n.124 del 29.04.2021 (Parte Seconda)

Rinnovo accreditamento Azienda USL della Romagna

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” e in particolare l’art. 23 commi 3 e 4;

- la legge regionale n. 22 del 21 novembre 2013 istitutiva dell'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;

- n. 2212/2019 “L.R. 6 novembre 2019, n. 22 "nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008". prime disposizioni attuative”

Visti i decreti assessorili n.13/2005, 7/2006, 20/2006, 26/2006, 31/2006, 44/2006, 46/2006, 54/2006, 2/2007, 13/2007, 17/2007, le proprie determinazioni n. 8334/2010, 3600/2010, 3601/2010, 3602/2010, 3604/2010, 156927/2011, 15708/2011, 15714/2011, 15715/2011, 15864/2011, 15865/2011, 15866/2011, 15867/2011, 15068/2011, 15709/2011, 16923/2011, 16924/2011, 16927/2011, 16931/2011, 16950/2011, 16951/2011, 16952/2011, 16953/2011, 16957/2011, 1219/2012, 1220/2012, 1221/2012, 1528/2012, 1777/2012, 2400/2012, 3742/2012, 11358/2012, 15670/2012, 3093/2013, 732/2013, 5510/2013, 6059/2013, 4032/2014, 2230/2015, 2232/2015, 2237/2015, 5151/2016, e 13550/2018 con cui è stato concesso l'accreditamento istituzionale all’Azienda Usl della Romagna, con sede legale in via De Gasperi n.8, Ravenna;

Considerato che l’accreditamento concesso è stato poi prorogato nella sua validità, a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015;

Viste:

- la richiesta pervenuta a questa amministrazione protocollata con PG/2018/0393203 del 29/5/2018, conservate agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera, con la quale il Legale rappresentante, dell’Azienda Usl della Romagna, con sede legale in Via De Gasperi n.8, Ravenna chiede il rinnovo dell’accreditamento della struttura;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con i provvedimenti dei Comuni competenti dettagliati nelle richieste medesime, e all’elencazione in essa contenuta si fa richiamo;

Tenuto conto, delle risultanze delle verifiche effettuate dall’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, con esame della documentazione, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Considerato che l’estensione della verifica da parte dell’l’Organismo Tecnicamente accreditante (OTA) ha riguardato i processi direzionali e trasversali dell’Azienda Usl della Romagna e che le Cure primarie sono già state valutate all’interno dei singoli Dipartimenti a cui afferivano;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura trasmessa dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare NP/2019/15850 del 4/6/2019, conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui è stata espressa una valutazione favorevole al rinnovo dell'accreditamento della struttura sanitaria di cui si tratta per le attività richieste;

Valutato quindi di poter procedere, alla luce delle verifiche già effettuate, al rinnovo dell’accreditamento con variazioni;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 111/2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Anni 2010-2023

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

  1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs.502/1992 e successive modifiche il rinnovo dell'accreditamento, nei limiti e nei modi definiti nell’allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, alle strutture afferenti all’Azienda Usl della Romagna, con sede legale in via De Gasperi, 8, Ravenna;
  2. di dare atto che, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 3 della l.r. n. 22/2019, l’Organismo Tecnicamente accreditante (OTA)effettuerà, nel periodo di validità dell’accreditamento, le attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di accreditamento, che devono comprendere il Dipartimento di Cure Primarie, anche mediante sopralluoghi presso le strutture interessate;
  3. di dare atto che l’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della l.r. n. 22/2019, ha validità quinquennale;
  4. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della l.r. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
  5. di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 17 “Sospensione e revoca” della L.R. 22/2019, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
  6. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
  7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Direttore Generale

Kyriakoula Petropulacos

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