n.121 del 03.06.2015 periodico (Parte Seconda)

Metodologia per il calcolo del corrispettivo per la fornitura di acqua agli utenti diversi dagli irrigui distribuita tramite il CER ed il reticolo pubblico interconnesso

IL DIRETTORE

Visti:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.”;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- la L.R. 2 agosto 1984, n. 42 “Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative”;

- la L.R. 6 luglio 2012, n. 7 “Disposizioni per la bonifica. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)”;

- il regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;

- il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale.”;

- la D.G.R. 26 maggio 2014, n. 751 “Convenzione di avvalimento tra la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio per il Canale Emiliano-Romagnolo ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 7 del 2012”;

- la deliberazione 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento”;

Premesso:

- che la Regione esercita la funzione di gestione della risorsa idrica e dei corsi d’acqua nonché la funzione di bonifica ed irrigazione i cui compiti sono stati attribuiti ai Consorzi di bonifica;

- che nel territorio insiste il sistema idrico del Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo (CER), consorzio di bonifica di secondo grado dei Consorzi di bonifica associati;

- che la rete demaniale di bonifica interconnessa a tale sistema è gestita dai Consorzi di bonifica;

- che il sistema idrico del Consorzio per il CER e la rete demaniale di bonifica possono essere interconnesse con reti ed opere per la distribuzione di acque per usi diversi dall’irriguo;

- che tali reti ed opere possono essere gestite direttamente dalle società che le hanno finanziate ovvero da soggetti diversi;

- che nell’ambito della dotazione di risorsa idrica del CER attualmente può trovare capienza l’approvigionamento di alcune realtà produttive o comunque diverse dall’irriguo e dai casi rientranti nell’applicazione dell’art. 166 del D.Lgs. n. 152 del 2006, cioè per usi che comportino la restituzione delle acque;

- che tali approvigionamenti possono essere soddisfatti attraverso provvedimento concessorio regionale che presuppone un accordo fra il soggetto richiedente la risorsa e il Consorzio per il CER quale gestore del canale;

Considerato che la D.G.R. n. 751 del 2014 ha stabilito:

- di avvalersi, in via sperimentale ed in un’ottica di semplificazione, del Consorzio per il CER quale soggetto che, in nome e per conto della Regione, riceve le istanze per l’utilizzo di acque allo stesso concesse e distribuite tramite il sistema idrico del Consorzio e la rete demaniale di bonifica ad esso interconnessa e che ne cura l’istruttoria ed il rilascio del titolo;

- che i canoni per gli usi concessi per conto della Regione siano determinati dal Consorzio per il CER in attuazione delle disposizioni regionali vigenti per la concessione della risorsa idrica e che gli stessi siano versati direttamente alla Regione;

- di approvare uno schema di convenzione per disciplinare gli aspetti attuativi e procedimentali, delegando il Direttore generale all’Ambiente, Difesa del suolo e della Costa alla sottoscrizione con potere di apportarvi modifiche negli elementi non essenziali;

- di individuare con determinazione del Direttore Generale all’Ambiente, Difesa del suolo e della Costa i criteri per la quantificazione degli oneri che il Consorzio per il CER può chiedere all’utente per la distribuzione dell’acqua e l’utilizzo delle opere che ha in gestione;

- che nelle more dell’emanazione dei suddetti criteri il Consorzio per il CER stabilisca caso per caso i relativi oneri, sottoponendoli preventivamente all’approvazione della Regione, e che tali oneri saranno successivamente adeguati ai criteri;

Dato atto, pertanto, di dover procedere alla determinazione dei criteri per la quantificazione degli oneri che il Consorzio per il CER può chiedere all’utente diverso dall’irriguo per la distribuzione dell’acqua e l’utilizzo delle opere che ha in gestione;

Considerato che la fornitura di acqua può avvenire direttamente all’uscita dall’asta principale del Canale tramite quindi l’utilizzo delle sole infrastrutture del CER, ovvero che per il trasporto della risorsa idrica prelevata dall’asta principale del CER fino all’utenza diversa dall’irrigua può essere necessario anche l’utilizzo delle reti e delle opere in gestione ad uno dei Consorzi di bonifica di primo grado e/o delle reti ed opere per la distribuzione di acque per usi diversi dall’irriguo;

Ritenuto, quindi, opportuno:

- definire una metodologia con i criteri di calcolo del corrispettivo da applicare agli utenti diversi dagli irrigui per l’approvvigionamento di acqua dall’asta principale del CER nelle diverse casistiche di cui al considerato precedente;

- e che venga aggiornata dopo due anni dalla sua entrata in vigore, salvo eventuali modifiche che si rendano necessarie ai fini applicativi e/o per variazioni normative;

- stabilire che gli oneri determinati con specifici accordi tra il Consorzio per il CER e le utenze diverse dall’irriguo in data antecedente all’approvazione della metodologia oggetto della presente determinazione siano adeguati ai criteri previsti dalla stessa entro un anno dalla sua approvazione;

- qualora la distribuzione dell’acqua avvenga anche tramite le opere di un Consorzio di bonifica di primo grado, prevedere che il corrispettivo sia composto da due quote: una per la copertura degli oneri sostenuti dal Consorzio per il CER ed una per la copertura degli oneri sostenuti dal Consorzio di bonifica;

- qualora per la distribuzione della risorsa idrica si renda necessario anche l’utilizzo delle reti e delle opere demaniali finanziate da una società terza sia corrisposto alla stessa:

  • un canone annuo commisurato ai costi di gestione ed ai costi d’uso del capitale, qualora effettui direttamente le gestione delle reti e delle opere;
  • una quota del suddetto canone commisurata ai costi d’uso del capitale, qualora la gestione sia svolta da un soggetto diverso, al quale è corrisposta invece la quota a copertura dei costi di gestione;

- che il corrispettivo per l’approvvigionamento di acqua agli utenti diversi dagli irrigui assicuri la copertura dei costi totali, compresi gli eventuali oneri finanziari, sostenuti dal Consorzio per il CER e dall’eventuale Consorzio di bonifica, nonché di quelli eventualmente connessi all’utilizzo delle reti e delle opere demaniali finanziate da società terze;

- che nella determinazione del suddetto corrispettivo si tenga conto del carattere stagionale della fornitura di acqua alle utenze agricole e del carattere continuativo delle utenze diverse dall’irriguo e, di conseguenza, della corretta attribuzione dei costi di distruzione dell’acqua nel periodo in cui le opere non sono utilizzate per fini irrigui;

 che i corrispettivi siano determinati sulla base dei dati del bilancio preventivo del/dei Consorzio/i e delle società e dei gestori delle reti e delle opere demaniali finanziate dalle stesse e che le eventuali differenze verificate a consuntivo siano compensate nella tariffa del secondo anno successivo a quello di competenza;

Dato atto del parere allegato; 

determina: 

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la metodologia, allegata alla presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale, per il calcolo del corrispettivo per la fornitura di acqua agli utenti diversi dagli irrigui distribuita tramite il CER ed il reticolo pubblico interconnesso;

2. di stabilire che tale metodologia sia provvisoria e che venga aggiornata dopo due anni dalla sua entrata in vigore, salvo eventuali modifiche che si rendano necessarie ai fini applicativi e/o per variazioni normative;

3. di stabilire che gli oneri determinati con specifici accordi tra il Consorzio per il CER e le utenze diverse dall’irriguo in data antecedente all’approvazione della metodologia oggetto della presente determinazione siano adeguati ai criteri previsti dalla stessa entro un anno dalla sua approvazione;

4. di pubblicare integralmente la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Direttore generale

Giuseppe Bortone

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