n. 198 del 12.07.2017 periodico (Parte Seconda)

Procedure per la trasformazione del titolo di godimento degli alloggi destinati alla locazione a termine o assegnazione in godimento realizzati all'interno di programmi di riqualificazione urbana

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

  1. di autorizzare, per le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la trasformazione del titolo di godimento degli alloggi realizzati all’interno di Programmi di riqualificazione urbana comunque denominati, finanziati con risorse locali e fruenti di contributi esclusivamente regionali, destinati alla locazione o all’assegnazione in godimento a termine per massimo 10 anni, alle condizioni e secondo le modalità riportate nell’allegato A parte integrante della presente deliberazione; 
  2. di dare atto che al rilascio delle autorizzazioni di cui al punto precedente, provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni previste nelle proprie deliberazioni n. 2416/2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, e n. 468/2017; 
  3. di dare atto che secondo quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni n. 89/2017 e n. 486/2017, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati; 
  4. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna. 

Allegato A

Condizioni per la trasformazione del titolo di godimento degli alloggi dati in locazione o assegnati in godimento a termine.

1. Nel caso di interventi di locazione o assegnazione in godimento a termine per un periodo massimo di dieci anni, realizzati all’interno di Programmi di riqualificazione urbana comunque denominati, finanziati con risorse locali e fruenti di contributi esclusivamente regionali, le convenzioni sottoscritte tra i soggetti attuatori e i comuni interessati devono essere integrate, qualora non espressamente previsto e nel rispetto degli impegni ivi assunti, preliminarmente all’atto di vendita, prevedendo la possibilità di trasformazione, nel periodo di durata del vincolo all’originaria destinazione dell’immobile, del titolo di godimento del singolo alloggio.

2. La trasformazione del titolo di godimento dell’alloggio destinato alla locazione o all'assegnazione in godimento a termine può essere richiesta esclusivamente dal soggetto al quale l’alloggio stesso è stato locato o assegnato in godimento, decorsi almeno quattro anni dalla data della firma del contratto di locazione o dall’atto di assegnazione in godimento. Pertanto: 

  • il conduttore o assegnatario che occupa l'alloggio deve inviare la richiesta di trasformazione all'operatore proprietario dell'alloggio; 
  • l'operatore, se aderisce alla richiesta del conduttore o assegnatario dell'alloggio, deve richiedere l'autorizzazione alla trasformazione ai competenti uffici comunali allegando la richiesta del conduttore o assegnatario; 

3. Le richieste di trasformazione del titolo di godimento sono autorizzate dalla Regione, su richiesta del Comune, che ne verifica la coerenza con le condizioni stabilite dalla Regione con il presente atto, calcola gli importi di cui al successivo punto 4, e ne attesta la compatibilità con i fabbisogni e le politiche attivate in materia di edilizia residenziale sociale a livello locale; 

4. L’autorizzazione rilasciata per ogni singola richiesta è subordinata alla restituzione alla Regione, da parte del Comune, della differenza tra l’importo del contribuito attribuito al singolo alloggio e l’ammontare del contributo previsto per gli interventi in proprietà, nella misura proporzionale al numero di anni mancanti al termine del vincolo di destinazione alla locazione (le frazioni di anno si calcolano come anni interi), oltre agli interessi legali calcolati dalla data di inizio della locazione alla data della richiesta di trasformazione. Per le programmazioni che non prevedessero la realizzazione di interventi destinati alla proprietà, l’importo attribuito al singolo alloggio è il valore di un buono casa fissato convenzionalmente in 18.000,00 euro. Laddove le convenzioni, oltre la naturale scadenza del termine previsto per la locazione, non prevedessero vincoli o successive condizioni alla vendita degli alloggi, l’importo attribuito al singolo alloggio deve intendersi di valore nullo. 

5. Nell’ambito del procedimento il Comune provvede: 

  • a quantificare l’importo del contributo da restituire alla Regione; 
  • a comunicare al soggetto attuatore beneficiario del contributo la somma a suo carico e il termine per effettuare il versamento al Comune; 
  • a trasferire alla Regione la quota del contributo versato dal soggetto attuatore nei tempi e secondo le modalità che gli verranno comunicate con il provvedimento di autorizzazione; 
  • all’eventuale integrazione/modifica, in accordo con il soggetto attuatore, della convenzione stipulata fra le parti esclusivamente per quanto attiene il vincolo di destinazione alla locazione; 

6. Gli acquirenti degli alloggi sono assoggettati ai vincoli per l’edilizia convenzionata destinata alla vendita, richiamati nella convenzione sottoscritta tra il Comune e il soggetto attuatore. 

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