008, ma anche precisazioni in merito alle modalità di controllo dei medesimi progetti, prevedendo in particolare:
- che, per accelerare e semplificare in modo significativo le modalità di controllo e verifica dei progetti, la relazione di calcolo strutturale debba contenere una apposita parte introduttiva denominata “Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale”, volta ad evidenziare gli elementi essenziali che caratterizzano il progetto e ad illustrare il processo attraverso il quale il progettista ha provveduto all’elaborazione del progetto stesso, alla luce della normativa tecnica e in considerazione delle caratteristiche del sito e della costruzione da realizzare;
- che, di conseguenza, per la valutazione del progetto la struttura tecnica competente debba attenersi primariamente ai contenuti della suddetta “Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale”, procedendo ove necessario all’esame delle elaborazioni di maggior dettaglio presenti nelle restante parti del progetto;
- che, pertanto, il controllo di conformità del progetto esecutivo riguardante le strutture, nel rispetto delle scelte progettuali adottate, debba incentrarsi sulla:
a) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;
b) congruità del progetto architettonico con il progetto strutturale;
c) corrispondenza tra le risultanze delle indagini geologica e geotecnica con il progetto strutturale;
d) completezza della relazione illustrativa sintetica di cui al precedente paragrafo B.2.1 e analisi dei contenuti della stessa relazione illustrativa sintetica, diretta a valutare la conformità degli elementi essenziali del progetto ivi descritti alle norme tecniche per le costruzioni e alle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
e) accuratezza della progettazione dei particolari esecutivi, limitatamente alle parti strutturali e ai collegamenti ritenuti più importanti;
f) adeguatezza e completezza del rilievo geometrico-strutturale per le costruzioni esistenti.
- che occorra inoltre sottolineare che il controllo sismico del progetto non riguarda:
a. la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salve le eventuali interazioni con le strutture, di cui comunque la progettazione dovrà tenere conto;
b. la progettazione nei confronti della resistenza all’incendio e alle altre azioni di carattere eccezionale;
Considerato inoltre che:
- l’art. 10, comma 3, lettera b) della L.R. n. 19 del 2008 conferisce alla Giunta regionale il compito di definire con apposito atto di indirizzo anche i contenuti degli elaborati progettuali con i quali il progettista strutturale dell’intero intervento assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, all’atto della presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire o della formazione di altro titolo abilitativo edilizio;
- che detto atto di indirizzo è stato approvato come Allegato D) della deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2010, n. 121;
- che anche tale atto di indirizzo è stato sottoposto a verifica nell’ambito dell’attività di monitoraggio della prima attuazione della L.R. n. 19 del 2008, senza che sia stata valutata la necessaria di apportarvi alcuna modifica;
Ritenutotuttavia opportuno, al fine della semplificazione dei testi normativi, raccogliere nel presente atto di indirizzo l’insieme delle indicazioni regionali circa i contenuti degli elaborati progettuali riguardanti le strutture, procedendo sia alla completa riproduzione nell’Allegato A del presente provvedimento, del citato Allegato D) della deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2010, n. 121, sia alla ridefinizione dei contenuti della citata deliberazione n. 1071, nell’Allegato B del presente provvedimento;
Ritenuto necessario specificare che:
- la presente deliberazione sostituisce integralmente l’Allegato D) della deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2010, n. 121 e la DGR 1071/10 e che, pertanto, tali atti sono abrogati dalla data di pubblicazione del presente atto nel BURERT e sostituiti, rispettivamente, dall’Allegato A e dall’Allegato B del presente atto di indirizzo, ferma restando l’applicazione del regime transitorio indicato alle alinee seguenti;
- l’Allegato B del presente atto di indirizzo non trova applicazione per i procedimenti per i quali, entro la data della pubblicazione nel BURERT della presente deliberazione:
a) sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture;
b) sia stata presentata domanda per il rilascio dell’autorizzazione sismica;
- nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente atto di indirizzo nel BURERT, il richiedente ha la facoltà di predisporre il progetto esecutivo riguardante le strutture attenendosi alternativamente o a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1071 del 2010 ovvero all’Allegato B della presente deliberazione;
Visto l’art. 4, comma 4 della L.R. n. 19 del 2008, che disciplina il procedimento di elaborazione ed approvazione degli atti di indirizzo previsti dalla medesima legge, prevedendo che essi siano predisposti previa consultazione del Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (CReRRS) e siano approvati dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione assembleare competente;
Ritenuto opportuno stabilire la prosecuzione dell’attività di monitoraggio sulla applicazione del presente atto di indirizzo, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali della Regione, rappresentate nell’ambito del CReRRS, anche ai fini di una ulteriore precisazione e implementazione dei suoi contenuti;
Dato atto che:
- la proposta del presente atto di indirizzo è stata sottoposta, come richiesto dall’art. 4, comma 4 della L.R. n. 19 del 2008, alla valutazione del CReRRS, che nella seduta del 15 settembre 2011 ha espresso parere favorevole in merito al presente atto;
- che la Giunta regionale ha ritenuto opportuno richiedere sulla medesima proposta di atto di indirizzo il parere del Comitato Tecnico Scientifico, previsto dall’art. 4, comma 1 della Legge regionale n. 19 del 2008 e istituito con delibera della Giunta regionale del 28 settembre 2009, n. 1430, il quale nella seduta del 12 settembre 2011 ha espresso parere favorevole;
Acquisito il parere della Commissione assembleare competente, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.R. n. 19 del 2008, nella seduta del 22 settembre 2011;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta congiunta dell’Assessore alla “Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile”, Paola Gazzolo e dell’Assessore alla “Programmazione territoriale, Urbanistica, Reti di infrastrutture materiali e immateriali, Mobilità, Logistica e Trasporti”, Alfredo Peri;
A voti unanimi e palesi
,
delibera:
1. di approvare l’Allegato A “Documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività” facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’Allegato B “Individuazione degli elaborati costitutivi, dei contenuti e delle modalità del progetto esecutivo riguardante le strutture e definizione delle modalità di controllo, ai sensi dell’art. 12, comma 1 e dell’art. 4, comma 1 della L.R. n. 19 del 2008” facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire, in merito alle modalità di controllo dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture:
- che la relazione di calcolo strutturale debba contenere una apposita parte introduttiva, denominata “Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale” volta ad evidenziare gli elementi essenziali che caratterizzano il progetto e il processo attraverso il quale il progettista ha provveduto all’elaborazione del progetto, alla luce della normativa tecnica e in considerazione delle caratteristiche del sito e della costruzione da realizzare;
- che, di conseguenza, per la valutazione del progetto la struttura tecnica competente debba attenersi primariamente ai contenuti della suddetta “Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale”, procedendo ove necessario all’esame delle elaborazioni di maggior dettaglio presenti nelle restante parti del progetto;
- che, pertanto, il controllo di conformità del progetto esecutivo riguardante le strutture, nel rispetto delle scelte progettuali adottate, debba incentrarsi sulla:
a) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;
b) congruità del progetto architettonico con il progetto strutturale;
c) corrispondenza tra le risultanze delle indagini geologica e geotecnica con il progetto strutturale;
d) completezza della relazione illustrativa sintetica di cui al precedente paragrafo B.2.1 e analisi dei contenuti della stessa relazione illustrativa sintetica, diretta a valutare la conformità degli elementi essenziali del progetto ivi descritti alle norme tecniche per le costruzioni e alle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
e) accuratezza della progettazione dei particolari esecutivi, limitatamente alle parti strutturali e ai collegamenti ritenuti più importanti;
f) adeguatezza e completezza del rilievo geometrico-strutturale per le costruzioni esistenti;
- che il controllo sismico del progetto non riguarda:
a. la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salve le eventuali interazioni con le strutture, di cui comunque la progettazione dovrà tenere conto;
b. la progettazione nei confronti della resistenza all’incendio e alle altre azioni di carattere eccezionale;
4. di specificare che la presente deliberazione sostituisce integralmente l’Allegato D) della deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2010, n. 121 e la DGR 1071/10 e che, pertanto, tali atti sono abrogati dalla data di pubblicazione del presente atto nel BURERT e sostituiti, rispettivamente, dall’Allegato A e dall’Allegato B del presente atto di indirizzo, ferma restando l’applicazione del regime transitorio indicato al successivo punto 5.;
5. di stabilire che:
- l’Allegato B del presente atto di indirizzo non trova applicazione per i procedimenti per i quali, entro la data della pubblicazione nel BURERT della presente deliberazione:
- sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture;
- sia stata presentata domanda per il rilascio dell’autorizzazione sismica;
- nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente atto di indirizzo nel BURERT, il richiedente ha la facoltà di predisporre il progetto esecutivo riguardante le strutture attenendosi alternativamente o a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1071 del 2010 ovvero all’Allegato B della presente deliberazione;
6. di stabilire la prosecuzione dell’attività di monitoraggio sulla applicazione del presente atto di indirizzo, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali della Regione, rappresentate nell’ambito del CReRRS, anche ai fini di una ulteriore precisazione e implementazione dei suoi contenuti;
7. di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.