SUPPLEMENTO SPECIALE N.216 DEL 12.11.2013

Relazione

Il presente progetto di legge mira ad introdurre ulteriori disposizioni atte ad agevolare l’attuazione del percorso di riordino territoriale e funzionale avviato con la legge regionale n. 21 del 2012. Tale legge, come noto, contiene sia previsioni che riguardano l’assolvimento degli obblighi di gestione associata posti dal legislatore statale a carico dei piccoli Comuni con il D.L. 78/2010, come da ultimo modificato dal D.L. 95/2012, sia disposizioni atte, più in generale, a rafforzare l’associazionismo intercomunale attraverso la partecipazione dei Comuni c.d. sopra-soglia demografica statale agli obblighi di gestione in forma associata.

La finalità perseguita con la legge regionale del 2012 si basa sulla convinzione che la gestione associata delle funzioni e dei servizi, specie attraverso il ricorso al modello dell’unione dei comuni, possa migliorare sensibilmente la qualità dei servizi forniti ai cittadini e al tempo stesso consentire - attraverso il meccanismo delle economie di scala - quei consistenti risparmi di spesa, divenuti indispensabili alla luce del particolare contesto storico nazionale e locale.

Oltre all’implementazione delle gestioni associate obbligatorie, la legge regionale n. 21 del 2012 persegue anche l’ulteriore obiettivo di riordino territoriale attraverso il “superamento” delle dieci comunità montane tuttora presenti nel nostro territorio.

Il delicato processo in atto è stato attentamente e costantemente monitorato dalla Giunta regionale, essendovi piena consapevolezza che l’attuazione di una legge regionale, la quale incide in modo così rilevante sugli assetti del territorio, possa necessitare di una serie di “adeguamenti” e “aggiustamenti” atti ad assicurare il completamento dell’impegnativo percorso intrapreso dagli enti locali. In particolare, gli esiti di tale monitoraggio hanno evidenziato che vi è l’esigenza diffusa e assai sentita dagli amministratori locali di ottenere una dilazione dei tempi per porre in essere gli adempimenti necessari sia per ottemperare agli obblighi normativi di gestione in forma associata sia per addivenire al superamento delle attuali comunità montane.

L’articolo 1 del progetto di legge mira a soddisfare tale diffusa esigenza degli amministratori locali. Esigenza, peraltro, che è avvertita non soltanto nel territorio regionale ma anche in ambito nazionale tant’è che la stessa Associazione dei Comuni (ANCI), nel corso del dibattito sul disegno di riforma c.d. “Delrio”, ha chiesto l’introduzione di una apposita previsione normativa che proroghi i termini previsti dal legislatore statale per l’avvio delle gestioni associate obbligatorie. In tale incerto contesto nazionale, l’art. 1 del presente progetto di legge modifica i termini, assai stringenti, già introdotti dall’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, e successive modifiche e integrazioni, così rideterminandoli:

1) entro la data del 20/12/2013 i Comuni sono tenuti a costituire/adeguare le unioni (ivi comprese quelle destinate a subentrare alle Comunità montana) in coerenza con le previsioni contenute nella stessa l.r. 21 del 2012, nonché a sciogliere o aggregare quelle che “insistono” nel medesimo ambito territoriale, al fine di rispettare il precetto normativo (art.7, comma 5, della l.r. 21/2012) che impone la costituzione di una unica unione all’interno del medesimo ambito territoriale ottimale. Come chiarisce l’art. 1, comma 2, entro tale termine i Consigli dei Comuni interessati approvano lo statuto (o le sue modifiche)nel rispetto delle maggioranze richieste ai sensi dell’art. 6 comma 4 del d.lgs. 267 del 2000, essendo irrilevante che a tale data la fase di pubblicazione negli Albi pretori comunali si sia esaurita. Il termine del 20.12.2013 deve intendersi ordinatorio in quanto la norma prevede altresì che gli adempimenti di cui sopra possano essere assolti anche in ritardo purché “in tempo utile” per consentire l’avvio delle gestioni associate obbligatorie entro il termine (posticipato) del 31/3/2014.

2) entro la data del 31/3/2014 i Comuni debbono procedere a conferire all’ente associativo costituito o adeguato ai sensi della l.r. 21 del 2012 le funzioni necessarie per assolvere agli obblighi normativi di gestione associata; la medesima data è fissata altresì per adempiere agli obblighi di gestione associata tramite il modello (non incentivato) della convenzione.

Il progetto di legge prevede altresì uno slittamento del termine di avvio delle gestioni associate obbligatorie. Infatti, il testo originario dell’art. 7, comma 4, della legge regionale n. 21/2012 fissa(va), di norma, all’1.1.2014 la data di avvio delle gestioni associate obbligatorie, in conformità a quanto previsto dal legislatore statale. L’art. 1, comma 4 del progetto di legge fissa, invece, al 31 marzo 2014 la nuova data per l’avvio delle gestioni obbligatorie in forma associata: il comma chiarisce, altresì, che alla medesima data occorre che i Comuni obbligati abbiano provveduto alla stipulazione delle convenzioni per lo svolgimento in forma associata delle funzioni o dei servizi ovvero al conferimento delle stesse all’ente associativo, con l’ulteriore inderogabile condizione che tali convenzioni debbano essere pienamente operative entro l’anno 2014.

Al pari dell’articolo 1, anche l’articolo 2 del progetto di legge prevede una dilazione dei termini di legge, ed in particolare di quelli previsti dall’art. 32, commi 2 e 3 della legge regionale n. 9/2013 il quale, come noto, integra la disciplina dettata dalla legge regionale n. 21 del 2012 per il “superamento” delle comunità montane. La nuova previsione sostituisce il termine del 30 settembre previsto per l’approvazione degli statuti delle unioni destinate a subentrare alle comunità montane soppresse con quello del 20 dicembre 2013; anche in questo caso si prevede che i Comuni interessati possono provvedere anche in una data successiva rispetto a quella del 20 dicembre 2013 purché “in tempo utile” per consentire l’avvio delle gestioni associate obbligatorie entro il termine inderogabile del 31 marzo 2014.

Oltre a ciò, l’articolo 2 del progetto di legge in parte sostituisce e in parte integra il testo originario del predetto articolo 32, dettando ulteriori disposizioni volte ad agevolare il percorso amministrativo per la soppressione della comunità montana. Infatti, in luogo della data originariamente prevista dell’1.1.2014, la nuova disposizione fissa l’estinzione della comunità montana a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio dell’unione subentrante, disponendo altresì che “se a tale data il Consiglio comunitario non è ancora stato convocato per la presa d’atto del piano successorio la comunità montana è estinta il giorno successivo a quello nel quale è convocata la seduta per la presa d’atto suddetta. Se tale seduta non viene convocata nei trenta giorni successivi, la presa d’atto si ha per effettuata”. In particolare il comma 4 detta le condizioni in base alla quali il decreto del Presidente adottato ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale n. 9/2013 può fissare l’estinzione della Comunità montana alla data dell’1.1.2014.

L’articolo 3 detta ulteriori misure integrative alla legge 21 del 2012. Tra le altre si segnala, in particolare, quella assai rilevante, contenuta al primo comma in quanto incide sulle modalità di assolvimento degli obblighi di gestione associata previsti dall’articolo 7 della medesima legge. Al fine di favorire il più possibile il processo di aggregazione di tutte le funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni,la norma consente ai medesimi comuni, ove particolari esigenze del contesto territoriale di riferimento lo rendano opportuno, di assolvere agli obblighi di gestione associata di cui all’articolo 7, comma 3, secondo periodo della l.r. 21/2012 “tra alcuni soltanto di loro o con altri Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale”. Resta comunque fermo l’obbligo di esercitare tra tutti i comuni dell’ambito territoriale ottimale le funzioni di cui al primo periodo dell’articolo 7 (ossia i sistemi informatici ed almeno tre scelte tra le sette funzioni indicate dal medesimo articolo).

I commi da 2 a 4 dell’articolo 3 introducono ulteriori disposizioni in tema di soppressione delle comunità montane. Il comma 5, invece, interviene sull’art. 24, comma 2 della legge n. 21/2012, che detta disposizioni in materia di incentivazione: in base alla modifica introdotta le unioni potranno accedere ai contributi disciplinati dal programma di riordino territoriale a condizione che il conferimento all’ente associativo delle funzioni fondamentali avvenga entro il 31 marzo 2014, essendo tale previsione in linea con lo slittamento del termine per l’avvio delle gestioni associate disposto con il presente progetto di legge.

Il comma 6 del medesimo articolo delinea le conseguenze di carattere economico che si producono nel caso in cui le comunità montane non si dovessero estinguere, decorrendo inutilmente il termine per l’avvio delle gestioni associate da parte dell’unione destinata a subentrarvi.

Il comma 7 assicura l’accesso alle risorse previste dalle leggi di settore a favore delle Comunità montane anche nell’anno 2014 per tutto il periodo strettamente necessario al completamento delle operazioni di estinzione.

L’articolo 4 reca la disciplina in materia di incentivazione nell’anno 2014. In particolare il comma 1 contiene una clausola di salvaguardia a favore delle Unioni e delle Comunità montane che hanno avuto accesso, per l’anno 2013, ai contributi a valere sul Programma di riordino e/o a quelli concessi ai sensi dell’art. 23 comma 3 della l.r. 21 del 2012: la norma, infatti, legittima la Giunta regionale, a prevedere nel programma di riordino, oltre ai contributi destinati alle unioni coerenti con le norme della legge regionale n. 21 del 2012, anche quelli destinati, seppur in misura ridotta, a favore dei seguenti (potenziali) beneficiari:

a) le Comunità montane che non abbiano completato il processo di trasformazione in Unioni nei termini previsti dagli articoli 1 e 2;

b) le Unioni di Comuni i cui Statuti non siano stati approvati o adeguati entro i termini previsti dall’articolo 1 e 2;

c) le Unioni di Comuni cui le funzioni di cui all’articolo 7, comma 3, primo periodo, della l.r. n. 21 del 2012 siano state conferite oltre il termine del 31 marzo 2014.

Merita evidenziare che la predetta misura di favore ha carattere meramente eventuale e soprattutto transitoria in quanto disposta esclusivamente per l’anno 2014. L’accesso ai contributi è comunque totalmente precluso ai soggetti nel cui ambito i comuni aderenti non abbiano intrapreso entro i termini di legge con atti formali il percorso di adeguamento alle norme della l.r. n. 21 del 2012. Per le annualità successive gli Enti di cui alle precedenti lettere da a) a c) potranno accedere ai contributi previsti dal programma di riordino territoriale solo a condizione che entro la data di presentazione delle domande per l’accesso ai contributi siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge regionale 21/2012.

L’articolo 5 detta diposizioni in tema di programmazione delle risorse del fondo regionale per la montagna e del fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, nonché in tema di ripartizione delle risorse statali provenienti dal riparto del fondo nazionale per la montagna. Tali disposizioni hanno carattere transitorio in quanto previste limitatamente all’anno 2014, e sono poste in deroga a quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale n. 2/2004.

L’articolo 6 modifica l’art. 12, comma 4, della legge regionale n. 24 del 1996 allo scopo di abbreviare il lasso di tempo, in prossimità del rinnovo dell’assemblea legislativa regionale, durante il quale è sospesa l’effettuazione di referendum consultivi regionali propedeutici alla approvazione di leggi regionali di fusione di comuni.

L’articolo 7 inserisce nella legge regionale n. 13 del 2009 una norma che integra il suo articolo 5, comma 4, allo scopo di consentire che le sedute del CAL si svolgano in via telematica e che il regolamento del CAL possa dettare la normativa di dettaglio. La previsione si pone in linea con il processo di semplificazione amministrativa e organizzativa attualmente in corso in Regione.

L’articolo 8 abroga l’ultimo periodo dell’articolo 9, comma 1, della legge regionale n.12 del 2013, ossia la disposizione che prevede l’esclusione da meccanismi di incentivazione qualora nell’ambito territoriale ottimale, non coincidente con il distretto socio-sanitario, si deroghi in virtù dell’art. 7 della medesima legge all’unica forma pubblica di gestione di dimensione distrettuale. Tale abrogazione si ritiene opportuna per garantire la coerenza interna tra le suddette normative regionali.

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