n.62 del 13.03.2013 periodico (Parte Seconda)

Esito della procedura di verifica (screening) relativa al progetto di attività di recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo impianto sito in Via Maglianella, comune di Forlì presentato da SA.PI.FO. S.r.l. (Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di assoggettare, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ad ulteriore procedura di V.I.A. il progetto di “Attività di recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo - Impianto sito in via Maglianella, Comune di Forlì” presentato dalla Ditta “SA.PI.FO. S.r.l.” in quanto si ritengono necessari i seguenti ed ulteriori approfondimenti per la completa e corretta valutazione degli impatti ambientali determinati dalla realizzazione del progetto citato:

a) sulla base delle informazioni fornite dal proponente non si è in grado di fornire una completa valutazione degli impatti ambientali connessi alla realizzazione del progetto in esame, né si è in grado di individuare compiutamente quali siano tali impatti ambientali;

b) in relazione alle difficoltà nell’individuare e valutare adeguatamente gli impatti sull’ambiente delle attività in progetto, si rileva in particolare che:

  1. in relazione alle emissioni in atmosfera, negli elaborati trasmessi sono state compiute solo elaborazioni di tipo qualitativo, e, nonostante il progetto preveda di aumentare di quasi dieci volte i quantitativi di rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero, non sono state prese in considerazione le emissioni costituite dai gas di scarico dei mezzi e dei macchinari che saranno presenti sul sito né le emissioni derivanti dal sollevamento di polveri nel tragitto di strada sterrata di Via Maglianella;
  2.  anche dallo studio presentato, si evidenzia che le emissioni in atmosfera di polveri costituiscono un impatto ambientale non trascurabile, e pertanto oggetto di particolare attenzione;
  3. per quanto riguarda gli impatti sul traffico, nella situazione di progetto si avrà un forte peggioramento della situazione soprattutto per quanto riguarda la strada sterrata di Via Maglianella che porta all’impianto;
  4. inoltre, sempre con riferimento agli impatti sul traffico, negli elaborati trasmessi si rilevano elementi di non coerenza che portano ad ipotizzare un volume di traffico indotto significativamente superiore a quello ivi indicato; ci si riferisce in particolare ai seguenti aspetti: (i) non appare verosimile imputare al cantiere di Via Maglianella quota parte del traffico indotto presso il sito nella condizione attuale, poiché, da quanto risulta, questo dovrebbe essere in condizioni di fermo o di bassissima lavorazione; (ii) non appare coerente valutare una media di 2 ton/viaggio nelle condizioni attuali e 10 ton/viaggio nelle condizioni future: eventuali valutazioni sul traffico indotto devono essere fatte a parità di condizioni, o almeno mantenendo una coerenza metodologica che risulta invece assente nelle valutazioni condotte dalla Ditta;
  5.  si rileva che potrebbero crearsi situazioni critiche in corrispondenza dell’immissione del tratto di strada sterrata di Via Maglianella nella Via Maglianella (criticità peraltro evidenziata nella VAS relativa al piano di approvazione dell’intero cantiere di cava);
  6.  si ritiene che il terrapieno necessario per abbattere almeno 6,0 dB(A) e di dimensioni ipotetiche di 50 metri di lunghezza e 2 metri di altezza costituirà un significativo impatto sul paesaggio, che dovrà essere meglio adeguatamente valutato;
  7.  in relazione agli impatti sul paesaggio, si osserva che i quantitativi di rifiuti richiesti, pari a quasi dieci volte quelli attualmente previsti per il sito in esame, costituiranno anch’essi un elemento di criticità che dovrà essere adeguatamente valutato;
  8.  in relazione agli impatti sulle acque superficiali e sotterranee, dalla documentazione trasmessa non si è in grado di identificare e adeguatamente valutare i rischi di interferenze tra tali matrici ambientali e le attività di recupero di rifiuti;
  9. in particolare, nella documentazione inoltrata non vengono chiarite le modalità di gestione delle acque meteoriche e di processo (dedicate in particolare alle attività di bagnatura delle strade e dei rifiuti), con particolare riferimento alla presenza di eventuali scarichi autorizzati;
  10. inoltre, si rileva che l’approvvigionamento idrico dal fiume Ronco, qualora necessario, dovrà essere oggetto di adeguato titolo concessorio ai sensi della vigente normativa in materia, che tuttavia nella documentazione trasmessa non viene citato;
  11. al riguardo, viste le importanti quantità di rifiuti inerti sottoposti a frantumazione, si ritiene peraltro non trascurabile il quantitativo di acqua necessaria al solo scopo di inumidire i rifiuti introdotti nell’impianto di frantumazione;
  12. l'attività di recupero di rifiuti in oggetto si inserisce in un ambito ad elevata sensibilità ambientale, e in particolare all’interno di un SIC, con potenziali rischi per la flora, per la fauna e per gli ecosistemi coinvolti, e per la quale è necessario valutare adeguatamente l’incidenza attraverso un opportuno studio di incidenza;

c) il progetto presentato, inoltre, è contraddistinto da alcune criticità di natura programmatica, che escludono in ogni caso la possibilità di sottoporre ad attività di recupero i rifiuti non riconducibili a rifiuti da costruzione e demolizione;

d) inoltre, con riguardo alla coerenza programmatica si rileva che per l’area in questione, secondo le disposizioni urbanistiche e gli accordi territoriali recentemente approvati dal Comune di Forlì, è prevista la “realizzazione di un'area funzionale all'espansione delle piene del Fiume Ronco-Bidente; la piantumazione di essenze arbustive/arboree adatte ai diversi ambiti (di ripa, fluviale, zona umida); la dismissione dell'impianto di lavorazione inerti”: secondo gli accordi vigenti, infatti, le attività di recupero di rifiuti in progetto, così come tutte le attività e gli impianti attualmente presenti presso la località Magliano della Ditta, dovranno essere trasferite presso il Polo estrattivo n. 15 denominato “Vecchiazzano” quando questo verrà opportunamente attivato;

2) di trasmettere la presente delibera alla Ditta SA.PI.FO. S.r.l., alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì, all’ARPA sezione provinciale di Forlì-Cesena, all’AUSL di Forlì;

3) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

4) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il presente provvedimento di assoggettabilità.

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