n.381 del 20.12.2013 (Parte Prima)
NOTE
Nota all’art. 1
Comma 1
1) il testo del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 43, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, è il seguente:
«Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
(omissis)
3. I rapporti tra fonti del diritto e disposizioni dei contratti collettivi nazionali sono regolamentati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001.».
Nota all’art. 2
Comma 1
1) il testo dell’articolo 2 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, è il seguente:
«Art. 2 - Ruoli organici del Consiglio e della Giunta
1. Il personale, in attuazione dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, è distinto nei due ruoli organici del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Tutte le competenze in materia di personale, di organizzazione e di collaborazione professionale che la legge attribuisce alla Giunta spettano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto riguarda la relativa struttura.».
Nota all’art. 3
Comma 1
1) il testo dell’articolo 14 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 14 - Modalità di accesso
1. La copertura dei posti vacanti nell'Amministrazione regionale avviene tramite:
a) assunzioni dall'esterno mediante procedure selettive ovvero chiamata diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti dalla legge;
b) mobilità da altre Amministrazioni pubbliche;
c) procedure selettive per la progressione verticale, ai sensi della normativa contrattuale.
2. Le procedure di cui alle lettere a) e c) del comma 1, sono di norma uniche per i due organici, nel rispetto dei criteri stabiliti congiuntamente dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.».
Note all’art. 4
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 15 - Disciplina sulle modalità di accesso
1. Ferme restando le modalità di accesso previste dalla legge, con regolamento sono individuati, anche per l'area dirigenziale e relativamente alle procedure di accesso di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14:
a) i criteri per l'individuazione dei posti vacanti da riservare all'accesso dall'esterno;
b) i requisiti per l'accesso e le tipologie di selezione;
c) le competenze e gli ambiti di responsabilità delle commissioni esaminatrici;
d) i posti e le funzioni per i quali non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana e i requisiti, indispensabili per l'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione Europea.».
Comma 2
2) il testo del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 15 - Disciplina sulle modalità di accesso
(omissis)
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscono congiuntamente con direttiva:
a) le modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di individuazione dei relativi membri, nel rispetto dell'articolo 35, comma 3, lettera e) del D.Lgs. n. 165 del 2001 e delle disposizioni in materia di pari opportunità; dette commissioni sono presiedute da un dirigente regionale;
b) i criteri di redazione dei bandi;
c) le procedure di selezione;
d) i criteri di valutazione dell'esperienza professionale laddove richiesta;
e) ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle procedure fino all'approvazione della graduatoria da parte del dirigente competente in materia di personale.».
Nota all’art. 5
Comma 1
1) il testo dell’articolo 22 bis della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, è il seguente:
«Art. 22 bis - Passaggio di personale regionale a seguito di trasferimento di attività a società partecipate dalla Regione Emilia-Romagna
1. La Regione Emilia-Romagna, quando costituisce o partecipa a società a capitale regionale, conferendo lo svolgimento di compiti di propria competenza, trasferisce, di norma, anche il personale regionale addetto ai compiti conferiti.
2. Il trasferimento del personale avviene nel rispetto dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La Regione Emilia-Romagna, a seguito del trasferimento del personale, provvede alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.
3. Il personale regionale di ruolo, di cui al comma 1, in caso di soppressione della società a cui è stato trasferito, ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna, purché sia ancora in possesso dei requisiti generali di accesso all’impiego regionale. La ricostituzione del rapporto di lavoro avviene a domanda dell’interessato, da presentare entro e non oltre trenta giorni dalla data di soppressione della società, nel rispetto dell’inquadramento e del trattamento economico acquisiti presso la società di provenienza.
4. Il personale di cui al comma 1 ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna, alle medesime condizioni e modalità indicate al comma 3, anche in caso di dismissione della partecipazione regionale e di conseguente diversa allocazione delle funzioni conferite.
5. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad ampliare la dotazione organica nei limiti necessari a dare esecuzione a quanto disposto ai commi 3 e 4.».
Nota all’art. 6
Comma 1
1) il testo dell’articolo 49 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 49 - Nucleo di supporto alla valutazione
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio istituiscono congiuntamente un nucleo di supporto alla valutazione formato da almeno tre componenti, esperti in organizzazione o in tecniche di valutazione del personale. Del nucleo possono far parte anche dirigenti regionali. In casi di particolare complessità il Presidente della Giunta può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in materia.
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio individuano congiuntamente i compiti da attribuire al nucleo e le sue modalità di funzionamento.».
Nota all’art. 7
Comma 1
1) il testo dell’articolo 52 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 52 - Tipologia e finalità dei controlli
1. La Regione utilizza quali strumenti e metodologie di controllo interno:
a) il controllo strategico, per coadiuvare la Giunta regionale nell'attività di indirizzo politico-amministrativo e nella valutazione del grado di attuazione degli obiettivi strategici fissati;
b) il controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza, e l'economicità della azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
c) la valutazione della dirigenza, anche ai fini dell'attribuzione del trattamento economico accessorio, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro e in particolare dall'articolo 47;
d) il controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.».
Nota all’art. 8
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1, che concerne Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione, è il seguente:
«Art. 7 - Estensione delle disposizioni
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), i bis) e i ter), comma 2 e comma 2 bis della presente legge si applicano altresì a Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri, Amministratori delegati e Direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta o dell'Assemblea legislativa.».
Nota all’art. 9
Comma 2
1) il testo del comma 36 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che concerne Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 9 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
(omissis)
36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.».
Note all’art. 11
Comma 1
1) il testo dei commi 1 bis, 3 e 6 dell’articolo 15 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, ora abrogati, era il seguente:
«Art. 15 - Disciplina sulle modalità di accesso
(omissis)
1-bis. La copertura dei posti vacanti di cui alla lettera a) del comma 1 può avvenire anche mediante la modalità prevista dalla lettera b) dell'articolo 14 della presente legge.
(omissis)
3. L'assunzione effettuata senza il rispetto delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti è nulla di diritto.
(omissis)
6. La Regione invita i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) a presentare la documentazione e a sottoscrivere il contratto individuale nei termini stabiliti dal contratto collettivo.».
2) il testo dell’articolo 53 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 53 - Princìpi del sistema dei controlli
1. Le tipologie di controllo di cui all'articolo 52 devono essere affidate a strutture o a soggetti distinti.
2. Le funzioni di controllo sono esercitate in modo integrato.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, disciplinano in dettaglio il sistema dei controlli interni.».
3) il testo dell’articolo 54 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 54 - Controllo strategico
1. Il controllo strategico consiste nella analisi, preventiva e successiva, della congruenza o degli scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per l'attuazione del controllo strategico.
3. [I soggetti preposti alla direzione della struttura di controllo strategico consegnano alla Giunta regionale periodiche relazioni sui risultati delle analisi effettuate, con eventuali proposte di miglioramento. Possono inoltre svolgere su richiesta della Giunta regionale analisi su politiche e programmi specifici].
4. La Giunta elabora annualmente un rapporto pubblico sulle risultanze del controllo strategico. ».
4) il testo dell’articolo 55 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 55 - Controllo di gestione
1. [Il controllo di gestione è esercitato da una struttura collocata alle dipendenze dirette del direttore generale competente in materia contabile e finanziaria].
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, stabiliscono le modalità per l'attuazione del controllo di gestione, con particolare riferimento a quanto indicato nell'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.».
5) il testo dell’articolo 56 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 56 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile
1. La Regione individua e disciplina le forme di controllo di regolarità amministrativa e contabile nonché le strutture preposte all'esercizio di tali funzioni.
2. Salvo i casi previsti dalla legge e dagli atti di disciplina di cui al comma 1, il controllo di regolarità amministrativa e contabile si effettua in via successiva. ».
Comma 2
6) il testo dell’articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 che concerne Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 20 - Compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici
1. La Giunta regionale definisce i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego regionale tenendo conto dei seguenti criteri:
a) previsione di un compenso base da un minimo di Lire un milione ad un massimo di Lire tre milioni in relazione alla qualifica funzionale dei posti messi a concorso;
b) previsione di un compenso a candidato correlato:
1) alla qualifica dei posti messi a concorso;
2) al numero dei candidati esaminati;
3) alla complessità della procedura concorsuale.
2. Il compenso di cui alla lettera b) del comma 1 può variare da un minimo di Lire ottocento ad un massimo di Lire trentamila a candidato. Tale compenso unitario è stabilito in maniera decrescente in funzione all'aumento del numero dei candidati.
3. Qualora le modalità concorsuali prevedano più di una selezione, esse sono considerate autonomamente ai fini del calcolo del compenso legato al numero di candidati esaminati.
4. I compensi spettanti ai componenti le Commissioni sono aumentati del venti per cento per il Presidente e ridotti del venti per cento per il segretario.
5. I compensi di cui al presente articolo possono essere rivalutati annualmente all'indice medio ISTAT relativo alle variazioni dei prezzi al consumo.
6. Ai componenti delle Commissioni di concorso non residenti nella città dove si svolgono le riunioni è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.».
Comma 3
7) il testo dell’articolo 33 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 33 - Proroga delle graduatorie vigenti
1. Ai fini del contenimento dei costi delle Amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, relative alla Regione Emilia-Romagna e agli Enti dipendenti soggetti a limitazioni delle assunzioni, non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata fino al 31 luglio 2015.».