n.74 del 25.03.2013 (Parte Seconda)

Approvazione del Programma di riordino territoriale. Individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21/2012

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 recante “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” (di seguito “legge”), che ha disciplinato la procedura per delimitare gli ambiti associativi intercomunali finalizzati all’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali e, in prospettiva, anche di alcune funzioni attualmente conferite alle province;

Considerato che:

- il riordino territoriale si ispira a principi di razionale distribuzione delle funzioni, in base a criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza e riduzione dei costi, ed è improntato all’individuazione della dimensione territoriale ottimale ed omogenea, per area geografica, per la più efficace gestione dei servizi al cittadino, salvaguardando nel contempo le esperienze associative presenti sul territorio e assecondando la spinta verso l’aggregazione di più forme associative esistenti o l’allargamento di quelle di minori dimensioni, come espressamente sancito all’art. 3 comma 3 lett. a) della legge;

- la legge ha disciplinato, all’art.6, il procedimento per la definizione degli ambiti ottimali ed omogenei per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei comuni obbligati ai sensi dell’art.14, co. 27 e 28 del D.L.78/10, convertito nella L.122/2010, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all’art.117, co. 3 e 4, della Costituzione e rimesso ai Comuni la formulazione di proposte di delimitazione degli ambiti nel rispetto di determinate condizioni, alcune inderogabili ed altre invece derogabili, stabilite dallo stesso art.6;

Dato atto che in base all’art.6, commi 2 e 3 della legge:

- possono essere proposti ambiti che presentino requisiti dimensionali demografici e territoriali minimi e che siano coerenti con i distretti sociosanitari ed inoltre costituiti da comuni contigui, appartenenti alla stessa provincia;

- in presenza di un’unione o di una comunità montana, l’ambito proposto deve comprendere, salvo deroghe, almeno tutti i comuni che già ne fanno parte, in ossequio ai principi ed ai criteri a cui la legge è improntata;

- nel caso di comuni facenti parte di una comunità montana, la proposta deve includere anche l’impegno a costituire un’unione di comuni o ad aderire ad una già esistente, anche al fine di semplificare i rapporti successori che scaturiscono dalla prevista estinzione delle comunità montane, disciplinata dalla stessa legge;

Rilevato che:

- moltissimi Comuni hanno avanzato espresse e formali proposte, in mancanza delle quali il silenzio dei comuni, ai sensi dell’art. 6 comma 5, equivale ad assenso rispetto agli ambiti definiti dal programma di riordino di cui al co. 6 dell’art.6 della legge;

- anche i Comuni di Ferrara e Forlì, sebbene non obbligati in quanto capoluoghi di Provincia a far parte di un ambito, come invece stabilito per tutti gli altri comuni (art.6, co. 7, della legge), hanno scelto volontariamente e proposto di essere inclusi in un ambito ottimale condividendo così con gli altri comuni gli obiettivi e gli effetti che vi sono collegati, in particolare in materia di gestione associata di alcune importanti funzioni e servizi comunali;

- i Comuni che hanno formulato proposte d’ambito con apposite deliberazioni consiliari approvate a maggioranza assoluta sono complessivamente 301 su 339 comuni coinvolti se si escludono i capoluoghi di provincia che, come detto, si trovano in una condizione differenziata;

Ritenuto di prendere in considerazione e valutare, valorizzando il più possibile la partecipazione dei comuni al processo di riordino attivato dalla legge, oltre alle deliberazioni pervenute entro il previsto termine del 20 febbraio, anche le ulteriori proposte trasmesse nei giorni successivi sebbene deliberate entro il termine predetto ed altresì quelle approvate dai consigli comunali tardivamente, comunque acquisite (anche attraverso gli albi pretori telematici) fino all’ultimo momento utile compatibile con il rispetto dell’adempimento di cui al co. 6 dell’art.6 della legge, formalizzato col presente provvedimento;

Dato atto che le deliberazioni acquisite agli atti del compente Servizio sono elencate nell’Allegato A che riporta numero e data di adozione, e sintetizza gli esiti dell’istruttoria svolta e di seguito descritta;

Rilevato che:

- in alcune province i comuni hanno approvato deliberazioni conformi, avanzando proposte di vasti ambiti territoriali comprendenti una pluralità di forme associative già esistenti ed anche altri comuni, di notevoli dimensioni demografiche, che non hanno mai fatto parte di forme associative perseguendo un progetto di integrazione e coesione molto avanzato;

- in diversi casi i comuni pur non avendo raggiunto, entro il breve termine stabilito per la formulazione delle proposte d’ambito, una comune posizione per la definizione di un ambito più vasto e sostenibile hanno prefigurato percorsi di medio periodo per perseguirlo, sebbene con gradualità, anche se al momento hanno optato per ambiti più circoscritti;

- i casi residuali in cui i comuni hanno optato di avvalersi del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 6 comma 5, oppure hanno comunicato di deliberare formalmente, oltre il termine previsto, salvi casi eccezionali, sono costituiti da comuni già facenti parte di un ambito da considerarsi ottimale in quanto coincidente col distretto sociosanitario o col territorio di un’unione di comuni coincidente con l’ambito che, in base ai principi ed ai parametri della legge, può quindi essere confermato;

Dato atto altresì che:

- l’accoglimento di alcune proposte d’ambito richiede il riconoscimento della deroga ad uno o più criteri stabiliti dal 2° co. dell’art.6 della legge;

- le richieste di deroga, presentate contestualmente alla proposta d’ambito, che possono essere accolte concernono principalmente i criteri dimensionali di cui alle lettere b) e c) mentre in numero minore riguardano il criterio di cui alla lett. a) ed in misura ridottissima il criterio della contiguità di cui alla lett. g) del 2° co. dell’art.6 della legge;

- le richieste di deroga che si ritiene opportuno accogliere, tenendo anche conto dell’orientamento espresso con l’ordine del giorno dell’Assemblea legislativa n. 3415/1 del 21/12/2012, risultano adeguatamente motivate dai consigli comunali in relazione al particolare contesto territoriale;

- la concessione di deroghe, nei casi in cui è stata riconosciuta, risponde a motivate ed esplicitate condizioni territoriali ed è funzionale a conseguire altri obiettivi e condizioni della legge, come il perseguimento della coerenza tra ambiti ottimali e distretti sociosanitari;

Riscontrato che, sulla base delle conformi proposte avanzate da parte di tutti i comuni interessati, o ai sensi dell’art. 6 comma 5 quando i Comuni non hanno formulato alcuna proposta, sono individuabili i seguenti ambiti (composti dai comuni indicati nell’Allegato A parte prima) che presentano tutti i requisiti di legge, e quindi non richiedono il riconoscimento di alcuna deroga, ed inoltre coincidono col rispettivo distretto sociosanitario, oppure sono inclusi al suo interno:

1) Ambito Bassa Valdarda (PC);

2) Ambito Val Tidone (PC);

3) Ambito Terre verdiane (PR);

4) Ambito Pianura reggiana (RE);

5) Ambito Bassa reggiana (RE);

6) Ambito Terre d’Argine (MO);

7) Ambito Sassolese (MO);

8) Ambito Imolese (BO);

9) Ambito Valle del Reno, del Lavino e del Samoggia (BO);

10) Ambito Reno Galliera (BO);

11) Ambito Terred’acqua (BO);

12) Ambito Terre estensi (FE);

13) Ambito Terre e Fiumi (FE);

14) Ambito Argenta Ostellato Portomaggiore (FE);

15) Ambito Alto Ferrarese (FE);

16) Ambito Bassa Romagna (RA);

17) Ambito Romagna Faentina (RA);

18) Ambito Forlivese (FC);

Rilevato che, sulla base delle conformi proposte deliberate da tutti i comuni coinvolti, sono individuabili i quattro ambiti sotto indicati (composti dai comuni indicati nell’Allegato A parte seconda) ed accoglibile la connessa deroga al criterio di cui alla lett. a) dell’art.6, co. 2, della legge, a favore dei comuni facenti parte ad oggi delle Comunità montane dell’Appennino reggiano e dell’Appennino Cesenate, necessarie al fine di definire ambiti coerenti, e nel caso specifico coincidenti, con i rispettivi distretti sociosanitari:

1) Ambito Tresinaro Secchia (RE);

2) Ambito Val d’Enza (RE);

3) Ambito Valle del Savio(FC);

4) Ambito Rubicone (FC);

Rilevato che, sulla base delle conformi deliberazioni dei comuni e delle richieste di deroghe espressamente avanzate riguardanti, a seconda dei casi, i criteri di cui alle lett. a), b) e g), motivate con riguardo allo specifico contesto territoriale, sono individuabili i seguenti ambiti,inclusi nei distretti sociosanitari di riferimento, e composti dai comuni indicati nell’Allegato A, parte terza:

1) Ambito Valdarda Fiume Po (PC);

2) Ambito Alta Valdarda (PC);

3) Ambito Valnure e Valchero (PC);

4) Ambito Bassa est parmense (PR);

5) Ambito Pedemontana parmense (PR);

6) Ambito Colline matildiche (RE);

7) Ambito Terra di mezzo (RE);

8) Ambito Ravennate (RA);

Rilevato altresì che, sulla base delle proposte conformi avanzate dalla maggioranza dei comuni interessati sono individuabili i seguenti ambiti (composti dai comuni indicati nell’Allegato A, parte quarta) che, oltre a rispettare gli altri parametri di legge, coincidono esattamente col distretto sociosanitario di riferimento, o comunque sono in esso inclusi, e sono ritenuti dunque meritevoli di essere accolti:

1) Ambito Comuni modenesi area nord (MO);

2) Ambito Valli Savena e Idice (BO);

3) Ambito Appennino Bolognese (BO);

4) Ambito Terre di pianura (BO);

5) Ambito Basso Ferrarese (FE);

6) Ambito Rimini nord - Valmarecchia (RM);

Dato atto che:

- in determinati territori sono pervenute dai diversi comuni interessati deliberazioni tra loro difformi e non è emersa una proposta chiara e condivisa d’ambito ma differenti proposte tra loro inconciliabili;

- in altri territori invece le proposte dei comuni, pur parzialmente difformi, consentono di individuare una proposta principale appoggiata dalla maggior parte dei comuni, oppure una proposta condivisa da un numero significativo di comuni accanto a proposte ulteriori tra loro distanti;

Ritenuto opportuno:

- in ottemperanza all’art.6 co. 6 e 7 della legge, procedere all’individuazione degli ambiti ottimali e omogenei che è necessario definire d’ufficio laddove le proposte pervenute non sono conformi ai criteri inderogabili stabiliti dall’art.6, co. 2, lett. d) ed f) e all’ulteriore requisito di cui all’art.7 co. 5 oppure laddove le proposte avanzate risultino difformi tra di loro;

- definire l’ambito sulla base dei due criteri che la Giunta ha individuato quali direttrici principali del riordino territoriale, ossia quello della coincidenza con il distretto sociosanitario e quello della salvaguardia di ambiti che comprendano almeno tutti i comuni delle forme associative stabili esistenti, anche al fine di ottimizzare i livelli di efficacia ed efficienza nell’organizzazione dei servizi pubblici;

- impegnarsi ad effettuare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto, una puntuale ricognizione sullo stato di attuazione della legge, con particolare riferimento alle situazioni in cui non sono pervenute dai Comuni proposte d’ambito univoche e concordanti, anche per verificare se si renda opportuna l’adozione di provvedimenti conseguenti;

Ritenuto dunque opportuno, con riguardo agli ambiti individuati nell’Allegato A, parte quinta, formulare le seguenti precisazioni:

- si è ritenuto di confermare l’ambito dell’attuale comunità montana dell’Appennino piacentino sulla base delle identiche proposte in tal senso pervenute dalla quasi totalità dei comuni interessati, in ottemperanza al criterio secondo cui l’ambito ordinariamente deve includere almeno tutti i comuni della comunità montana (lett. a) e in quanto non sono state formulate proposte condivise alternative;

- con particolare riguardo ai comuni del Frignano (MO), ed a quelli contigui di Terre di castelli, per la delimitazione dei rispettivi ambiti ottimali, pur considerando le proposte da questi avanzate, rispettivamente, a maggioranza e all’unanimità, quanto alla collocazione del Comune di Montese si è dato prioritario rilievo alla esigenza di assicurare la piena coerenza degli ambiti ottimali con i distretti sociosanitari, includendo tale Comune, che in tal senso si è espresso, nell’ambito ottimale coerente col distretto di appartenenza, ovvero quello di Terre di castelli, insieme ai restanti Comuni di tale Unione che hanno deliberato proposte conformi di ambito tra loro;

- per quanto riguarda gli ambiti della montagna parmense, si è ritenuto opportuno confermare quelli delle due attuali comunità montane, nonostante le proposte totalmente o parzialmente difformi dei rispettivi comuni, nessuna delle quali rispetta pienamente i criteri di legge della coerenza con il distretto sociosanitario e della salvaguardia di ambiti che comprendano almeno tutti i comuni delle forme associative stabili esistenti; inoltre l’inserimento del comune di Medesano, sebbene quest’ultimo abbia presentato una diversa proposta, nell’ambito Taro Ceno, risponde all’esigenza di far coincidere l’ambito con il distretto sociosanitario;

- analogamente, per i Comuni dell’ambito Castelfranco Sorbara (Mo) e dell’ambito Rimini sud (RN), in presenza di proposte tra loro difformi e contrastanti, nessuna delle quali prevalente, si è ritenuto di applicare i due sopracitati criteri della coerenza con il distretto sociosanitario e della promozione della aggregazione in ambiti di più vaste dimensioni di quelli delle forme associative esistenti (art. 3 co. 3 lett. a della legge);

- con riferimento alla definizione degli ambiti dell’appennino orientale di Piacenza, ritenute accoglibili le proposte del Comune di Gropparello, e dei Comuni di Morfasso, Vernasca, e Lugagnano di aderire, rispettivamente, agli ambiti ottimali della Valnure e Valchero e dell’Alta Valdarda si è reso opportuno individuare, per i restanti Comuni della Comunità Montana Nure e Arda, ovvero Bettola, Farini e Ferriere, un ulteriore ambito ottimale dell’Alta Valnure, comprendente anche il Comune di Ponte dell’Olio, con essi contiguo; ciò in quanto quest’ultimo Comune, avendo formulato una proposta che non è stata condivisa e trovandosi geograficamente integrato nella medesima area territoriale concorre in modo determinante alla sostenibilità dell’ambito così individuato;

- relativamente alla peculiare situazione dell’Appennino reggiano, si è ritenuto di assecondare la volontà espressa dai comuni nel loro complesso che comporta la disaggregazione dell’attuale Comunità montana dell’Appennino reggiano in più ambiti, a favore della coincidenza degli stessi con i distretti sociosanitari, che implica l’adesione di alcuni comuni montani ad altre forme associative esistenti e l’individuazione di un ambito montano autonomo meno esteso di quello finora presente, coincidente col distretto di Castelnovo ne’ Monti; ciò anche in considerazione della inopportunità di accogliere la separata proposta d’ambito avanzata dai Comuni di Toano e Villa Minozzo, in quanto comportante molteplici deroghe ed inadeguata rispetto ai criteri di legge;

- con riguardo infine ai comuni dell’ambito della Valtrebbia si è ritenuto di includervi il Comune di Sarmato, in coerenza con la proposta della maggioranza dei Comuni; vi si è incluso altresì il Comune di Gazzola, che pure aveva formulato la diversa proposta di essere incluso nell’ambito della Valtidone, considerato che la peculiare collocazione geografica non consente di accogliere la deroga al criterio di contiguità territoriale;

Ritenuto altresì opportuno precisare che qualora singoli comuni, attualmente non associati, non abbiano presentato alcuna proposta, oppure abbiano presentato una proposta d’ambito non condivisa dagli altri comuni che ne dovrebbero far parte, oppure abbiano presentato, unitamente e conformemente ad altri comuni, una proposta che non è stata accolta per i motivi indicati sopra, i comuni di cui trattasi sono stati inseriti nell’ambito naturale per contiguità territoriale e per distretto sociosanitario d’appartenenza;

Dato atto dell’ampia consultazione intercorsa con i comuni e con le loro forme associative, con le Associazioni dei comuni, delle comunità montane e delle province, sia prima sia dopo l’approvazione della legge, sui temi degli ambiti ottimali e omogenei, delle unioni e delle gestioni associate;

Dato atto del parere del favorevole della Commissione I “Bilancio Affari Generali ed Istituzionali” del Consiglio delle Autonomie locali espresso, ai sensi dell’art.6, co. 6, della legge, nella seduta del 15 marzo 2013, prot. n. PG/2013/69152 del 15/3/2013;

Ritenuto, per i motivi indicati sopra, di approvare il programma di riordino territoriale nella parte in cui, ai sensi dell’art.6 comma 6 della l.r. 21/2012, individua gli ambiti ottimali e omogenei per area geografica, suddivisi per provincia, sulla base delle proposte avanzate dai comuni o come stabiliti sulla base dei criteri indicati, come risultanti dalle schede e rappresentazioni cartografiche allegate, che costituiscono parte integrante del presente atto (ALL. B);

Ritenuto di effettuare altresì contestualmente, ai sensi dell’art.6, co. 6, della l.r.21/2012, la ricognizione delle forme associative costituite, anch’essa risultante dall’Allegato B), parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Vice Presidente - Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.”, Simonetta Saliera;

A voti unanimi e palesi

delibera

a) di approvare l’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che effettua la ricognizione delle proposte d’ambito deliberate dai Comuni;

b) di approvare altresì, sulla base delle proposte avanzate dai comuni e dei criteri stabiliti dalla legge, per i motivi indicati nelle premesse, il programma di riordino territoriale che definisce gli ambiti ottimali e omogenei per area geografica ai sensi dell’art.14 co. 27 e 28 del D.L.78/2010 e ss.mm. e ii. e dell’art.6 della legge, allegato B) anch’esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

c) di dare atto che la ricognizione delle forme associative stabili costituite è contenuta anch’essa nel programma di riordino territoriale, allegato B);

d) di impegnarsi ad effettuare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto, una puntuale ricognizione sullo stato di attuazione della legge anche allo scopo di valutare l’adozione di eventuali misure conseguenti;

e) di pubblicare il presente provvedimento nel BURERT, ai sensi dell’art.7 co. 12 della legge.

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