n. 267 del 05.12.2012 periodico (Parte Seconda)

Costituzione del Coordinamento regionale infanzia e adolescenza in attuazione dell'art. 22 L.R. 14/08

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”, ed in particolare:

- i commi 1 e 2 dell’art. 22 “Organismi regionali di coordinamento”, nel quale si afferma che è istituito presso la Presidenza della Giunta il Coordinamento regionale per l’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e che la Giunta stabilisce con propria deliberazione la composizione del coordinamento;

Dato altresì atto che la stessa normativa prevede e disciplina il suddetto Coordinamento regionale, quale organismo consultivo della Giunta stessa;

Dato atto che la normativa prevede che nella composizione del Coordinamento sia assicurata la rappresentanza dei servizi che si occupano d’infanzia e adolescenza in ambito sociale, sanitario, educativo, dell’Ufficio scolastico regionale nonché del privato sociale;

Rilevato che, con il “Programma regionale per la promozione e tutela dei diritti, la protezione e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il sostegno alla genitorialità” sostenuto a partire dal 2010 (v. DGR 378/10, 350/11, 688/12) con cospicue risorse proprie, la Regione ha inteso mettere al centro della programmazione complessiva il tema dell’infanzia e dell’adolescenza in un’ottica di forte integrazione tra i soggetti e i settori interessati per la promozione del benessere, per la prevenzione e sostegno delle situazioni maggiormente a rischio di vulnerabilità, per la protezione, cura e riparazione delle situazioni maggiormente complesse;

Considerato quindi che la costituzione del Coordinamento per l’infanzia e l’adolescenza intende dare maggiore impulso a un’azione complessiva di attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

Dato atto che a seguito della L.R. 13/11 e successivo provvedimento del 23/11/2011 è stato nominato il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza e che per le sue funzioni è opportuno sia componente del Coordinamento;

Dato atto che sono stati previamente informati il Presidente del Tribunale per i minorenni dell’Emilia-Romagna, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell’Emilia-Romagna e il Direttore del Centro per la giustizia minorile dell’Emilia-Romagna, circa l’intendimento di coinvolgerli nel Coordinamento regionale come invitati permanenti;

Considerato che i contenuti del presente provvedimento sono stati esaminati con la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali in data 20/3/2012 e con le rappresentanze dei soggetti privati (Conferenza Regionale del Terzo Settore) il 5/3/2012;

Considerato che come associazioni per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sono state individuate Save the children e Unicef per la loro rilevanza internazionale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di procedere per le ragioni esposte in premessa alla costituzione del “Coordinamento regionale infanzia e adolescenza” (L.R. 14/08 “Norme in materie di politiche per le giovani generazioni”, art. 22)”;

2. di stabilire che il Coordinamento regionale per l’attuazione dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza” sia così composto:

  • Assessore regionale competente in materia di infanzia e adolescenza, con funzioni di presidenza del Coordinamento;
  • Garante regionale per l’infanzia e adolescenza;
  • Presidenti di Provincia o Assessori provinciali alle Politiche sociali delegati;
  • Sindaci dei comuni capofila di distretto /zona o Assessori loro delegati;
  • Dirigente regionale del Servizio competente in materia d’infanzia e adolescenza;
  • 2 Dirigenti regionali dell’Assessorato Politiche per la salute, designati dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali;
  • Dirigente regionale del Servizio competente in materia di istruzione e formazione professionale;
  • 7 Rappresentanti del terzo settore, nominati dalla Conferenza regionale del terzo settore, di cui 1 rappresentante delle associazioni di famiglie adottive/affidatarie e 1 della Comunità di accoglienza;
  • 2 Rappresentanti degli enti autorizzati per adozione internazionale,aventi sede operativa sul territorio regionale;
  • 2 Rappresentanti delle associazioni per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza individuate in Unicef, Save the Children per le ragioni esposte in premessa;

i componenti possono essere affiancati da tecnici di loro fiducia;

3. di considerare invitati permanenti al suddetto Coordinamento:

  • il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna o suo delegato;
  • il Presidente del Tribunale dei Minorenni dell’Emilia-Romagna o suo delegato;
  • il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni dell’Emilia-Romagna o suo delegato;
  • il Direttore del Centro per la Giustizia minorile dell’Emilia-Romagna o suo delegato;

4. di demandare al Direttore Generale alla Sanità e alle Politiche sociali la nomina, con proprio atto del Coordinamento regionale per l’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

5. di stabilire che i compiti, l’organizzazione e le modalità di funzionamento del Coordinamento e delle sue articolazioni organizzative sono quelli indicati nell’apposito regolamento, Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

ALLEGATO n. 1

Regolamento del "Coordinamento regionale per l’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza"

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i compiti, l’organizzazione e le modalità di funzionamento del “Coordinamento regionale per l’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, di seguito denominato “Coordinamento regionale”, e delle sue articolazioni organizzative. 

Art. 2

Ruolo e compiti del Coordinamento regionale

1. Il Coordinamento regionale opera quale sede di proposta, studio e promozione per la diffusione di una corretta cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti, confronto, messa in rete delle buone pratiche, coordinamento e collaborazione tra la Regione e il sistema dei servizi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza e della genitorialità e svolge un ruolo di impulso per i compiti indicati nella delibera di costituzione.

2. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 1 il Coordinamento regionale potrà altresì proporre linee di indirizzo e protocolli.

Art. 3

Gruppi di lavoro

1. I compiti di approfondimento, studio e ricerca sugli oggetti dell'attività del Coordinamento regionale possono essere svolti da gruppi di lavoro dedicati, la cui composizione è individuata dal Coordinamento stesso sulla base della tematica da trattare e che ne definisce gli scopi e la durata

2. Ai fini di cui al comma 1, i gruppi tecnici svolgono una funzione consultiva, di proposta e di supporto al Coordinamento regionale, predisponendo per il medesimo documenti e relazioni sui temi specifici trattati.

Art. 4

Ufficio di Presidenza

1. I compiti di carattere organizzativo e di impulso dei lavori del Coordinamento regionale sono attribuiti ad un Ufficio di Presidenza, composto dai seguenti soggetti appartenenti al Coordinamento:

a) Assessore regionale;

b) Garante per l’infanzia e l’adolescenza

c) Dirigente regionale del Servizio competente in materia d’infanzia e adolescenza

d) Presidente di Provincia o Assessore alle Politiche sociali delegato, designato dall’UPI;

e) Sindaco o Assessore delegato, designato dall’Anci Emilia-Romagna.

Art. 5

Compiti dell'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza decide il calendario dei lavori del Coordinamento regionale e propone gli oggetti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 6

Segreteria

1. L’Ufficio di Presidenza si avvale di una segreteria che ha sede presso il Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza. In particolare la segreteria svolge i seguenti compiti:

a) invia l'avviso di convocazione di cui al successivo art. 8;

b) riceve gli atti e le richieste diretti al Coordinamento regionale;

c) raccoglie la documentazione per l'istruttoria della discussione, fornisce i supporti tecnici necessari e garantisce l’informazione sugli oggetti in discussione e sui documenti prodotti;

d) redige un verbale sintetico delle sedute che sarà inviato ai componenti del Coordinamento regionale.

Art. 7

Convocazione

1. Il Coordinamento regionale è convocato dall'Assessore per la promozione delle politiche sociali e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'Associazionismo e del terzo settore.

2. Il Coordinamento regionale si riunisce, periodicamente, almeno una volta all'anno.

3. L'avviso di convocazione del Coordinamento regionale indica gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta, nonché la data, l'ora e il luogo della stessa. Con l'avviso di convocazione sono recapitati gli eventuali documenti istruttori sui quali il Coordinamento regionale è chiamato a discutere.

4. L'avviso di convocazione viene comunicato ai componenti del Coordinamento regionale almeno otto giorni prima del giorno fissato per le sedute. Le eventuali variazioni all'ordine del giorno delle sedute del coordinamento regionale devono essere comunicate ai componenti almeno 24 ore prima della seduta.

Art. 8

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Coordinamento regionale non sono pubbliche. Alle sedute possono partecipare soggetti esterni invitati, di volta in volta, dall'Ufficio di Presidenza. Tali soggetti potranno farsi assistere da tecnici competenti in materia.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina