SUPPLEMENTO SPECIALE N.297 DEL 28.10.2019
Relazione
Relazione
Il sovraindebitamento è un fenomeno che, a seguito della crisi economico-occupazionale dell’ultimo decennio ma anche a fronte di una trasformazione del modello sociale per i consumi di individui e famiglie, si è progressivamente diffuso nella nostra comunità.
La conseguenza è quella di un pericoloso impoverimento di singoli e famiglie, della creazione di aree di bisogno e disagio tali da produrre fragilità verso l’ingresso, il consolidamento di forme di illegalità, quali l’usura, e l’aumento dei rischi di marginalità ed esclusione.
L’efficacia della reazione poggia su interventi strutturali tali da rendere durevole e solida la crescita occupazionale ed economica, adeguati i redditi derivanti da lavoro o attività imprenditoriali, e, soprattutto, sulla capacità di diffondere e rendere apprezzati modelli di consumo responsabili e sostenibili.
Ma a questo fine concorrono anche strumenti normativi ed operativi quali quelli proposti da questo progetto di legge che intende rafforzare e declinare rispetto alle esigenze ed ai valori propri della comunità emiliano-romagnola, le misure previste dalla Legge 27 gennaio 2012 n. 3 recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” e dal successivo Decreto 24 settembre 2014 n. 202 “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”.
Il progetto di legge si prefigge, quindi, sia di istituire e disciplinare presso le strutture della Giunta regionale l’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento per l’Emilia-Romagna, di seguito indicato come “OCCER”, quale articolazione interna dell’amministrazione, sia di realizzare azioni di natura culturale e di sostegno, quali campagne di informazione e sensibilizzazione o corsi di formazione sull’uso responsabile del denaro e sull’accesso consapevole al credito, l’attivazione di sportelli di preistruttoria, e forme di agevolazione e assistenza gratuita per l’accesso ai servizi dell’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento per l’Emilia-Romagna, sostegno al reinserimento sociale ed occupazionale delle persone interessate da crisi da sovraindebitamento, a seguito della sua composizione, nonché misure di carattere patrimoniale nel settore abitativo, attivabili nelle crisi da sovraindebitamento
In particolare:
l’articolo 1 precisa le finalità della legge, diretta a prevenire, contrastare e definire soluzioni alle crisi di sovraindebitamento, individuando a questo fine misure sia di carattere culturale, formativo e sociale sia sportelli di preistruttoria sia misure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, sia misure patrimoniali nel settore abitativo,
l’articolo 2 provvede ad istituire presso le strutture della Giunta regionale l’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento per l’Emilia-Romagna - quale articolazione interna dell’amministrazione - che svolge le funzioni ed assume gli obblighi previsti dalla legislazione statale di riferimento e, in particolare, dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155;
l’articolo 3 detta la disciplina di funzionamento dell’OCCER, precisando i contenuti del regolamento fra i quali la nomina del responsabile, la durata dell’incarico, i meccanismi di individuazione dei gestori delle crisi, i criteri per l’attivazione delle forme di assistenza gratuita e di agevolazione, l’articolazione dei compensi e la destinazione di quelli riconosciuti all’OCCER;
l’articolo 4 agisce sugli interventi di promozione e supporto, dagli sportelli di preistruttoria ai supporti di natura psicologica alle misure per il reinserimento sociale e ai piani di informazione e sensibilizzazione;
l’articolo 5 istituisce il “Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime;
l’articolo 6 disciplina gli interventi patrimoniali nel settore abitativo apportando anche modifiche alla legge regionale n 24 del 2001, prevedendo che gli ACER possano intervenire nelle crisi da sovraindebitamento acquisendo gli immobili destinati ad abitazione (prima casa) di proprietà dei soggetti ricorrenti alla procedura per i quali sia positivamente attivabile l’azione dell’OCCER mantenendo tale immobile ad abitazione degli stessi nelle forme contrattuali di diritto civile,
l’articolo 7 è dedicato al programma annuale di attività dell’OCCER e delle misure di supporto e promozione, approvato dalla Giunta, previo parere delle commissioni assembleari;
l’articolo 8 disciplina la clausola valutativa;
l’articolo 9 contiene la norma finanziaria stabilendo anche che nel “Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime”, confluisca un importo di euro 300.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021,
l’articolo 10 precisa i termini di entrata in vigore.