n. 18 del 02.02.2011 periodico (Parte Seconda)

Ridefinizione del fabbisogno di prestazioni di ricovero ai fini dell'accreditamento istituzionale: applicazione degli standard definiti nel "Nuovo patto per la salute" di cui all'Intesa del 3 dicembre 2009, rep. n. 243

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la propria deliberazione n. 534 del 21 aprile 2008: “Definizione dei criteri quantitativi di riferimento per la valutazione di funzionalità alla copertura del fabbisogno di prestazioni di ricovero ai fini dell’accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private”;

considerato che la deliberazione sopra richiamata assumeva come limite per il proprio fabbisogno il valore di 4,725 PL per mille abitanti previsto dall’art. 4, comma 1, lettera a dell’Intesa 23 marzo 2005 per le regioni con una alta percentuale della popolazione anziana, comprensivo dei PL utilizzati in via prevalente o esclusiva per l’attività erogata a cittadini provenienti da altre regioni;

verificato che l’applicazione dello standard di PL di cui al capoverso precedente, alla popolazione residente all’1/1/2008, comportava l’accreditabilità di un numero di PL inferiore a quelli autorizzati nei presidi pubblici e nelle strutture private accreditate, si rendeva necessario definire una metodologia da applicare alle singole strutture, pubbliche o private, al fine di individuarne il numero di PL accreditabili compatibili con il fabbisogno regionale;

considerato che con la deliberazione 534/08 venivano individuati i criteri quantitativi da applicarsi all’attività delle strutture ospedaliere pubbliche e private al fine di definire un numero di PL da accreditare, per singola struttura, in via istituzionale funzionale al Sistema sanitario regionale e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4, comma 1 lett. a) dell’intesa del 23 marzo 2005;

considerato, altresì, che la citata deliberazione 534/08 determina le modalità per l’individuazione del numero dei posti letto accreditabili per singola struttura;

visto quanto stabilito al comma 1-bis dell’art. 79 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla Legge L. 6 agosto 2008, n. 133 che prevedeva che «Per gli anni 2010 e 2011 l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l’anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,…,che,…, contempli ai fini dell’efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonché al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionale extra sanitari e di non dover ricorrere necessariamente alla leva fiscale regionale: a) una riduzione dello standard dei PL, diretta a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all’assistenza in regime ambulatoriale;»;

considerato che è stato ritenuto pertanto necessario, in previsione della revisione al ribasso dello standard di posti letto di cui sopra, in via prudenziale, non procedere alla emanazione degli atti di accreditamento attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla citata deliberazione 534/08, ed avendo a tal fine adottato la deliberazione 1621/08 con la quale venivano sospesi i termini per l’emanazione dei decreti di accreditamento;

visto che quanto stabilito dal comma 1-bis dell’art. 79 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla Legge L. 6 agosto 2008, n. 133 ha trovato esplicitazione nell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009, rep. n. 243 che all’art. 6, comma 1 prevede che «Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad adottare provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio Sanitario regionale, non superiore a 4 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici….». Al comma 2 prevede inoltre che «Rispetto a tali standard è compatibile una variazione che non può superare il 5% in aumento (…), in relazione a condizioni demografiche relative al peso della popolazione ultra settantacinquenne. I provvedimenti da adottare per il raggiungimento di tale obiettivo devono prevedere il raggiungimento dello standard entro l’anno 2011, precisando gli obiettivi intermedi per l’anno 2010, oggetto di verifica. (…)»;

valutato inoltre anche quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6 dell’Intesa sopra citata che precisa che «Nei medesimi standard non è compresa la quota di posti letto dedicata in via prevalente o esclusiva a pazienti provenienti dalle altre regioni, registrata nell’anno 2008, fino alla stipula dell’accordo di cui al comma 4.»;

considerato pertanto necessario rivalutare, alla luce di quanto previsto dal sopra citato Nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012, il fabbisogno di posti letto;

considerato inoltre che il già citato Nuovo patto per la salute all’art. 7, comma 2 pone come limite ultimo per l’accreditamento definitivo delle strutture private operanti per conto del Servizio Sanitario nazionale il 31 dicembre 2010;

dato atto che la Regione Emilia-Romagna, per quanto attiene le prestazioni erogate dai soggetti privati accreditati ospedalieri, opera già da molti anni attraverso un sistema di accordi con i quali vengono definiti budget di spesa coerenti con le risorse economiche del Fondo sanitario regionale e con i fabbisogni di prestazioni ospedaliere per propri assistiti (anche in attuazione a quanto previsto dall’art. 8-quinquies del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni), indipendentemente dal numero di letti presenti nelle strutture medesime;

considerato che il dato di mobilità attiva dell’anno 2008, valutato in numero di giornate di degenza, anno a cui occorre fare riferimento per il calcolo dei posti letti utilizzati in via prevalente od esclusiva per i cittadini di altre regioni ai sensi del comma 3, art. 6 del Nuovo patto per la salute, porta ad un numero di posti letto utilizzati per la mobilità attiva pari a 2174 e per quanto riguarda la propria mobilità passiva ad un numero di posti letto utilizzati da cittadini emiliano-romagnoli presso altre regioni pari a 704, avendo pertanto un saldo attivo derivante dall’andamento della mobilità di posti letto pari a 1470, che non debbono rientrare nel calcolo del nuovo standard;

considerato che il numero di posti letto attualmente autorizzati in strutture accreditate, pubbliche e private, è pari a 20.733, pertanto, al netto dei posti letto derivanti dal saldo attivo di mobilità, restano a carico del SSR un n. di PL pari 19.263 corrispondente al 4,38 posti letto per mille abitanti;

visto che il già citato art. 6 del Nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 di cui all’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. n. 243 prevede, al comma 1, che le Regioni non sottoposte a piano di rientro provvedano ad adottare i provvedimenti di riduzione dello standard entro il 30/6/2011, ma altresì prevede al comma 3 che lo standard effettivo sia raggiunto entro il 31/12/2011, dovendo comunque definire gli obiettivi gli obietti intermedi per l’anno 2010;

visto che l’applicazione dello standard previsto dal Nuovo patto per la salute alla popolazione residente all’1/1/2010, con l’applicazione dell’incremento previsto del 5% per le regioni con un alto tasso di popolazione ultra settantacinquenne, definisce un fabbisogno pari a 18.462 posti letto, al netto dei numero di posti letto derivanti dal saldo di mobilità, con un surplus di posti letto, valutati con la popolazione all’1/1/2010 pari a 801;

ritenuto, pertanto, di avere, alla luce dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009, rep. n. 243 più volte citata, gli elementi per provvedere alla definizione del fabbisogno di PL ospedalieri e di dovere provvedere all’emanazione dei provvedimenti di accreditamento quanto concerne le strutture private, entro il 31/12/2010;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di assumere il limite previsto dall’art. 6, comma 1 dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009, rep. n. 243, nella misura di 4 posti letto per mille abitanti incrementato del 5%, come previsto dal comma 2, in ragione della composizione per età della popolazione regionale, per un riferimento complessivo pari a 4,2 posti letto ogni mille abitanti, al netto dei posti letto calcolati sulla base del saldo di mobilità in giornate di degenza,dedicati in via prevalente o esclusiva a pazienti provenienti dalle altre regioni, registrata nell’anno 2008;
  2. che lo standard definito al punto precedente deve essere effettivo al 31/12/2011;
  3. di stabilire che per l’anno 2010, l’obiettivo intermedio, di cui al comma 3 dell’art. 6 dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 rep. n. 243, sia <= 4,4 PL per mille abitanti;
  4. di calcolare i posti letto che, in quanto dedicati in via esclusiva o preponderante ai residenti di altre regioni facendo riferimento alle giornate di degenza derivate dal saldo di mobilità dell’anno 2008, non rientrano negli standard di cui ai punti precedenti come previsto al comma 3 dell’art. 6 dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009, rep. n. 243, ma sono da considerarsi accreditati, in numero di 1470;
  5. di prendere atto che con la popolazione al 1/1/2010 i PL che eccedono rispetto allo standard di 4,2 per mille sono in numero di 801;
  6. di procedere all’accreditamento degli Ospedali privati che hanno completato il percorso per ottenere l’accreditamento definitivo sulla base del numero dei PL autorizzati, considerato che la coerenza fra le risorse del fondo sanitario regionale e le prestazioni erogate dai soggetti privati accreditati in relazione al fabbisogno è assicurata dalla definizione degli accordi contrattuali e dei relativi budget di cui all’art. 8-quinquies del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
  7. di rivedere entro il 31/12/2011, termine ultimo per la Regione per il raggiungimento dello standard di cui al punto 1, valutata la popolazione residente al momento, qualora si rendesse necessario, la consistenza numerica dei posti letto a carico del Servizio Sanitario regionale, al fine di allinearla allo standard di 4,2 per mille, agendo sulle strutture pubbliche, anche alla luce dei previsti trasferimenti di attività dal livello assistenziale ospedaliero a livelli assistenziali più appropriati dal punto di vista organizzativo;
  8. visti i contenuti e gli effetti della presente deliberazione di revocare la propria deliberazione 534/08;
  9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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