SUPPLEMENTO SPECIALE N.297 DEL 28.10.2019

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna persegue l’obiettivo di prevenire, contrastare e definire soluzioni alle crisi da sovraindebitamento.

2. Ai fini del comma 1 la Regione promuove e realizza azioni dirette a:

a. sostenere campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché specifici corsi di formazione, sull’uso responsabile del denaro e sull’accesso consapevole al credito;

b. favorire la composizione delle crisi da sovraindebitamento, a sostegno dei consumatori e dei debitori non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento);

c. attivare sportelli di preistruttoria, e forme di agevolazione e assistenza gratuita per l’accesso ai servizi dell’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento per l’Emilia-Romagna di cui all’articolo 2;

d. favorire il reinserimento sociale ed occupazionale delle persone interessate da crisi da sovraindebitamento, a seguito della sua composizione; e. consentire gli interventi patrimoniali di cui all’articolo 6. 3. Tutti gli interventi della presente legge sono realizzati, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale, nel rispetto delle norme poste a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (

 Articolo 2

Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento per l’Emilia-Romagna

1. Ai fini dell’articolo 1 la Regione istituisce presso le strutture della Giunta regionale l’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento per l’Emilia-Romagna, di seguito indicato come “OCCER”, quale articolazione interna dell’amministrazione.

2. L’OCCER svolge le funzioni ed assume gli obblighi previsti dalla legislazione statale di riferimento e, in particolare, dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

3. La Giunta regionale, previo parere delle Commissioni assembleari competenti, approva il Regolamento per il funzionamento dell’OCCER, nel rispetto di quanto definito all’articolo 3.

4. L’OCCER ha sede presso gli uffici della Regione, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera f).

5. L’Assemblea legislativa e la Giunta, per quanto di competenza, collaborano con i Comuni e, gli Enti Locali e, ove esistenti, i Segretariati sociali di cui all’articolo 22 della legge e 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) per l’istituzione o la qualificazione nei rispettivi territori di ulteriori organismi.

Articolo 3

Funzionamento dell’OCCER

1. Il Regolamento per il funzionamento dell’OCCER, di cui all’articolo 2, comma 3, definisce, fra l’altro:

a) i criteri per la nomina da parte della Giunta del responsabile dell’OCCER, da individuare a seguito di specifica selezione fra i dirigenti regionali in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina statale ovvero mediante una selezione pubblica riservata a magistrati a riposo di provata esperienza nelle procedure concorsuali;

b) la durata dell’incarico del responsabile dell’OCCER, rinnovabile e non superiore a cinque anni; la scadenza dell’incarico può essere anticipata di diritto dalla Giunta regionale a seguito di rinnovo dell’Assemblea legislativa, entro nove mesi dall’insediamento di quest’ultima;

c) che i gestori della crisi siano individuati mediante selezione pubblica, tra coloro che possiedono i requisisti previsti dalla disciplina statale;

d) i criteri per la definizione da parte del responsabile dell’OCCER delle risorse destinabili alle misure di cui al comma 4, lettera a), fermo restando il tetto minimo del cinquanta per cento (50%) ivi previsto;

e) i criteri per l’individuazione da parte del responsabile dell’OCCER dei soggetti nei cui confronti sono attivabili l’assistenza gratuita o le agevolazioni del comma 4;

f) gli obiettivi e le condizioni per l’istituzione di uffici periferici dell’OCCER in particolare presso gli uffici locali della Regione.

g) i criteri per l’organizzazione di una struttura tecnico-amministrativa di supporto all’OCCER.

2. I compensi e i rimborsi spettanti all’OCCER a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura sono determinati dal responsabile di cui al comma 1, lettera a), nei limiti di quanto previsto dalla disciplina vigente;

3. I gestori delle crisi sono remunerati con una quota, determinata dal responsabile dell’OCCER, non superiore al cinquanta per cento (50%) del compenso previsto al comma 2.

4. I compensi netti percepiti dall’OCCER sono destinati:

a) per almeno il cinquanta per cento (50%) al fondo di cui all’articolo 5, diretto a sostenere l’attivazione degli sportelli di preistruttoria, le agevolazioni e l’assistenza gratuita di cui al comma 1, lettere d) ed e), gli interventi di cui all’articolo 4, nonché le spese connesse all’istituzione dell’OCCER;

b) per non più del cinquanta per cento (50%) al compenso dei gestori della crisi. 

Art. 4

Interventi di promozione e supporto

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di azioni di promozione delle iniziative della presente legge e delle altre misure dirette a prevenire e ad affrontare le crisi da sovraindebitamento. La Regione sostiene altresì, anche mediante specifici accordi, iniziative dirette al medesimo fine scaturenti dall’iniziativa di Enti locali, pubbliche Istituzioni o qualificati soggetti pubblici e privati.

2. La Regione, nell’ambito delle misure del comma 1, opera direttamente o in accordo con i soggetti ivi previsti per la costituzione di sportelli di preistruttoria al fine di orientare proficuamente gli utenti verso le diverse misure attivabili

3. La Regione svolge, anche attraverso accordi con altri qualificati organismi pubblici e privati, funzioni di assistenza tecnico-progettuale nei confronti degli Enti Locali che sviluppino iniziative coerenti con le finalità della presente legge.

4. La Regione promuove e sostiene accordi con Istituti di credito, in particolare di livello locale, per favorire il reinserimento sociale ed occupazionale delle persone interessate da crisi da sovraindebitamento, a seguito della sua composizione. A tale fine la Regione può individuare forme di agevolazione, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per l’accesso di tali soggetti, a contributi, finanziamenti e servizi regionali.

5. Fra le funzioni del comma 1 possono rientrare anche misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e interventi di sostegno psicologico per i soggetti destinatari della presente legge.

Art. 5

Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime

1. Per le finalità dell’articolo 3, comma 4, lettera a) e dell’articolo 4 la Regione istituisce il “Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime”. Nel fondo confluiscono le risorse di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) e dell’articolo 9, comma 1.

Art. 6

Interventi patrimoniali nel settore abitativo e modifiche alla legge regionale n 24 del 2001

1. Gli ACER di cui all’articolo 40 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 “Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo” possono intervenire nelle crisi da sovraindebitamento acquisendo gli immobili destinati ad abitazione (prima casa) di proprietà dei soggetti ricorrenti alla procedura per i quali sia positivamente attivabile l’azione dell’OCCER mantenendo tale immobile ad abitazione degli stessi nelle forme contrattuali di diritto civile, secondo criteri di redditività, ivi compresi canoni di locazione con possibilità di riscatto.

2. All’articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2001 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis le attività del comma 4 sono realizzabili anche nelle forme previste dall’articolo 5 della Legge regionale recante «Istituzione a attività dell’organismo regionale di composizione della crisi da sovraindebitamento».”. 

Art. 7

Programmazione

1. La Giunta regionale approva annualmente, acquisito il parere delle competenti Commissioni assembleari, il programma di attività dell’OCCER, comprensivo delle misure di supporto e promozione dell’articolo 4. 

Articolo 8

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, entro il trentuno marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette all’Assemblea Legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento dell’OCCER;

b) iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dell'OCCER.

c) iniziative degli Enti locali che attivano servizi di supporto ai cittadini sul tema del sovraindebitamento.

d) iniziative dirette alla prevenzione delle crisi da sovraindebitamento.

 Articolo 9

Norma finanziaria

1. Fermo restando che per la costituzione e ed il funzionamento dell’Organismo di cui all’articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli adempimenti disposti sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per l'attuazione dell’articolo 3, comma 4, lettera a), nonché degli articoli 4 e 5 la Regione provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato “Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime”, per un importo di euro 300.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021, la cui copertura è assicurata, relativamente all’anno 2019, dai fondi accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2019 -2021. Per gli anni successivi si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. Nel Fondo del comma 1 confluiscono altresì le risorse di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a).   

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

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