n.61 del 04.03.2021 (Parte Seconda)

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in merito all' attività venatoria di selezione

IL PRESIDENTE

 Visti: 

  • il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; 
  • il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l’art. 3, comma 1; 
  • il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72 recante: “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”; 
  • il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  • il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020; 
  • il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159; 
  • il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176; 
  • il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6; 
  • il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
  • il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021; 
  • il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
  • il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

Visti:

  • la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm.ii. recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
  • la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”, ed in particolare i seguenti articoli:
  • 16, comma 1, in forza del quale “La Regione ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali”;
  • 17, comma 1, in forza del quale “…i danni cagionati dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria sono a carico:

a. degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi; 

b. dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all'articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende venatorie di cui all'articolo 43 per le specie di cui si autorizza il prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture; 

c. dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15 della legge statale, nonché dei titolari delle altre strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi; 

d. della Regione, qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio”;

  • 33, comma 1, lett. c), che annovera tra i compiti degli Ambiti Territoriali di Caccia, tra gli altri, quello di svolgere “…le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole”;
  • il Decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 testo coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116;
  • il Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1 recante “Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna”;
  • la Deliberazione della Giunta regionale n. 1220 del 21/9/2020 recante “Approvazione dei programmi annuali operativi di gestione del cervo 2020-2021 per i comprensori A.C.A.T.E.R. occidentale, centrale e orientale e approvazione dei piani di prelievo di Bologna, Modena, Forlì-Cesena, Parma e Reggio Emilia. Approvazione del piano di prelievo del muflone. Integrazione del piano di prelievo del capriolo di cui alle deliberazioni n.565/2020, n.909/2020 e 1060/2020. Modifica del piano di prelievo del cinghiale di cui alle deliberazioni n. 430/2020 e n. 1060/2020”;
  • la Deliberazione della Giunta regionale n. 1060 del 24/8/2020 recante “Approvazione del piano di prelievo del daino in selezione - stagione venatoria 2020-2021. Integrazione del piano di prelievo del capriolo di cui alle deliberazioni n. 565/2020 e n. 909/2020. Modifica del piano di prelievo del cinghiale di cui alla deliberazione n. 430/2020”;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

Vista la nota inviata dall’Assessorato agricoltura, agroalimentare, caccia e pesca con Prot. n. 0165098 del 25 febbraio 2021 nella quale si evidenzia come l’attività venatoria genericamente intesa essendo riconducibile ad una “attività sportiva” è esclusa dal novero di attività idonee a giustificare gli spostamenti oltre i confini comunali;

Preso atto che nella stessa nota viene argomentato come la Regione Emilia-Romagna ha normato il prelievo in selezione degli ungulati cervidi, cervo, capriolo e daino, su solidi principi tecnici di gestione della fauna selvatica finalizzati al raggiungimento delle densità obiettivo previste dal Piano Faunistico-Venatorio, densità finalizzate a rendere compatibile la presenza di queste specie con le attività antropiche (incidentalità stradale e impatto sulle produzioni agricole);

Preso altresì atto che annualmente, sulla base della stima effettiva delle popolazioni (censimenti), la Regione approva specifici piani di abbattimento in caccia per singole unità di gestione (distretti), suddivisi per sessi e classi d’età della specie interessata;

Ritenuto che a differenza delle restanti “forme di caccia”, comparabili ad attività “sportive” la caccia di selezione agli ungulati sia un’attività di gestione faunistica indispensabile a far fronte al pesantissimo impatto, sulle produzioni agricole di collina e montagna;

Considerato altresì l’impatto relativo alla maggior parte delle collisioni stradali con fauna selvatica che, nell’ultimo quinquennio, ha contato 4500 incidenti con ungulati selvatici;

Ritenuto che l’impossibilità di esercitare questa specifica forma di caccia e le attività ad essa connesse, al di fuori del proprio Comune, così come prevedono le restrizioni previste a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 per le Regioni ricadenti nella fascia “arancione”, o anche nel proprio Comune per le Regioni ricadenti nella fascia “rossa” rende di fatto impossibile procedere ai previsti abbattimenti da parte dei singoli cacciatori i quali, ai sensi della normativa vigente, hanno un numero definito di capi in assegnazione da abbattere nel “distretto di gestione” nel quale operano, aspetto che può garantire la tracciabilità degli spostamenti in autocertificazione;

Ritenuto per le ragioni sopra indicate che la caccia di selezione - e l’attività ad essa connessa di censimento - debba essere considerata un servizio di pubblica utilità e come tale il suo esercizio possa essere equiparato a quelle attività che sono sottratte alle restrizioni determinate dai provvedimenti tesi al contenimento del contagio da COVID-19;

Considerato che la caccia di selezione viene esercitata in forma individuale;

Ritenuto opportuno definire misure specifiche, per tutto il periodo in cui la Regione Emilia-Romagna, in ragione delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da COVID-19, sia inserita in uno scenario che preveda divieti di spostamento all’interno del proprio comune o di spostamento tra Comuni, tese a consentire l’esercizio della caccia di selezione;

Dato atto dei pareri allegati; 

ORDINA

1) A far data dal 4 marzo 2021 è consentito, sia in situazione di scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (cd zona arancione) che di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zona rossa), lo svolgimento dell’attività venatoria di selezione ed alle attività di censimento ad essa connessa, per le motivazioni in premessa esplicitate, con le seguenti modalità:

a. nel comune di residenza, domicilio o abitazione;

b. nell’ATC di residenza venatoria;

c. nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l’addestramento e l’allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;

d. nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;

e. negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi; in presenza di appostamenti complementari, a non più di 1 frequentatore per struttura complementare.

2) l’attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Emilia-Romagna ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l’attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Emilia-Romagna, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale;

3) le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell’art. 4, del Decreto-legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all’articolo 13, della L. n. 689/1981;

4) la presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;

5) la presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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