n.185 del 29.07.2015 periodico (Parte Seconda)

"Procedura di verifica (screening) per la modifica all'impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi esistente, localizzato in Via Del Lavoro sn, nel comune di Misano Adriatico (RN)", presentato dalla Ditta Delma srl

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto per “Procedura di verifica (screening) per modifiche all'impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi esistente, localizzato in Via Del Lavoro sn, nel comune di Misano Adriatico (RN), presentato dalla ditta DELMA srl, da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi, azioni di mitigazione e compensazione previste dal progetto con particolare riferimento al rumore, alla gestione delle acque, alle polveri e al traffico;
  2. nella fase autorizzativa dovranno essere individuati i punti di irrorazione dell’area con particolare riferimento ai cumuli e alla viabilità interna per l’abbattimento di polveri;
  3. dovrà essere correttamente gestita e mantenuta la siepe alberata perimetrale e inoltre dovrà essere garantita una periodica pulizia e manutenzione del sistema di gestione delle acque (serbatoi di accumulo, dissabbiatore e disoleatore);
  4. durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
  5. durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
  6. dovranno essere rispettati i limiti di altezza dei cumuli indicati nella convenzione con il comune di Misano adriatico fino alla validità della stessa;
  7. l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori;
  8. considerando l’assenza dello studio acustico e delle relative misurazioni, durante la fase di rilascio dell’autorizzazione dovrà essere verificata dalla Provincia di Rimini e da Arpa sezione di Rimini la necessità di effettuare una campagna di misure per verificare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dei recettori presenti secondo il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Misano adriatico;
  9. in relazione a quanto disposto dalla citata Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 45/2002, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione di lavorazioni disturbanti con l’impiego di macchinari rumorosi (escavazioni, frantumazioni, ecc.), si ricorda che l’attività dovrà essere svolta dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
  10. il riutilizzo dei materiali ottenuti dal trattamento è subordinato all’esito positivo del test di cessione di cui all’Allegato 3 del citato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
  11. resta fermo che in sede di autorizzazione all’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti, potranno essere ridotti i quantitativi richiesti;

b. resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni, necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;

c. di trasmettere la presente delibera alla Ditta Delma srl, alla Provincia di Rimini, al Comune di Misano adriatico, all’ARPA Sezione provinciale di Rimini e all’AUSL di Rimini;

d. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

e. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento di assoggettabilità. 

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