n.71 del 26.04.2012 periodico (Parte Seconda)
DLgs 387/2003, DM 10/9/2010, L.R. 26/2004 e L. 241/1990 – Autorizzazione Unica alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica di potenza 999 kW da biogas originato dalla fermentazione anaerobica di colture dedicate e sottoprodotti agro-industriali, localizzato nei pressi delle Vie Valle Acquosa e Canalazzo, in comune di Finale Emilia (MO) – Proponente: CO.PRO.B. Sca
La Provincia di Modena, Autorità competente, ai sensi della L.R. 26/2004, per il procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica, comunica quanto segue. Con la determinazione n. 117 del 29/3/2012, il Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati, ing. Alberto Pedrazzi, visti i pareri favorevoli degli Enti della Conferenza di Servizi in merito al progetto, determina:
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 387/03, la Società CO.PRO.B. Cooperativa Agricoltori Bieticoli Soc. Agr. Coop, con sede legale in Via Mora n. 56, in comune di Minerbio (BO), alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da biogas originato dalla fermentazione anaerobica di colture dedicate e sottoprodotti agro-industriali, sito in Vie Valle Acquosa e Canalazzo, in comune di Finale Emilia (MO), nonché del relativo elettrodotto di connessione alla esistente rete di distribuzione elettrica, in conformità agli elaborati tecnici sopra elencati e nel rispetto delle prescrizioni individuate:
- nel documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato A);
- nella determinazione n. 58 del 19/3/2012 (Allegato B).
2) Di stabilire che la presente autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto in progetto comprende:
- Titolo abilitativo edilizio (L.R. 31/2002 e DLgs 28/2011);
- Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche e di dilavamento (Parte Terza, DLgs 152/06);
- Nulla osta all’attraversamento della viabilità comunale (Via Canalazzo) da parte dell’elettrodotto;
- Nulla Osta all’attraversamento della viabilità comunale (Via Valle Acquosa) per la connessione alla rete acquedottistica;
- Autorizzazione all’apertura dei passi carrai sulla viabilità comunale - Via Valle Acquosa;
- Valutazione di Incidenza (DGR 1191/2007);
- Autorizzazione al recupero di terre e rocce da scavo (DLgs 152/2006);
- Parere di Conformità alle normative di prevenzione incendi;
- Concessione alla realizzazione di opere ed allo scarico presso le strutture della Bonifica di Burana;
- Nulla osta archeologico;
- Variante al vigente strumento urbanistico (art. 12 DLgs 387/2003);
- Autorizzazione allo spandimento del digestato;
- Nulla osta per la realizzazione dell’elettrodotto (DGR 1965/99);
- Parere del gestore della rete di distribuzione elettrica in merito alle interferenze del progetto con le strutture di competenza (art. 14ter, comma 2ter, L. 241/1990);
- Nulla osta alla connessione elettrica da parte del gestore della rete.
3) Di stabilire che le modifiche di carattere non sostanziale devono essere comunicate alla Provincia che, se necessario, provvede ad aggiornare gli atti di propria competenza e a darne comunicazione agli Enti e alle Amministrazioni interessati.
4) Ai sensi dell’art. 12, comma 4 del DLgs 387/03, il soggetto titolare dell’autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto, in conformità con quanto descritto negli elaborati progettuali.
5) Di dare atto che, come stabilito dalla delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive - TICA), l’impianto di rete per la connessione, nel tratto che collega la nuova cabina elettrica con l’esistente sistema di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, prima della messa in servizio, deve essere ceduto al gestore della rete, ENEL Distribuzione SpA, e pertanto:
- rientra nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
- l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di rete viene automaticamente volturata ad ENEL con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
- il gestore della rete deve mantenere informati la Provincia ed il Comune in merito alle attività di cui sopra; a tal fine, entro 15 giorni dall’effettuazione del collaudo, trasmette al Servizio Valutazioni Autorizzazioni Controlli ambientali integrati della Provincia di Modena e all’Ufficio Tecnico del Comune di Finale Emilia la comunicazione dell’avvenuto collaudo;
- l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto, come previsto ai sensi dell’art. 12 del DLgs 387/03, non riguarda l’impianto di rete (dalla cabina ENEL esistente alla nuova cabina), che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica.
6) Di confermare che, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del DLgs 387/03, restano ferme le procedure di competenza del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
7) Di subordinare la validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica.
8) Di dare atto che alla scadenza dell’autorizzazione agli scarichi idrici, qualora non siano realizzate varianti al progetto, il rinnovo può essere richiesto direttamente all’Ente/Servizio competente, senza la necessità di avviare il procedimento unico.
9) Di rendere noto il presente atto ai componenti della Conferenza dei Servizi, ad ENEL Distribuzione SpA ed alla Regione Emilia-Romagna, al fine di permettere lo svolgimento delle attività ed i controlli di rispettiva competenza.
10) Di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul sito web della Provincia di Modena e, in estratto, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi.
A norma dell’art. 3, quarto comma della Legge n. 241/90, il presente atto è impugnabile con ricorso giudiziario avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.
Il testo completo del presente atto è consultabile sul sito web della Provincia di Modena: www.provincia.modena.it - Temi: Ambiente - Autorizzazione unica impianti per la produzione di energia elettrica - Procedimenti conclusi.