n. 104 del 06.07.2011 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al REG. (CE) n. 73/2009 in Regione Emilia-Romagna a decorrere dal 2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 4 che prevede espressamente che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto ad ottemperare ai criteri di gestione obbligatoria - così come definiti nell’Allegato II - e alle buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi dell’Allegato III dello stesso Regolamento;

- il Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al Titolo III del citato Regolamento (CE) n. 73/2009, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al medesimo Regolamento (CE) n. 73/2009 nell’ambito del regime di sostegno del settore vitivinicolo;

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l’articolo 51 che prevede che l’importo delle indennità ivi specificate sia ridotto o che il beneficiario sia escluso dalle erogazioni nel caso in cui non siano ottemperati, in conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del citato Regolamento (CE) n. 73/2009;

- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione Europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e la condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

- il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006;

- il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna nella formulazione allegata quale parte integrante alla propria deliberazione n. 2138 del 27 dicembre 2010, risultante dalle modificazioni proposte dalla Regione Emilia-Romagna e approvate dalla Commissione con Decisione C(2010)9357 del 17 dicembre 2010;

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo che prevede per le aziende vitivinicole il rispetto del mantenimento dei vigneti in buone condizioni vegetative a partire dall’ 1 gennaio 2009;

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM) ed in particolare gli articoli 85 unvicies, 103 septvicies relativi ai premi di estirpazione, programmi di sostegno alla ristrutturazione e riconversione sostegno alla vendemmia verde per i vigneti e l’articolo 103 quater dello stesso regolamento, relativo ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo;

- il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1234/2007 che abroga il Regolamento (CE) n. 479/2008 ed in particolare l’art. 3 che stabilisce che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234/2007 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXII dello stesso Regolamento, fatto salvo l’art. 128, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 479/2008 che continua ad applicarsi per le misure ivi contemplate e alle condizioni ivi stabilite;

Richiamati altresì:

- il Decreto ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004 recante “Disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola comune”, ed in particolare l’art. 5 che disciplina la condizionalità;

- il Decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, recante “Disciplina del regime di condizionalità della PAC ed abrogazione del Decreto ministeriale 15 dicembre 2005” e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 recante “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;

- il Decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” che abroga il Decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni e il Decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008, ed in particolare l’allegato 1 - che elenca gli atti che danno applicazione ai criteri di gestione obbligatori definiti dagli artt. 4 e 5 e dall’Allegato II del Regolamento (CE) n. 73/2009 - e l’allegato 2 - che elenca gli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dall’art. 6 e dall’Allegato III del Regolamento (CE) n. 73/2009;

- il Decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011 che modifica il suddetto Decreto n. 30125/2009 sostituendo in particolare gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 ed eliminando dal campo di applicazione della condizionalità le azioni ambientali previste dai programmi operativi del settore ortofrutticolo a norma dell’art. 103 quater del citato Reg. (CE) n. 1234/2007 e sue successive modifiche;

Atteso che il comma 1 dell’articolo 3 del predetto Decreto 30125/2009 stabilisce che debbano ottemperare ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche ed ambientali specificati dalle Regioni e Province autonome ovvero, in assenza di disposizioni regionali, agli impegni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto medesimo, i beneficiari:

- di pagamenti diretti concessi a norma del Regolamento (CE) n. 73/2009;

- delle indennità e pagamenti di cui all’art. 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche;

- dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre e successive modifiche ed integrazioni, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione;

Considerato che il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2013 – oltre alle Misure dell’Asse 2 - estende l’applicazione del regime di condizionalità anche ai beneficiari di alcune Misure dell’Asse 1;

Viste, in proposito, le proprie deliberazioni:

- n. 167 e n. 168 in data 11 febbraio 2008, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il Programma Operativo dell’Asse 1 - comprensivo dei Programmi Operativi relativi alle Misure 111 (azione 1), 112, 114, 121 e 123 (Azione 1) - e il Programma Operativo dell’Asse 2 - comprensivo dei Programmi Operativi relativi alle Misure 211, 212, 214, 216 (Azione 3) e 221;

- n. 631 in data 11 maggio 2009 e n. 992 del 12 luglio 2010 con le quali si è provveduto alla ridefinizione dei Programmi Operativi delle Misure 112 e 121 dell’Asse 1, successivamente modificati dalla deliberazione n. 2139 del 27 dicembre 2010, nonché la deliberazione n. 662 del 16 maggio 2011 che ridefinisce il Programma Operativo della Misura 121 a decorrere dall’annualità finanziaria 2012;

- n. 363 del 17 marzo 2008 che approva, tra l’altro, le schede tecniche attuative delle Misure 214 e 216 (Azione 3) e n. 1393 del 20 settembre 2010, con la quale si è provveduto alla ridefinizione del Programma Operativo dell’Asse 2 e dei Programmi Operativi relativi alle Misure 214 e 216 (Azione 3), nonché all’approvazione delle schede tecniche attuative della Misura 214 con impegno a decorrere dal 1 gennaio 2011, successivamente modificata dalla deliberazione n. 2173 del 27 dicembre 2010;

- n. 281 del 13 marzo 2009, n. 196 dell’8 febbraio 2010 e n. 303 del 7 marzo 2011 con le quali sono stati modificati i Programmi Operativi relativi alle Misure 211 e 212;

- n. 387 dell’8 febbraio 2010 di approvazione del Programma Operativo della Misura 215, come modificata dalle deliberazioni n. 1080 del 26 luglio 2010 e n. 1795 del 22 novembre 2010;

-Dato atto che con la citata deliberazione 196/10 si è peraltro provveduto anche alla modifica del Programma Operativo della Misura 221;

Vista inoltre la propria deliberazione n. 1006 in data 30 giugno 2008 con la quale sono stati individuate le violazioni di impegni ed i livelli di gravità, entità e durata per determinate Misure dell’Asse 1 e dell’Asse 2, anche con riferimento al rispetto del regime di condizionalità, nella formulazione aggiornata a seguito delle modifiche alla normativa comunitaria e nazionale;

Rilevato che il comma 1 dell’art. 22 del Decreto ministeriale 30125/2009 stabilisce che le Regioni e le Province Autonome specifichino l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell’art. 3 e degli allegati 1 e 2 del decreto medesimo;

Considerato che appare opportuno completare l’elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, già stabiliti dal Decreto ministeriale 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni, con le disposizioni e le conseguenti specifiche tecniche vigenti in regione, allo scopo di costituire il quadro di regolamentazione degli impegni di condizionalità per l’anno 2011;

Ritenuto, a tal fine, di elaborare appositi allegati - parti sostanziali del presente atto - in cui sono riportati anche gli atti regionali (Allegato A) ed alcune disposizioni tecniche (Allegato B) che completano rispettivamente quanto già stabilito nei citati allegati 1 e 2 del predetto Decreto Ministeriale n. 30125/2009;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37 comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisione della struttura organizzativa della Direzione generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di completare con le disposizioni e le specifiche tecniche vigenti nel territorio regionale l’elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l’anno 2011, già stabiliti negli allegati 1 e 2 del Decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti dei programmi di sviluppo rurale”, come modificato dal Decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011;

2) di approvare, per le finalità di cui al punto precedente, appositi allegati - parti sostanziali del presente atto - in cui sono riportati anche gli atti regionali (Allegato A) ed alcune specifiche tecniche (Allegato B) che integrano rispettivamente quanto già stabilito negli Allegati 1 e 2 del predetto Decreto ministeriale 30125/2009;

3) di stabilire che il regime di condizionalità si applica ai beneficiari definiti al comma 2, articolo 1 del più volte citato Decreto ministeriale n. 30125/2009 nonché ai beneficiari del Programma di Sviluppo rurale per le ulteriori Misure per le quali il rispetto della condizionalità è previsto;

4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

5) di prevedere che qualsiasi modifica o integrazione che incida sull’assetto delle disposizioni regionali in materia di condizionalità sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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