n.25 del 03.02.2021 periodico (Parte Seconda)

Decreto MIPAAF n. 2337 del 7 aprile 2015, art. 3 Primi acquirenti di latte bovino. DGR 2286/2018. Riconoscimento ed iscrizione albo regionale Caseificio Val d'Enza Latte Società cooperativa agricola

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l’art. 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2337 del 7 aprile 2015 avente ad oggetto “Modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

- la Circolare n. 4388 del 6 luglio 2015, con la quale AGEA, a fronte delle intervenute modifiche normative nella gestione del settore latte e dei prodotti lattiero-caseari, detta le modalità attuative degli adempimenti a carico degli operatori del settore;

dato atto che il DM 7 aprile 2015, n. 2337 stabilisce che:

- i Primi Acquirenti di latte di vacca sono preventivamente riconosciuti dalle Regioni competenti per territorio in relazione alla sede legale del primo acquirente, ove sono rese disponibili le scritture contabili;

- al fine del riconoscimento, ogni primo acquirente è tenuto a presentare alla competente Regione apposita domanda;

- i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche, sono registrati nell’apposito Albo dei Primi Acquirenti tenuto nel SIAN;

Viste

- la deliberazione della Giunta regionale n. 6328 del 14 dicembre 1993, con la quale è stato istituito l'Albo degli acquirenti di latte bovino riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna;

- la determinazione dirigenziale n. 119 del 11 gennaio 2016, con la quale è stato approvato l’elenco delle ditte prime acquirenti di latte bovino riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna ed attive al 1 aprile 2015;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2286 del 27 dicembre 2018, recante “Regolamento (UE) n. 1308/2013, Art. 151; DM n. 2337/2015. Approvazione disposizioni per il riconoscimento dei primi acquirenti di latte di vacca e per l'aggiornamento dell'albo Nazionale”;

Visto altresì il Decreto-Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2019, n. 44 ed in particolare l’art. 3 “Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi”;

Preso atto che la citata deliberazione n. 2286/2018:

- definisce le disposizioni procedimentali relative alle attività di riconoscimento dei primi acquirenti di latte con sede nel territorio regionale e di aggiornamento dell’Albo degli acquirenti;

- stabilisce che i primi acquirenti di latte di vacca sono preventivamente riconosciuti, dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, in relazione alla sede legale del primo acquirente, ove sono rese disponibili le scritture contabili;

Atteso che è pervenuta la domanda di riconoscimento ai sensi dell’art. 3 del DM 7/07/2015, completa degli allegati richiesti, sottoscritta dal legale rappresentante del CASEIFICIO VAL D’ENZA LATTE SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in REGGIO EMILIA (RE), Via Emilia all’Angelo n.7, P.I. 02907790352, ad atti protocollo PG.770646 del 20/11/2020;

rilevato che

- è stata verificata la completezza e la correttezza delle dichiarazioni;

- è stata effettuata la richiesta di comunicazione antimafia, ad atti PG/2020/823945 del 14 dicembre 2020, inviata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia B.D.N.A., prot. n. PR_REUTG_ Ingresso_0019989_20201214, ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 6/9/2011 art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”;

- a tutt’oggi non risulta rilasciata la comunicazione antimafia richiesta pertanto sono state acquisite le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad atti prot.2021/24722,24732, 24739 tutte del 13 gennaio 2021;

- per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di cui all’art. 67 co. 1 lett. f) è possibile procedere al riconoscimento di primo acquirente latte bovino in assenza delle comunicazioni antimafia, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del decreto legislativo n. 159/2011;

- sussistono le condizioni previste dal DM 7 aprile 2015, n. 2337 per il riconoscimento di primo acquirente latte bovino come da istruttoria agli atti;

ritenuto pertanto

- di approvare il riconoscimento regionale di “primo acquirente” di latte bovino ai sensi del Decreto ministeriale n. 2337/2015 del CASEIFICIO VAL D’ENZA LATTE SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in REGGIO EMILIA (RE), Via Emilia all’Angelo n.7, P.I. 02907790352, sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall'art. 88 comma 4 bis del decreto legislativo n. 159/2011;

- di provvedere all’aggiornamento dell’Albo acquirenti tenuto sul SIAN con l’iscrizione della CASEIFICIO VAL D’ENZA LATTE SOCIETÀ COOPERATIVA;

dato atto che

- in conseguenza del riconoscimento la CASEIFICIO VAL D’ENZA LATTE SOCIETÀ COOPERATIVA è tenuta:

  • agli adempimenti previsti a carico dei primi acquirenti di latte bovino dall’art. 6 del Decreto ministeriale n. 2337/2015 citato e dall’art. 3 del Decreto-Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2019, n. 44;
  • a comunicare tempestivamente, al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alla propria sede;

- la violazione degli obblighi imposti dalla normativa europea, nazionale o regionale, che abbiano effetti sul mantenimento dei requisiti per il riconoscimento come primi acquirenti, comporta la revoca del riconoscimento di cui al presente atto;

Richiamati

- la L.R. 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e successive modificazioni, per quanto applicabile;

- le determinazioni del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca:

  • n. 8683 del 17/5/2019, con la quale, tra l’altro, è stato attribuito l’incarico di Posizione Organizzativa Politiche del primo pilastro – STACP Reggio Emilia con decorrenza dal 21/05/2019 e con scadenza 30/06/2021;
  • n.23269 del 30/12/2020 ad oggetto “Ulteriore proroga degli incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca e conferimento di incarico diri-genziale ad interim;

- la propria determinazione dirigenziale n. 19972 dell’11 novembre 2020 ad oggetto “Provvedimento di nomina dei responsabili del procedimento del Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia ai sensi degli articoli 5 e ss. della legge 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della legge regionale 32/1993 - Integrazione e rettifica della determinazione dirigenziale n. 19255 del 29/11/2017”;

Richiamati altresì:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio 2020, avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l’allegato D recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 – 2022”;

Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020;

Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, dal Responsabile del procedimento, Titolare di posizione organizzativa Politiche del primo pilastro – STACP Reggio Emilia;

Attestato che:

- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

  1. di approvare il riconoscimento di primo acquirente di latte bovino ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2337 del 7 aprile 2015, del CASEIFICIO VAL D’ENZA LATTE SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in REGGIO EMILIA (RE), Via Emilia all’Angelo n.7, P.I. 02907790352, sotto condizione risolutiva secondo quanto previsto dall'art. 88 comma 4 bis del decreto legislativo n. 159/2011;
  2. di aggiornare l’Albo acquirenti tenuto sul SIAN con l’iscrizione del CASEIFICIO VAL D’ENZA LATTE SOCIETÀ COOPERATIVA così come previsto al comma 6 dell'art. 3 del D.M. 7 aprile 2015, n. 2337;
  3. di notificare, mediante PEC, il presente provvedimento al CASEIFICIO VAL D’ENZA LATTE SOCIETÀ COOPERATIVA;
  4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 7 bis del d.lgs. n. 33/2013 secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC);
  5. di disporre altresì la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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