n.137 del 04.05.2020 (Parte Seconda)

Primi provvedimenti per il riavvio dell'attività sanitaria programmata in corso di emergenza COVID-19. Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 368/2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

- l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, e successive modifiche, che prevede che questa Regione, nell’esercizio dell’autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale;

- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 avente ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;

- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9 avente ad oggetto misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.L. 9 marzo 2020, n. 14 recante "Misure urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto misure di potenziamento del servizio sanitario regionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.P.C.M. 1° marzo 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.P.C.M. 4 marzo 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il D.P.C.M. 26 aprile 2020 concernente ridefinizione delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630/2020 e seguenti recanti interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 576 del 23 febbraio 2020 che nomina, quale Soggetto attuatore per la Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Regione medesima;

- le Ordinanze del Ministro della Salute rispettivamente del 25/1/2020, 30/1/2020, 21/2/2020, 22/3/2020 e le circolari prot. 2619 del 29/2/2020, n. 2627 del 1/3/2020, n. 7422 del 16/3/2020 e n. 7865 del 25/3/2020;

- le Ordinanze firmate dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna del 23/2/2020 e del 3/4/2020 aventi ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- i Decreti del Presidente della Regione Emilia-Romagna:

n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna recante ‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19’”

n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19”;

n. 26 del 29 febbraio 2020 “Ridefinizione composizione unità di crisi regionale COVID-19 istituita con decreto del Presidente n. 25/2020”;

n. 27 del 4 marzo 2020 “Misure organizzative interne per assicurare il tempestivo approvvigionamento di beni/servizi in ambito di protezione civile”;

n. 28 del 5 marzo 2020 “Ulteriori misure organizzative per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19 – nomina del Commissario ad acta”;

n. 29 dell’8 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 31 del 9 marzo 2020 “Nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 32 del 10 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 34 del 12 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 35 del 14 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina”;

n. 39 del 16 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020”;

n. 41 del 18 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Contrasto alle forme di assembramento di persone”;

n. 42 del 20 marzo 2020 “Misure organizzative Servizio sanitario regionale per fronteggiare l’emergenza COVID-19”;

n. 43 del 20 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

n. 44 del 20 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizione relative al territorio della provincia di Rimini”;

n. 45 del 20 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.”;

n. 46 del 22 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione all’ordinanza n. 44 del 20 marzo 2020 relativa al territorio della provincia di Rimini”;

n. 47 del 23 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.”;

n. 48 del 24 marzo 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti i territori delle province di Piacenza e Rimini. Revoca delle precedenti ordinanze 44 e 47”;

n. 49 del 25 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020;

n. 53 del 2 aprile 2020 “Emergenza coronavirus: proroga dell’incarico del Commissario ad acta”;

n. 57 del 3 aprile 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata”;

n. 58 del 4 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 61 dell’11 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 69 del 24 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai territori della Provincia di Rimini e del Comune di Medicina;

Considerato che:

- con le circolari del Ministero della Salute del 29 febbraio e del 1 marzo 2020 sono state impartite indicazioni generali in merito alla rimodulazione dell’attività programmata in corso di emergenza Covid-19, e con la n. 7422 del 16 marzo 2020 sono state trasmesse le “Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19”, condivise ed approvate dal Comitato Tecnico- Scientifico della Protezione Civile, ferma restando l’indicazione di procedere alla riprogrammazione non appena possibile delle prestazioni valutate procrastinabili;

- con note PG/2020/176519 del 28 febbraio 2020, PG/2020/179766 del 29 febbraio 2020, PG/2020/191369 del 4 marzo 2020 e PG/2020/0210546 del 10 marzo 202, la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare ha dato indicazione alle Aziende Sanitarie, per consentire la migliore gestione dell’emergenza in corso, di rimandare tutte le attività programmate chirurgiche, fatte salve le attività per loro natura non procrastinabili (urgenze da PS e programmato non procrastinabile), rispettando la programmazione per i soli pazienti già ricoverati, al fine di addivenire alla necessaria drastica riduzione delle attività programmate sia per quanto riguarda le attività istituzionali che quelle libero professionali; la riduzione di attività di cui si tratta è stata disposta parimenti per le attività ambulatoriali, garantendo le sole urgenze ed urgenze differibili e le attività di controllo per i pazienti affetti da patologie rilevanti;

- allo stato attuale, pur permanendo la fase emergenziale, le necessità di impegno del sistema sanitario a farvi fronte appaiono compatibili con l’impostazione di una fase programmatoria volta al riavvio graduale delle attività sospese, improntata a criteri di garanzia della sicurezza dei pazienti e degli operatori rispetto al rischio di contagio e di tutela della salute dei pazienti che necessitano di trattamenti non ulteriormente rimandabili, con l’obiettivo generale di supportare la tenuta del sistema sanitario emiliano-romagnolo;

Ritenuto pertanto di dare disposizioni alle Aziende Sanitarie al fine di ottemperare alle indicazioni contenute nei documenti allegati alla presente delibera quale sua parte integrante e sostanziale;

Sottolineato che le indicazioni relative alle misure da adottare per prevenire il contagio, di cui agli allegati alla presente deliberazione, siano valide per tutte le strutture che erogano prestazioni sanitarie, siano esse pubbliche, in regime istituzionale e libero professionale intramoenia, private accreditate, private non accreditate, studi medici e studi professionali;

Dato atto che relativamente alle indicazioni circa le attività da riattivare in questa fase, esse siano analogamente valide per tutte le strutture succitate per le attività di ricovero, mentre per le attività ambulatoriali siano valide per tutti nei principi, tenuto conto delle specificità di alcune attività pubbliche o private convenzionate (presa in carico delle patologie croniche, screening);

Valutato che le indicazioni relative alla graduale riapertura delle attività di ricovero programmato valgano per tutti i cittadini, tenuto conto della necessità e possibilità di procedere preliminarmente al ricovero a tutti gli accertamenti necessari, mentre per le prestazioni ambulatoriali queste potranno rivolgersi ai soli cittadini emiliano-romagnoli fino a quando dal livello nazionale non saranno rimosse le limitazioni alla circolazione dei cittadini e solo nel caso in cui tale rimozione riguardi anche gli spostamenti fra regioni diverse;

Viste le circolari del Ministero della Salute prot. 7939 del 10 marzo 2020 e prot. 13248 del 16 aprile 2020 recante indicazioni inerenti l’attività di donazione e trapianto di organi e tessuti in corso di emergenza COVID-19;

Richiamati:

- la L.R. n. 19/1994 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517“ e successive modifiche;

- la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

Richiamate infine:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

delibera

per le motivazioni riportate in premessa:

1. di disporre che ciascuna Azienda Sanitaria applichi le indicazioni di cui ai documenti allegati A e B alla presente delibera quali sue parti integranti e sostanziali, auspicando che ciò si traduca in un piano complessivo di riavvio delle attività sanitarie, che l’Azienda provvederà via via ad aggiornare al modificarsi delle condizioni di contesto;

2. di prevedere che le indicazioni relative alle misure da adottare per prevenire il contagio, di cui agli allegati alla presente deliberazione quali parti integranti, siano valide per tutte le strutture che erogano prestazioni sanitarie, siano esse pubbliche, in regime istituzionale e libero professionale intramoenia, private accreditate, private non accreditate, studi medici e studi professionali;

3. di stabilire che ogni struttura provveda a definire, in relazione ai criteri che seguono, sulla base della valutazione dello specifico quadro clinico dei singoli casi esaminati, i ricoveri programmati non ulteriormente procrastinabili in relazione a:

a. classe di priorità (classe A, classe B a partire dai pazienti già in lista e per i quali sono già trascorsi i 60 giorni di attesa);

b. patologia (es. oncologici);

c. condizione clinica (pazienti in evoluzione negativa/aggravamento);

4. di stabilire inoltre che ciascuna azienda definisca, relativamente alle attività di ricovero ed in relazione ai criteri di sicurezza ed i percorsi definiti dal relativo documento allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, la propria “capacità produttiva” (incluso un piano di espansione in relazione ai possibili scenari di evoluzione dell’epidemia), valutando le risorse disponibili in considerazione dei fattori di carattere organizzativo, clinico e assistenziale, e tenuto conto del pieno svolgimento delle attività inerenti la donazione di organi e tessuti; in relazione all'incertezza delle previsioni in merito agli effetti del graduale venir meno delle limitazioni alla circolazione dei cittadini si raccomanda alle aziende di mantenere, anche in occasione del riavvio parziale delle attività chirurgiche programmate e prioritariamente rispetto alle medesime, almeno il 30% di posti letto di terapia intensiva liberi e immediatamente disponibili;

5. di prevedere che, relativamente alle attività ambulatoriali, le Aziende sanitarie si attengano, per le attività da riavviare, alle indicazioni di cui all’allegato “Linee Guida per la riattivazione dei servizi sanitari territoriali”, capitolo “L’attività specialistica ambulatoriale” e che i principi ivi espressi si applichino anche alle attività delle strutture private, accreditate e non accreditate, agli studi medici e agli studi professionali;

6. di prevedere altresì che le Aziende Sanitarie si attengano all’allegato relativo alle attività territoriali anche per le fattispecie diverse dalla specialistica ambulatoriale;

7. di stabilire che le attività libero professionali intramoenia possano riprendere avendo cura che esse si rivolgano alle stesse tipologie di pazienti sopra richiamate ai punti 3 e 4, che l’attività istituzionale risulti sempre privilegiata anche rispetto all’utilizzo della capacità produttiva aziendale, che permangano le proporzioni corrette, anche tenuto conto dell’emergenza ancora in corso, fra attività istituzionale ed attività libero professionale;

8. di prevedere che le indicazioni relative al riavvio delle attività di ricovero programmato valgano per tutti i cittadini, tenuto conto della necessità e possibilità di procedere preliminarmente al ricovero a tutti gli accertamenti necessari, mentre per le prestazioni ambulatoriali queste possano rivolgersi ai soli cittadini emiliano-romagnoli fino a quando, dal livello nazionale, non saranno rimosse le limitazioni alla circolazione dei cittadini e solo nel caso in cui tale rimozione riguardi anche gli spostamenti fra regioni diverse;

9. di modificare la propria deliberazione n. 368 del 20 aprile 2020 recante prime disposizioni inerenti la realizzazione del Programma Covid-19 Intensive Care individuando come segue i referenti di area per la realizzazione del progetto:

Massimo Girardis (Aven)

Giovanni Gordini (Avec)

Vanni Agnoletti (Romagna)

10. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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